La navigazione senza limiti è riservata ai soli abbonati. Per sottoscrivere l'abbonamento clicca qui.
La Suprema Corte apre alla possibilità di formazione frazionata della motivazione dell’atto nel corso del processo
Di Christian Califano -
Abstract
In tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi, è ammessa nel corso del giudizio tributario l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria succintamente motivato, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione nella fase endoprocedimentale.
The Supreme Court opens to the possibility of fractional formation of the motivation of the tax assessment during the trial. – Having regard to the obligation to give reasons which verification notices are issued and based on by domestic Tax Authority, it is permitted the incorporation, even if a tax trial is currently pending about the matter, of factual and juridical assumptions, which have determined the adoption of such a verification notice equipped with concise reasons, if the subsequent manifestation of such more well-defined reasons does not result in an unbearable breach of the right to defence whom taxpayer is entitled or whether factual and juridical reasons of the verification notice thereof might be already reasonably understood by the taxpayer during the procedural phase, according to the sincere cooperation principle.
Sommario:1. L’ordinanza n. 28560/2021. – 2. La distinzione tra mancanza di motivazione e sue carenze alla base dell’apertura alla possibilità di integrazione della motivazione in giudizio. – 3. Gli insanabili profili di criticità del nuovo orientamento.
1. Un recente arresto della Corte di Cassazione (18/10/2021, n. 28560) ha ammesso, nel corso del giudizio tributario, l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato un atto succintamente motivato, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili nella fase procedimentale, in base al principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione.
Il principio, inedito, stabilito dalla Cassazione enuncia precisamente che “ In tema di obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, primo periodo, è ammessa nel corso del giudizio tributario l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell’amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale” (Cass., Sez. trib., 18.10.2021,, n. 28560).
La motivazione del provvedimento amministrativo sarebbe pertanto, in materia tributaria, suscettibile di una “formazione frazionata” in sede di istruttoria processuale, con la conseguenza che, laddove la stessa fosse insufficiente o carente, potrebbe essere successivamente integrata. Il limite posto dalla Cassazione, a parte il riferimento generale (e piuttosto scontato) ad una lesione del diritto di difesa, viene poi identificato attraverso un indeterminato concetto di “percepibilità” dei fondamenti dell’atto impugnato, anche se successivamente esternati.
L’ingresso di una motivazione “postuma” nel processo tributario, a parte la vaghezza della formula circa la “percepibilità” dei fondamenti impositivi che lascia un sindacato interpretativo pericolosamente ampio, in realtà finisce per limitare la valenza della motivazione in un alveo alquanto circoscritto; va invece affermata, con risoluto vigore, la funzione fondamentale che la motivazione riveste ad ampio raggio nel diritto pubblico e, in maniera ancora più pregnante, nell’ordinamento tributario.
La motivazione degli atti rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria determina la pretesa tributaria e le ragioni in forza delle quali ha emesso l’atto, nonché il parametro di legittimità del corretto agire per l’interesse pubblico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. (si v. Califano C., La motivazione degli atti impositivi, Torino, 2012, 110 ss., spec. § 1-4).
Il contenuto della motivazione fonda, pertanto, in sede amministrativa, il parametro di legittimità dell’atto che giustifica la sua emissione e, in sede processuale, il perimetro entro il quale il giudice è chiamato ad emettere la propria decisione. Per il contribuente, infatti, un’idonea attività difensiva sarà possibile solo ove l’Amministrazione finanziaria non possa addurre altri profili rispetto a quelli che hanno strutturato la motivazione dell’atto impugnato. A questa funzione deve poter obbedire la motivazione che costituisce, in sostanza, un parametro di legittimità nella misura in cui giustifica, anche alla stessa Amministrazione, la fondatezza dell’atto.
In questo quadro, l’indagine sui fondamenti dell’atto assume valenza assorbente nell’ambito della domanda giudiziale del ricorrente teso alla verifica di correttezza (anche quantitativa) della pretesa impositiva; in tal senso, specificare o chiarire il “perimetro” della motivazione attraverso l’utilizzo di elementi inerenti alla fase procedimentale e successivamente esternati, significa anche esprimere una valutazione postuma di rilevanza probatoria inerente i dati fattuali e giuridici posti alla base dell’atto impugnato.
2. La vicenda processuale tra origine da un provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, con conseguente cancellazione della società contribuente dal sistema elettronico di scambio di dati sull’IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (c.d. VIES, di cui all’art. 17, Reg. UE n. 904/2010).
Il giudice di appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del provvedimento di revoca per vizio di motivazione, in quanto nel contenuto motivazionale dell’atto impugnato non si faceva menzione ad operazioni commerciali con società non iscritte al VIES, circostanza che era emersa soltanto nel corso del giudizio e sulla quale la decisione di prima istanza si era unicamente basata. La CTR aveva, dunque, ritenuto inammissibile la motivazione integrata nel corso del giudizio ed avente la finalità di emendare le lacune del provvedimento amministrativo connotato da una carente esposizione delle ragioni e dei fatti su cui si fondava.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, per avere la CTR considerato la motivazione non idonea a fondare il provvedimento opposto relativamente alla “presenza di elementi di rischio relativi all’attività esercitata”, che sono poi stati, successivamente, illustrati mediante integrazione nel corso del giudizio.
La Cassazione, partendo dal presupposto che il provvedimento carente di motivazione era, nel caso di specie, una revoca di iscrizione al VIES, ha ritenuto di non dover applicare direttamente il concetto di motivazione valido, più in generale, per gli atti impositivi e desumibile dall’art. 42 del D.PR 600/1973, disposizione, invece, ritenuta applicabile, solo per gli atti impositivi che portano una pretesa definita nell’an e nel quantum. Osserva infatti preliminarmente la S.C. che, che nella concreta fattispecie sottoposta al suo vaglio di legittimità “non trova applicazione […] il DPR 600/1973, art. 42, norma che impone un significativo obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento in vista di un suo immediato controllo …… ma, piuttosto, la L. 212/2000, art. 7, comma 1, primo periodo …… il quale stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
Operando il suddetto distinguo, la Cassazione pone alla base della sua statuizione la legge sul procedimento amministrativo che, secondo la Corte, “consente di esaminare l’obbligo di motivazione dei provvedimenti in materia tributaria – e, segnatamente, del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie e di cancellazione dal VIES – anche alla luce della giurisprudenza del Giudice Amministrativo (che principalmente si è occupato dell’applicazione della menzionata L. n. 241 del 1990), la quale tendenzialmente esclude la possibilità di una motivazione postuma del provvedimento che ne sia privo, perché non corrispondente al principio di parità tra P.A. e cittadino, dato che quest’ultimo verrebbe ad apprendere le ragioni dell’amministrazione soltanto nel giudizio: “E’ infatti insegnamento tradizionale e consolidato quello in base al quale, nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela oltre che del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo e di pienezza della tutela secondo il diritto Europeo, i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa….(Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1018 del 4/3/2014)”.
Nel cogliere questi spunti, la Cassazione precisa che il principio del divieto di integrazione postuma della motivazione “non è assoluto e perentorio e che le sue conseguenze debbono essere attenuate – in ragione della ratio dell’obbligo della l. 241/1990, ex art. 3 (garantire il diritto di difesa), del principio di leale collaborazione tra privato ed amministrazione e del ruolo di giudice del rapporto (e non solamente demolitorio dell’atto) assunto dal G.A. (al pari del giudice tributario; v., ex multis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12597 del 25/06/2020, Rv. 658046-01) – nei casi in cui la successiva esternazione di una compiuta motivazione: – non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato; – nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato; – nei casi di atti vincolati”.
Sulla base di tali premesse, la S.C. ha ritenuto necessario distinguere l’integrazione di un provvedimento privo di motivazione (per tale ragione invalido) dall’illustrazione e dimostrazione dei fondamenti di un atto che “pur contenendo una succinta esposizione dei motivi (sufficiente a consentire l’esercizio del diritto di difesa), non li indichi espressamente”.
Appare poi quantomeno singolare che la Corte, premurandosi di evidenziare che, sul punto, non viene formulato “uno specifico principio di diritto”, richiami poi alcuni insegnamenti giurisprudenziali ove si afferma che “la motivazione può anche essere oggetto di un’illustrazione postuma che non costituisce integrazione della medesima, bensì applicazione di quanto dispone la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, prima parte e che in particolare il vizio riscontrabile è un vizio solo formale in relazione alla mancanza della integrale applicazione dello schema legale della motivazione per relationem, ex art. 3 (così Consiglio di Stato, n. 4194/2013, richiamata da Cass., Sez. Un., n. 9282 del 9/5/2016)”.
Corollario di questo iter argomentativo è che occorre distinguere, secondo la Corte, tra invalidità insanabile nel corso del giudizio di un provvedimento “del tutto immotivato”, dalla diversa ipotesi di “insufficienza (o carenza) della motivazione dell’atto che, pur omettendo di esplicitare tutti i suoi presupposti, contenga sufficienti elementi per rendere edotto il destinatario della sua ragione ultima e assicurargli il diritto di difesa, soprattutto quando le ragioni sottese all’emissione dell’atto gravato siano desumibili dagli atti inerenti la fase infraprocedimentale nei cui confronti, quindi, la motivazione postuma si atteggia a semplice specificazione o chiarimento) alla quale può porsi rimedio nel contraddittorio processuale”.
Alla luce di tali considerazioni è stata valutata erronea la motivazione della sentenza della CTR, la quale ha ritenuto, invece, sempre inammissibile l’integrazione della motivazione, giudicando non necessario indagare sulla completezza delle originarie indicazioni in essa contenute e senza ritenere di dover porre, sullo stesso piano, l’assoluta mancanza della motivazione con l’insufficienza o carenza della stessa.
3. Il principio di diritto affermato dalla S.C. contiene più rilievi di rilevanza sistematica: il principale aspetto attiene alle implicazioni che l’integrabilità della motivazione determina sull’assetto dell’istruttoria processuale.
Il piano della motivazione attiene all’indicazione dei fatti che poi devono essere provati in giudizio: la sua carenza, infatti, incide sulla prova indirettamente, nel senso che se i fatti sui quali l’Amministrazione finanziaria fonda il suo atto restano indeterminati, conseguentemente anche l’onere di contestazione che grava sul ricorrente viene distorto.
Nel processo tributario, caratterizzato dal principio dispositivo (Tesauro F., Sui principi generali dell’istruzione probatoria nel processo tributario, in Riv. dir. fin. Sc. fin., 1978, 2, 203 ss.; Id., Il processo tributario nella giurisprudenza costituzionale, in Aa.Vv. Diritto tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, 248), i fatti allegati dalle parti costituiscono l’oggetto della prova e dell’accertamento giudiziale. Le parti, infatti, hanno l’onere di far entrare nel giudizio gli elementi necessari di conoscenza e di giustificazione per le loro domande e le loro eccezioni, risultando in tal senso riservata alle stesse la determinazione e la delimitazione della questione di fatto, con la conseguenza che il giudice tributario non potrà fondare i propri convincimenti su elementi di fatto che non siano stati dedotti nel processo. Il recepimento dell’onere di allegazione dei fatti rappresenta il fondamentale valore della terzietà del giudice in coerenza con i principi del giusto processo.
L’onere delle parti di far entrare nel giudizio gli elementi necessari di conoscenza e di giustificazione delle loro domande ed eccezioni impone la necessità che tali elementi siano presenti ed esplicitati, attraverso la motivazione, nell’atto impositivo impugnato e nel ricorso del contribuente.
In questi termini tutto ciò che non è contenuto nella motivazione del provvedimento non risulta in nessun modo idoneo a rappresentare, di per sé, il fondamento di domande o eccezioni non espressamente formulate, poiché in tali casi il fatto non risulta dedotto.
L’alveo all’interno del quale devono essere ricondotti i poteri istruttori del giudice, pertanto, non è quello della di rimediare a deficienze probatorie delle parti (in questo caso l’Amministrazione finanziaria), ma quello di operare un’integrazione in tutti quei casi in cui la situazione probatoria non consente al Giudice di pronunciarsi. Su tali basi è stato evidenziato il divieto per il Giudice tributario di promuovere iniziative istruttorie del tutto autonome ed avulse dal quadro probatorio fornito dalle parti (Russo P., Problemi della prova nel processo tributario, in Rass. trib., 2000, 383 ss.; Pistolesi F., Note sui poteri istruttori delle Commissioni tributarie, in Giur. Imp. 2003, 964).
Questo tipo di assetto delinea, dunque, l’iniziativa istruttoria della Commissione come integrativa, ma non suppletiva (Ficari V., I poteri del giudice tributario e l’oggetto del processo tributario, in Della Valle E. – Ficari V. – Marini G. (a cura di), Il processo tributario, Padova, 2008, p. 161 ss. e, recentemente, Procopio M., Il sistema tributario italiano, II, Milano, 2018, 1439 ss.); al giudice tributario viene consentita un’iniziativa istruttoria solo nelle ipotesi in cui il quadro probatorio non risulti sufficiente ai fini della decisione della vertenza e, al contempo, si possano rinvenire negli atti del giudizio elementi probatori idonei a completare l’istruttoria processuale in modo da rendere la controversia matura per la decisione (Gallo F., Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. trib., 2003, 11 ss.; Russo P., Il giusto processo tributario, in Rass. trib., 2004, 1 ss.; Tesauro F., Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, 11 ss.; D’Ayala Valva F., L’interpretazione creativa delle Supreme Corti, in Riv. dir. trib., 2011, 413 ss.).
Il divieto di integrazione della motivazione nel corso del giudizio, infatti, è sempre stato considerato un’acquisizione stabile anche nel diritto amministrativo, tant’è che il Consiglio di Stato ha poi riaffermato il generale divieto di integrazione postuma della motivazione (Cons. St., sez. VI, 03/03/2010, n. 1241; Cons. St., sez. VI, 07/06/2012, n. 3376; Cons. St., Sez. IV, 4/3/2014, n. 1018).
L’impossibilità di eludere i termini decadenziali non consentono all’Amministrazione finanziaria di integrare la motivazione in corso di giudizio, che sarebbe ammissibile soltanto laddove l’Ufficio fosse ancora in termini per emendare il provvedimento impositivo carente di motivazione, potendo a ciò dare seguito mediante l’emanazione di un nuovo atto, ma mai mediante le argomentazioni espresse nei propri scritti difensivi, se non altro per la preclusione per il contribuente di divieto di integrazione dei motivi di ricorso, salvi i motivi aggiunti (Basilavecchia M., La piena conoscenza dell’atto impositivo, in Riv. giur. trib., 2005, 14 ss.; Del Federico L., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010, 315, spec. nota 304).
Nel caso di specie, la particolare natura dell’atto originariamente carente di motivazione, ovvero una revoca di iscrizione al VIES, che ha indotto la Corte a non ritenere applicabile al caso concreto l’art. 42 del DPR 600/73, desta ulteriori e profonde perplessità, in quanto una revoca con effetti di carattere “sanzionatorio”, a maggior ragione dovrebbe richiedere una puntuale indicazione dei presupposti di fatto sui cui si fonda e giustifica.
E’ auspicabile che, tuttavia, la prospettiva che la S.C. di Cassazione ha ammesso, secondo cui, “l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell’amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a. nella fase procedimentale”, non si consolidi.
Ciò sulla base di due ordini di motivi: in primo luogo, la Cassazione continua a considerare la motivazione dell’atto unicamente solo il profilo della garanzia di difesa del contribuente, trascurando ingiustificatamente quello ulteriore di elemento di vaglio della correttezza e della legittimità della funzione impositiva. In secondo luogo, identificare i fondamenti del provvedimento in base al vago concetto di “percepibilità”, autorizza un sindacato soggettivo relativo alla fase endoprocedimentale e permette la formulazione di un successivo “giudizio” di rilevanza probatoria, teso alla conferma degli elementi posti alla base del provvedimento impugnato.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Basilavecchia M., La piena conoscenza dell’atto impositivo, in Riv. giur. trib., 2005, 14 ss.
Califano C., La motivazione degli atti impositivi, Torino, 2012
Del Federico L., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010.
Ficari V., I poteri del giudice tributario e l’oggetto del processo tributario, in Della Valle E. – Ficari V. – Marini G. (a cura di), Il processo tributario, Padova, 2008, 161 ss.
Gallo F., Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. trib., 2003, 11 ss.
Russo P., Problemi della prova nel processo tributario, in Rass. trib., 2000, 383 ss.
Russo P., Il giusto processo tributario, in Rass. trib., 2004, 1 ss.
Tesauro F., Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, 11 ss.
Tesauro F., Il processo tributario nella giurisprudenza costituzionale, in Aa.Vv. Diritto tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, 248
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.