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Distribuzioni da trust opachi non residenti: questioni problematiche e problemi irrisolti
Di Francesco Nicolosi -
Abstract
L’art. 13 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR, inserendo una disposizione che prevede, in estrema sintesi, la tassazione dei redditi corrisposti a residenti italiani da trust opachi black list. La nuova norma risolve alcune tematiche che in passato avevano interessato i trust opachi non residenti. Tuttavia, tale norma determina a propria volta alcune questioni in relazione alle quali sarebbe opportuno un chiarimento.
Distributions made by foreign discretionary trusts: uncertainties and unsolved problems. – Art. 44, paragraph 1, letter g-sexies, Consolidated Income Tax Act, as recently amended, provides for the taxation of distributions made by foreign discretionary trusts localized in so called “black listed” countries to Italian resident beneficiaries. The new rule removes some of the uncertainties arisen in the past. However, on its turn, such new rule raises a number of practical questions which need to be clarified.
Sommario:1. Tassazione delle distribuzioni da trust opachi black list. – 2. Natura interpretativa o innovativa della nuova disposizione. – 3. Individuazione degli Stati black list. – 3. Momento di individuazione degli Stati black list. – 4. Esimente. – 5. Distribuzioni di reddito o di patrimonio. – 6. Rapporti della nuova disciplina con le presunzioni di residenza applicabili ai trust.
1. L’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR prevede che “i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”.
In sintesi, la disposizione in esame sancisce l’imponibilità delle distribuzioni effettuate da trust e istituti analoghi (ad esempio, le Stiftung) opachi localizzati in Stati a regime fiscale agevolato (black list), in capo ai beneficiari residenti nel territorio dello Stato. Tali distribuzioni, qualificate come reddito di capitale, concorrono alla formazione della base imponibile del contribuente con applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Dovrebbero invece ragionevolmente non essere assoggettate a tassazione le distribuzioni effettuate da trust opachi residenti in Stati o territori non black list.
La norma in esame è stata recentemente introdotta dall’art. 13 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. con mod. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157). Tale disposizione risolve una questione sorta in passato, stante l’assenza di una norma specifica al riguardo, in merito all’imponibilità o meno delle distribuzioni effettuate da trust opachi non residenti a favore di beneficiari residenti. La norma in esame si pronuncia a favore dell’imponibilità di tali distribuzioni. In tal modo viene sostanzialmente confermata l’opinione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E. In particolare, nella citata circolare, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che: “qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quivi già tassato ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari. In tal modo viene assicurato che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all’eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano. In particolare, a precisazione di quanto già evidenziato con la circolare n. 48/E del 2007, tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR” (per una serrata critica a tale interpretazione, e in specie sull’impossibilità di ricavare per via interpretativa la soluzione cristallizza adesso per via legislativa, Contrino A., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche, in Riv. dir. trib., 2011, 6, II, 317 ss.). Solo per completezza, tale conclusione rappresenta un revirement interpretativo dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla propria precedente posizione. Infatti, nella circolare 6 agosto 2007, n. 48, l’Agenzia delle Entrate si era espressa a favore della non imponibilità di tali distribuzioni.
2. In base alle regole generali, la norma in questione entra in vigore a decorrere dall’esercizio 2020. Non è pacifico se la norma in esame abbia natura interpretativa o innovativa. Al riguardo, né il tenore letterale della norma, né la relativa relazione illustrativa forniscono indicazioni univoche.
Da un lato, infatti, la Relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019 sembrerebbe deporre a favore della natura innovativa, laddove precisa che “[s]tante il riferimento letterale ai “redditi imputati”, le attuali disposizionifiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai “beneficiari individuati” di trust esteri“trasparenti”, mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito di applicazione delle stesse i trust “opachi” esteri”. Tale passaggio sembra evidenziare l’assenza di una norma volta a disciplinare il regime fiscale delle distribuzioni di trust opachi esteri.
Dall’altro lato, a favore invece della natura interpretativa depongono altri passaggi della medesima Relazione illustrativa, ove viene evidenziato che la norma in esame “intende risolvere problematiche di carattereinterpretativo e operativo, sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trustopachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata”.
Laddove interpretativa, la norma confermerebbe, per il passato, l’imponibilità delle distribuzioni da trust opachi non residenti. Nel secondo caso, la norma, operando solo per il futuro, determinerebbe, per il passato, la non imponibilità di tali distribuzioni. In attesa di precisazioni, sembra opportuno propendere per la natura innovativa della norma in questione. Infatti, il TUIR, nella versione previgente alle modifiche, non ammetteva l’imponibilità delle presunzioni effettuate dai trust opachi non residenti. Si trattava di una lacuna normativa. Di tale lacuna aveva di fatto preso atto anche l’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 48/2007. L’opposta opinione espressa nella successiva circ. n. 61/2010, sebbene ispirata a ragioni di cautela fiscale, non solo era priva di appigli normativi, ma non risultava sostenibile neanche sul piano sistemtico e dei principi (cfr. Contrino A., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche, cit.). In altre parole, la previgente normativa non consentiva di ritrarre due interpretazioni opposte, bensì un’unica interpretazione consistente nella non imponibilità delle distribuzioni. Quindi il legislatore non è intervenuto per chiarire qual è quella esatta, bensì è intervenuto con una disposizione innovativa finalizzata a colmare la precedente “lacuna”. La natura innovativa della norma in questione trova peraltro conferma nell’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente. Nonostante l’asserita derogabilità dello Statuto, ricavabile dalle pronunce della Corte Costituzionale, il fatto che la norma in questione sia contenuta in un decreto legge, a tacer d’altro, rappresenta un argomento forte a favore della tesi della natura innovativa. L’affermazione della relazione ministeriale (“risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo“) è così generica che non può rappresentare un argomento in grado di sostenere la tesi opposta.
Se così è, i contribuenti che, per il passato, attenendosi all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, hanno ritenuto imponibili tali distribuzioni, dovrebbero avere diritto al rimborso delle imposte indebitamente pagate.
3. La norma in esame individua gli Stati o territori black list in base ad un rinvio all’art. 47-bis Tale disposizione, come noto, prevede un duplice criterio, a seconda che sussista o meno il controllo del soggetto non residente da parte del soggetto italiano. In presenza del controllo, infatti, si considerano localizzati in Stati o territori black list gli enti assoggettati ad un’aliquota effettiva inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia. In caso contrario, si considerano black list gli enti assoggettati ad un’aliquota nominale effettiva inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia. A tal fine occorre tenere conto anche dell’effetto di regimi speciali. Il requisito del controllo sussiste laddove vi sia una partecipazione al capitale oppure agli utili superiore al 50%. Non si considerano in ogni caso a regime fiscale privilegiato gli Stati o territori dell’UE/SEE.
Sembra difficile configurare in capo al trust opaco la sussistenza di un rapporto di controllo.
Ragionevolmente, infatti, in tutte le ipotesi in cui si configuri una partecipazione al capitale o agli utili superiore al 50% il trust dovrà essere qualificato come trasparente. Pertanto, ai sensi dell’art. 47-bis TUIR, la natura black list dei trust opachi dovrebbe essere valutata in base all’aliquota nominale ad essi applicabile. Dunque, in linea di principio, i proventi distribuiti da un trust opachi assoggettati ad un’aliquota inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia saranno imponibili. Invece, laddove il trust sia assoggettato ad una aliquota nominale pari o superiore al 50% rispetto a quella applicabile in Italia, i relativi proventi non saranno imponibili.
Nel determinare l’aliquota nominale occorrerà tenere conto anche dell’effetto di regimi speciali. Al fine di tener conto dei regimi speciali, occorre calcolare non il livello di tassazione effettivo, bensì l’ipotetico tax rate nominale derivante dall’applicazione del regime speciale stesso.
Ragionevolmente, in caso di svolgimento di più attività, delle quali alcune soggette al regime speciale, altre no, occorrerà effettuare un giudizio di prevalenza. Di conseguenza, si dovrà procedere alla “correzione” dell’aliquota nominale, al fine di tenere conto dell’effetto del regime speciale, solo laddove la maggior parte dei redditi del trust risulti soggetto al regime speciale. Con riferimento specifico ai trust, esempi di regimi speciali potrebbero essere rappresentati da regimi di esenzione dei redditi esteri.
Il rinvio all’art. 47-bis sembra in ogni caso consentire di escludere dal novero dei trust residenti in Stati o territori black list i trust residenti nell’UE/SEE.
4. La localizzazione o meno del trust in uno Stato o territorio black list dovrà essere valutata avendo riguardo ai criteri applicabili nel periodo di imposta di distribuzione. Ad esempio, nell’attuale periodo di imposta, occorrerà aver riguardo all’applicazione o meno di un’aliquota nominale inferiore al 50% di quella applicata in Italia. Non assumeranno invece rilievo i criteri applicabil nei periodi di imposta precedenti al 2016, quali l’eventuale inclusione o meno dello Stato di residenza nella black list di cui al D.M. 21 novembre 2001.
Pur applicando il criterio vigente al momento della distribuzione, la localizzazione o meno del trust in uno Stato o territorio black list deve ragionevolmente essere valutata avendo riguardo alla situazione di fatto al momento della maturazione del reddito oggetto di distribuzione. Ciò infatti garantisce da un lato che il regime di non imposizione trovi applicazione solo con riferimento a proventi assoggettati ad un congruo livello di tassazione al momento della maturazione. Dall’altro lato, tale criterio permette di risolvere le problematiche che potrebbero sorgere laddove vi fossero delle divergenze tra la residenza del trust al momento della maturazione e quella al momento della distribuzione. Tale divergenza potrebbe sussistere laddove il trustee nel periodo intercorrente tra tali due momenti cambiasse la propria residenza. Analoghe problematiche potrebbero sorgere in caso di mutamento del regime fiscale applicabile nello Stato o territorio di residenza del trust intervenuto tra il momento della maturazione e quello della distribuzione.
Il criterio sopraesposto (applicazione del criterio vigente al momento della distribuzione con riferimento alla situazione di fatto al momento della maturazione) corrisponde a quello adottato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 4 agosto 2016, n. 35/E al fine di individuare i dividendi di origine black list soggetti a tassazione integrale. Tuttavia, in tale circolare l’Agenzia delle Entrate, al fine di disapplicare il regime di tassazione integrale, richiedeva che la natura white list/non black list dei dividendi fosse riscontrabile non solo alla maturazione, ma anche al momento della distribuzione. Anche con riferimento ai trust opachi non residenti sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla permanente validità di tale requisito.
Occorrerebbe, inoltre, chiarire la sorte dei proventi maturati in capo ad un trust opaco (e ivi assoggettati ad un’aliquota superiore al 50% rispetto a quella italiana), successivamente divenuto trasparente.
L’ipotesi di fatto si verifica frequentemente nella pratica, ogniqualvolta il beneficiario acquisisca il diritto a pretendere i proventi in un periodo successivo a quello di maturazione. Occorre chiarire, in particolare, se tali distribuzioni di riserve maturate da un trust opaco white list divenuto trasparente di riserve pregresse debbano scontare ulteriore tassazione al momento della distribuzione. In linea di principio, la soluzione dovrebbe essere negativa: l’assoggettamento a tassazione, infatti, dovrebbe escludere l’imponibilità dei proventi successivamente distribuiti (per le ragioni di tale conclusione, v. la ricostruzione di carattere generale effettuata da Contrino A., Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini dell’imposte indirette sui trasferimenti (con un sguardo all’indietro di tre lustri), in Dir. prat. trib., 2021, 3, 1217 ss.).
5. Ai sensi dell’art. 47-bis comma 2, TUIR, i soggetti residenti in Stati o territori black list possono dimostrare che “dallepartecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscaleprivilegiato di cui al comma 1” (cd. “seconda esimente”). Tale dimostrazione, se fornita con riferimento ai dividendi black list, permette, come noto, ai sensi dell’art. 89 TUIR, di disapplicare il regime di tassazione integrale per essi previsto. L’esimente può essere applicata sia a seguito di presentazione di istanza di interpello sia autonomamente dal contribuente. In quest’ultimo caso, le partecipazioni in relazione alle quali viene dimostrata l’esimente devono comunque essere indicate in dichiarazione.
Si pone il problema di stabilire se tale esimente possa trovare applicazione anche con riferimento ai proventi distribuiti da trust opachi black list ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR.
E infatti, l’art. 47-bis, comma 2, TUIR, prevede la dimostrazione di tale esimente può essere fornita “[a]i fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento airegimi fiscali privilegiati di cui al comma 1”. L’art. 44, comma 1, lett. g-sexies TUIR rinvia appunto all’art. 47-bis TUIR. Di conseguenza, in linea astrattamente teorica, tale dimostrazione dovrebbe poter essere fornita anche con riferimento ai proventi in esame.
Sennonchè, l’art. 47-bis TUIR, nel descrivere le esimenti, non ricollega alcuna conseguenza normativa alla loro dimostrazione. Tale conseguenza è normativamente descritta nelle singole norme che al 47-bis fanno riferimento. Ad esempio, con riferimento ai dividendi, è l’art. 89 (non il 47-bis) a sancire che in caso di dimostrazione della cd. “seconda esimente”, il provento percepito è imponibile al 5%. In tale scenario, nella fattispecie in esame, stante l’assenza di una previsione specifica all’interno dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies che descriva le conseguenze della dimostrazione di tali esimenti, l’eventuale dimostrazione delle stesse, anche laddove possibile, potrebbe essere in ogni caso priva di effetto.
Ragioni di parità di trattamento inducono a ritenere applicabile le esimenti in questione, ma sarebbe in ogni caso opportuno l’inserimento di un esplicito riferimento all’interno dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR, ancorché a tale conclusione si possa giungere anche in via interpretativa.
Ipotizzando l’applicabilità dell’esimente in questione, alcuni dubbi si pongono in merito all’ambito temporale di applicazione della stessa.
Con riferimento ai dividendi, infatti, la dimostrazione della cd. “seconda esimente” deve essere fornita, ai sensi dell’art. 89 TUIR, “sin dall’inizio del periodo di possesso”. Sarebbe opportuno chiarire se anche con riferimento ai trust occorre fornire una analoga dimostrazione e, in caso affermativo, se la dimostrazione debba riguardare la totalità dei redditi conseguiti dal trust o solamente le componenti poste in distribuzione.
Sempre ipotizzando l’applicabilità dell’esimente, coerentemente con quanto previsto dall’art. 47-bis, comma 3, TUIR, il contribuente dovrebbe avere facoltà di presentare istanza di interpello.
Il comma 3 citato fa riferimento ad una mera facoltà. Pertanto, il contribuente dovrebbe poter disapplicare la norma in questione anche autonomamente, laddove ritenga che il trust sia complessivamente soggetto ad una tassazione congrua. Non è chiaro e se in caso di disapplicazione autonoma della norma il contribuente sia in ogni caso tenuto ad indicare in dichiarazione l’esistenza del trust, in analogia a quanto previsto dall’art. 89 TUIR (ma non dall’art. 47-bis TUIR citato dall’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR). Ragioni di coerenza inducono a propendere per la risposta affermativa.
É appena il caso di evidenziare che l’applicazione dell’esimente in questione permetterebbe idi valorizzare inter alia le seguenti fattispecie: a) tassazione effettiva analoga a quella italiana, a prescindere dall’aliquota nominale applicata; b) assoggettamento a tassazione alla fonte dei redditi del trust mediante ritenuta; c) assoggettamento a tassazione del trust in Stati diversi da quello di residenza, compresa l’Italia (contra Longo A. – Sandalo A., Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da trust esteri, in il fisco, 2019, 44, 4246 ss., i quali ritengono che i redditi provenienti dall’Italia non sarebbero in ogni caso imponibili); d) assoggettamento a tassazione dei redditi prodotti dal trust in capo ad altri soggetti in uno Stato diverso da quello di stabilimento del trust.
Un caso particolare è rappresentato dall’ipotesi in cui norme dello Stato di residenza prevedono una tassazione congrua del trustee e non del trust.
In relazione a tale ipotesi è infatti possibile formulare due tesi. In base ad una prima tesi, il trust non dovrebbe essere considerato come residente in uno Stato black list, in quanto assoggettato ad un’aliquota nominale superiore alla metà di quella italiana: la norma in questa sede commentata non troverebbe dunque applicazione e le eventuali distribuzioni dovrebbero essere irrilevanti. In base ad una seconda tesi si tratterebbe di una ipotesi in cui la eventuale non tassazione della distribuzione sarebbe subordinata alla dimostrabilità dell’esimente. L’applicazione di una o dell’altra tesi comporterebbe rilevanti differenze in tema di obblighi dichiarativi (nel secondo caso sussistenti, laddove per le ragioni sopra esposte si ammetta l’esistenza di tale obbligo).
6. Ai sensi dell’art. 45, comma 4-quater, “[q]ualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio l’intero ammontare percepito costituisce reddito”. Anche tale disposizione è stata introdotta dall’art. 13 D.L. 124/2019. La norma in esame determina una presunzione in base alla quale le distribuzioni da parte dei trust non residenti assumono natura reddituale, salvo che non sia possibile dimostrarne la natura patrimoniale. A tale fine non rileva, dunque, la distinzione tra “income” e “capital” diffusa nella prassi contabile anglosassone in materia di trust: si rivela necessaria la tenuta di appositi al fine di distinguere gli apporti effettuati dai disponenti rispetto ai redditi prodotti dal trust.
Assume dunque rilievo la quantificazione del patrimonio del trust al fine di distinguerlo, in sede di distribuzione, dai redditi prodotti dal trust.
In linea di principio, il patrimonio dovrebbe considerarsi formato dal conferimento iniziale e dagli eventuali successivi apporti effettuati a favore del trust.
Sembrerebbe ragionevole ritenere che la valorizzazione del bene apportato debba essere effettuata al cd. “valore normale”. Non si può tuttavia escludere una tesi alternativa. Infatti, coerentemente con i principi applicabili in tema di imposta sulle donazioni, si potrebbe sostenere che il trust debba “ereditare” il valore fiscale rilevante in capo al disponente.
Si pone inoltre il problema di stabilire se gli eventuali incrementi di valore del patrimonio del trust determinati da fenomeni di natura valutativa debbano essere qualificati come reddito oppure come patrimonio.
Una tesi ragionevole potrebbe essere quella di effettuare una distinzione in base al livello di tassazione nominale applicabile al trust.
In particolare gli incrementi di natura valutativa che assumono rilievo fiscale nella giurisdizione di residenza del trust non dovrebbero essere assoggettati a tassazione, al momento della distribuzione, laddove il trust sia assoggettato ad una aliquota nominale superiore al 50% rispetto a quella applicabile in Italia. Tali redditi infatti essendo gli assoggettati ad aliquota nominale superiore a quella italiana non sarebbero in ogni caso tassabili ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, secondo periodo TUIR.
Gli incrementi di natura valutativa che non assumono rilievo fiscale nell’ordinamento di localizzazione del trust saranno assoggettati all’imposta sulle donazioni al momento della distribuzione in capo ai beneficiari. Ciò ovviamente a condizione che sussistano i presupposti territoriali di applicabilità dell’imposta.
Tali principi dovrebbero poter trovare applicazione a prescindere dall’imponibilità in base all’ordinamento italiano degli incrementi in questione.
Gli eventuali decrementi del patrimonio del trust non dovrebbero invece assumere rilievo fiscale ai fini delle imposte dirette. In altre parole, dovrebbero assumere rilievo reddituale solo gli eventuali incrementi rispetto alla valorizzazione iniziale del patrimonio in trust. Non dovrebbero rilevare invece gli eventuali “recuperi di valore” successivi ad un decremento.
Naturalmente, al momento dell’eventuale attribuzione ai beneficiari del patrimonio decrementato, la base imponibile dell’imposta sulle donazioni dovrà essere calcolata su tale minor valore.
Le ulteriori componenti reddituali (dividendi, interessi, royalties, plusvalenze realizzative, locazioni, etc.) dovrebbero invece poter essere “patrimonializzate” solo laddove soggette ad un’aliquota nominale superiore al 50% rispetto a quella italiana. In ogni altra ipotesi, tali componenti saranno redditualmente rilevanti al momento della distribuzione (cfr. Scarioni P. – Angelucci P. – Canaletti E., La fiscalità del trust nell’ordinamento tributario italiano, Milano, 2020).
7. Si pone, infine, il problema di stabilire se la nozione di Stato o territorio black list di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR possa influire sulla presunzione di cui all’art. 73, comma 3, TUIR. Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, si presumono residenti nel territorio dello Stato, i trust:
“istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”;
“istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.
La norma in esame prevede dunque una presunzione di residenza in Italia dei trust residenti in Stati o territori black list. Tale presunzione trova applicazione laddove, in estrema sintesi e con alcune semplificazioni: i) almeno un disponente e uno dei beneficiari siano residenti in Italia; oppure ii) dopo la costituzione un soggetto residente in Italia attribuisca al trust un immobile situato in Italia.
Al fine di individuare gli Stati o territori black list, tuttavia, la norma attribuisce rilievo agli Stati o territori diversi da quelli di cui alla white list emanata ai sensi dell’art. 168-bis TUIR. Inizialmente, l’art. 168-bis TUIR conteneva due commi e prevedeva due distinte white list:
una prima white list ad individuare “gli Stati e territori che consentono un adeguato scambiodi informazioni; tale white list avrebbe assunto rilievo ai fini dell’applicazione della presunzione di residenza in esame di cui all’art. 73, comma 3;
una seconda white list, volta ad individuare “gli Stati e territori che consentono un adeguatoscambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore aquello applicato in Italia” [sottolineatura aggiunta]; ciò ai fini di una pluralità di disposizioni tra le quali, inter alia, l’art. 87, comma 1 e l’art. 167, commi 1 e 5, TUIR.
Nessuna delle suddette white list è stata mai emanata. Tuttavia, era stato previsto che, in attesa dell’emanazione delle stesse, si dovesse fare riferimento alle black/white list previgenti. Con riferimento alla presunzione in esame, in tema di residenza dei trust, dunque, occorreva fare riferimento alla white list di cui al D.Lgs. n. 239/1996 citata.
Nel 2015, l’art. 168-bis è stato abrogato. A seguito di tale abrogazione ogni rinvio, contenuto nelle varie norme, all’art. 168-bis TUIR doveva essere interpretato in base ai seguenti criteri:
“Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Statie territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 23;
Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del citato testo unico.
In sintesi, in base al tenore letterale della norma in esame:
i riferimenti a Stati che non effettuavano alcun scambio di informazioni (ex 168-bis comma 1) dovevano continuare ad essere interpretati come un riferimento alla white list di cui al D.Lgs. n. 239/1996 citata;
i riferimenti a Stati che, oltre non effettuare alcun scambio di informazioni, applicavano un’aliquota sensibilmente inferiore a quella italiana (ex 168-bis, comma 2; ad esempio, la disciplina CFC di cui all’art. 167 TUIR), dovevano essere intesi come un riferimento all’art. 176, comma 4 al tempo vigente.
Sembra ragionevole ritenere che la presunzione di residenza dei trust di cui all’art. 73, comma 3, TUIR debba continuare ad essere applicata con riferimento alla white list di cui al D.Lgs. 239/1996 citata.
Anche nella precedente versione della norma, infatti, il requisito per l’applicazione della presunzione è sempre stata l’assenza di scambio di informazioni sulla base dei criteri della white list di cui al D.Lgs. n. 239/1996 citata.
Il livello di tassazione non ha mai assunto rilievo, onde sembra ragionevole continuare adottare il medesimo criterio precedente. In sintesi, l’ambito applicativo della presunzione di residenza dei trust di cui all’art. 73, comma, TUIR, non dovrebbe essere influenzata dalla nuova nozione di Stato o territorio black list di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Angelucci P., Il D.L. 124 del 2019 e la nuova disciplina fiscale, in Atti del Convegno organizzato da Informa La tassazione del trust, Milano, 17 dicembre 2019
Beraldo A., Erogazioni prelevate dal fondo del trust estero ed eseguite a favore del beneficiario residente, in Corr. Trib., 2021, 3, 277 ss.
Contrino A., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche, in Riv. dir. trib., 2011, 6, II, 317 ss.
Contrino A., Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini dell’imposte indirette sui trasferimenti (con un sguardo all’indietro di tre lustri), in Dir. prat. trib., 2021, 3, 1217 ss.
Longo A. – Sandalo A., Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da trust esteri, in il fisco, 2019, 44, 4246 ss.
Massarotto S., Riflessioni “a caldo” sul nuovo regime fiscale dei beneficiari di trust non residenti opachi: nota all’art. 13 del D.L. n. 124/2019, in Rivista telematica di diritto tributario, 5 novembre 2019
Massarotto S., Il nuovo regime fiscale dei trust non residenti, in Trust, società semplici, polizze assicurative e altri strumenti di pianificazione patrimoniale, Atti del convegno organizzato da Paradigma, Milano, 13 febbraio 2020
Molinari F., Trust esteri: incertezze applicative a tutto campo, in Corr. Trib., 2019, 4, 400 ss.
Scarioni P. – Angelucci P. – Canaletti E., La fiscalità del trust nell’ordinamento tributario italiano, Milano, 2020
Stevanato D., Trust e imposte dirette, in Fiscalità del trust: tra Cassazione ed Agenzia delle entrate, Atti del convegno organizzato da Diritto Bancario, Milano 30 gennaio 2020
Zizzo G., I trust non residenti tra sistema e timore di abusi, in Corr. Trib., 2020, 4, 366 ss.
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– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
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Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
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Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
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Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
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Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
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