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I molteplici risvolti dell’abrogazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Di Sandra Bortolini -
Abstract
Con l’art. 1, commi 628-630, L. 30 dicembre 2020, n. 178, è stata abrogata l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione che, nel corso degli ultimi anni, era stata oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione europea per la sua difformità rispetto al quadro normativo unionale di riferimento. Lo scopo del presente contributo è, dunque, quello di analizzare e di mettere in luce i risvolti che la soppressione dell’imposta de qua ha comportato e può produrre nell’arco temporale assai prossimo. Tali profili possono essere ricondotti essenzialmente a tre macro-categorie di relazioni giuridiche. Il primo afferisce alla vertenza insorta tra l’Italia e la Commissione europea, il secondo al rapporto tra lo Stato e le regioni e, infine, il terzo attiene alle obbligazioni tributarie insorte e, dunque, tra i contribuenti e le regioni che, illo tempore, avevano istituito l’imposta.
Abrogation of the regional tax on automotive fuel and its multiple implications. – The regional tax on automotive fuel has been repealed by article 1, paragraphs 628-629, of Law no.178/2020. Over the past years, the tax had been subject to special attention by the European Commission due to its non-compliance with the relevant EU regulatory framework. The purpose of this essay is to analyze the implications the tax abolition has already entailed, and to highlight the effects it may determine in the very near future. These aspects can essentially be traced back to three macro-categories of legal relationships: the first relates to the dispute that arose between Italy and the European Commission, the second to the relationship between the State and the Regions and the third deals with the tax obligations which have arisen and, therefore, between taxpayers and the Regions.
Sommario:1. Premessa. – 2. Il quadro normativo di riferimento e l’intervento della Commissione europea. – 3. Il caso esaminato e la pronuncia n. 53 del 14 gennaio 2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte. – 4. I risvolti in tema di ristori e rimborsi: punti di convergenza e di divergenza con le addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica. – 5. Alcune riflessioni di carattere conclusivo de iure condito e prospettive de iure condendo.
1. L’art. 1, commi 628-630, L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni normative afferenti all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, un tributo proprio derivato regionale che, di recente, era stato oggetto di un particolare scrutinio da parte della Commissione europea poiché ritenuto non aderente alle disposizioni normative eurounitarie in materia di accise e di imposta sul valore aggiunto.
Se da un lato, la soppressione di tale imposta ha risolto proficuamente e positivamente la vertenza insorta con la Commissione europea, dall’altro lato vi sono due profili problematici interni ancora ampiamente aperti.
Più nello specifico, il comma 628 del richiamato art. 1 della L. n. 178/2020 stabilisce che “sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte”, di qui il tema del rimborso ai contribuenti di quanto corrisposto in virtù delle norme difformi rispetto alla disciplina eurounitaria di riferimento.
Il secondo aspetto concerne il comma 630 del menzionato articolo, il quale prevede l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una dotazione di 79.14 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di una procedura concertativa particolarmente pregnante che il legislatore ha disposto facendo propri i principi affermati dalla Corte Costituzionale in alcune pronunce significative (ex multis Corte Cost., sent. n. 1/2016, n. 21/2016, n. 251/2016) al fine di rendere concreta ed effettiva la leale collaborazione (per approfondimenti si vedano Bin R., Il principio di leale collaborazione nei rapporti tra poteri, in Rivista di diritto costituzionale, 2011, 11 ss.; Agosta S., La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008; Baraggia A., Il principio di leale collaborazione tra fatto e diritto, in Le Regioni, 2011, 6, 1250 ss. e infine Michetti M., La Corte alle prese con la leale collaborazione, in Giur. cost., 2006, 1, 256 ss.), di cui all’art. 120, comma 2, della Costituzione, che deve ispirare e conformare i rapporti tra i livelli di governo.
L’intesa si configura, infatti, quale strumento efficace e necessario in presenza di un intervento posto in essere dallo Stato nelle materie di competenza sia statale che regionale (sul punto si veda Cittadino C. – Grana M., Le forme di cooperazione istituzionale, in ASTRID-Rassegna, 2006 1, e Zunino E., La Corte costituzionale a supporto dell’attuazione del Titolo V: le sentenze additive di procedura, in Amministrazione in Cammino, 27 gennaio 2020).
Risulta evidente che sussiste una particolare interrelazione tra i citati risvolti (v. Pallotta G., L’incerto futuro dell’Irba (imposta regionale sulla benzina per autotrazione), in Cammino Diritto, 2019, 2) e, dunque, è particolarmente utile condurre un’analisi al fine di comprendere quali possono essere le prospettive in attesa che tra gli stessi vi sia una proficua e risolutoria composizione.
2. Al fine di operare un’efficace indagine della questione tracciata, è utile ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento.
L’Irba affonda le sue radici nell’art. 6, comma 1, lett. c), L. 14 giugno 1990, n. 158 ed è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 17 D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 il quale stabiliva che le regioni avevano la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, fissandone altresì una specifica aliquota.
Successivamente, l’art. 3, comma 13, L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto che l’imposta fosse versata direttamente alla regione dal concessionario dell’impianto di distribuzione di carburante o, attraverso la delega, dalla società petrolifera fornitrice dell’impianto medesimo, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione. Accordava, inoltre, alle regioni il potere di disciplinare le modalità e i termini di versamento nonché di determinare le sanzioni in caso di inadempimento. Da ultimo, era prevista la possibilità di differenziare l’imposta in relazione al luogo di ubicazione dell’impianto di distribuzione, alla luce delle condizioni particolari di mercato nonché quella di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell’imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all’organo competente per l’accertamento, vale a dire gli Uffici tecnici di Finanza dell’Agenzia delle Dogane.
A fronte di tali previsioni normative statali, alcune regioni italiane avevano provveduto ad introdurla nei rispettivi territori e più precisamente: Abruzzo (L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 poi abrogata con la L.R. 9 novembre 2011, n. 39), Calabria (L.R. 29 dicembre 2010, n. 34), Campania (L.R. 24 dicembre 2003, n. 28), Lazio (L.R. 23 dicembre 2011, n. 19), Liguria (L.R. 24 gennaio 2006, n. 2), Marche (L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 poi abrogata con la L.R. 24 ottobre 2018, n. 43), Molise (L.R. 31 dicembre 2004, n. 38), Piemonte (L.R. 31 agosto 1993, n. 47), Umbria (L.R. 9 dicembre 2011, n. 17 poi disapplicata a decorrere dall’anno d’imposta 2014), Puglia (L.R. 17 febbraio 1994, n. 9 poi abrogata con la L.R. 28 dicembre 2012, n. 45), e infine Toscana (L.R. 15 novembre 2011, n. 58 poi abrogata con la L.R. 14 settembre 2012, n. 49).
Con l’art. 1, comma 628, L. n. 178/2020 sono state soppresse tutte le disposizioni normative in materia di Irba e, segnatamente, l’art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 158/1990, l’art. 17 D.Lgs. n. 398/1990, l’art. 3, comma 13, L. n. 549/1995, l’art. 1, comma 154, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e l’art. 1, commi 670, lett. a), e 671, L. 27 dicembre 2006, n. 296 recanti le previsioni dell’imposta de qua e sono stati fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Il successivo comma 629 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 dispone che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la propria normativa regionale, provvedendo alla soppressione dell’imposta. Dalla ricostruzione della normativa regionale, si evince che le regioni in cui l’Irba era vigente, prima della sua abrogazione, sono complessivamente sei: Calabria, Campania, Liguria, Lazio, Piemonte e Molise.
È particolarmente interessante analizzare, congiuntamente alle norme, la relazione illustrativa accompagnatoria della L. n. 178/2020 che ha messo in luce alcuni aspetti peculiari. Primo tra tutti il campo applicativo del tributo in esame in un numero oramai limitato di regioni, con aliquote diversificate che rendevano difficoltosa la gestione dell’imposta, sia dal punto di vista amministrativo che operativo e, da ultimo, il nutrito contenzioso che negli anni si era stratificato dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Ciò poiché l’Irba è stata oggetto di un progressivo scrutinio da parte della Commissione europea che l’ha ritenuta contrastante con il diritto eurounitario. Più nello specifico, l’art. 1, paragrafo 2, Direttiva n. 2008/118/CE, che è stata recepita con il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, stabilisce che gli Stati membri possono applicare, ai prodotti già sottoposti ad accisa, altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto per ciò che concerne la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta.
Alla luce di un’interpretazione letterale e sistematica della norma, si evince che, affinché sia possibile per gli Stati membri prevedere ulteriori forme di prelievo fiscale sui prodotti già sottoposti ad accisa, devono essere rispettate due condizioni essenziali. La prima afferisce alla destinazione del gettito a finalità specifiche. La seconda riguarda la conformità alla normativa eurounitaria in materia di accise o di imposta sul valore aggiunto.
Con l’importante decisione n. 2017/2114 del 19 luglio 2018, la Commissione europea ha dato avvio ad una procedura d’infrazione, ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nei confronti dell’Italia inclusiva di un atto di costituzione in mora attraverso il quale ha intimato l’abolizione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione vigente nel territorio nazionale e applicata a livello regionale.
Richiamando alcune pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea (in modo particolare si considerino CGUE 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Statoil Fuel & Retail e 27 febbraio 2014 Transportes Jordi Besora, EU:C:2014:108) la Commissione europea non ha ritenuto soddisfatte le menzionate condizioni di conformità dell’Irba rispetto al quadro normativo eurounitario. Più nel dettaglio, ad avviso della Commissione europea, non è individuabile la finalità specifica che può sostanziarsi nella riduzione dell’impatto ambientale dei combustibili fossili o una qualche altra forma di prevenzione della cura della salute connessa al consumo di carburante, ma assume unicamente un fine di bilancio.
A fronte dell’inadempimento dell’Italia, la Commissione europea, con la nota prot. C(2019) 8232 del 27 novembre 2019 ha invitato l’Italia ad assumere le opportune disposizioni conformative. In caso di mancato adeguamento, si sarebbe instaurato un giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia.
È doveroso mettere in luce come, in effetti, l’abrogazione dell’imposta abbia risolto in senso positivo tale vertenza insorta con la Commissione europea poiché, sostanzialmente, si può dire che vi sia stato l’adeguamento normativo doveroso.
3. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, è opportuno ora evidenziare come, nelle more della conformazione al diritto unionale, vi sia stata un’importante sentenza della Commissione tributaria regionale per il Piemonte, la n. 53 del 14 gennaio 2020, che, in una qualche misura, funge da leading case con riguardo al problema della compatibilità dell’Irba analizzato internamente. Al contempo, costituisce la pronuncia, ad ora più significativa, che ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso di quanto corrisposto.
La questione sottoposta al vaglio della Commissione tributaria regionale del Piemonte afferiva all’appello proposto dalla regione Piemonte avverso la sentenza n. 317/2018 resa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, di cui la società appellata chiedeva la conferma.
Più nello specifico, tale società era tenuta a pagare l’Irba sulla base del quantitativo di prodotto erogato dall’impianto nell’anno precedente ed il relativo gettito, in accordo a quanto stabilito dall’art. 2, L.R. 26 luglio 2011, era destinato al finanziamento degli eventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale. La società ometteva la corresponsione dell’Irba per il periodo d’imposta compreso tra il mese di agosto 2015 e maggio 2016. In seguito, nel corso dell’anno 2016, aveva proceduto al pagamento degli importi dovuti.
Successivamente, nel 2017, la società aveva formulato un’istanza di rimborso di quanto versato sulla base della difformità della previsione contenuta nella legge regionale con quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 2, Direttiva n. 2008/118/CE.
A fronte del diniego del diritto al rimborso, la società aveva impugnato il relativo provvedimento, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso era stato accolto dalla Commissione provinciale di Torino che, nell’esposizione dei motivi di diritto, aveva fondato l’iter argomentativo sull’assunto che l’Irba fosse un’imposta indiretta gravante su un prodotto già sottoposto ad accisa e, pertanto, risultava applicabile al caso de quo quanto previsto dall’art. 1, paragrafo 2, Direttiva n. 2008/118/CE.
La regione Piemonte, proponendo il ricorso in appello, aveva sostenuto che tale inquadramento era erroneo poiché l’Irba poteva essere diversamente qualificata quale accisa regionale sulla benzina per la quale non è necessaria una finalità specifica.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato l’orientamento interpretativo posto dalla Commissione tributaria provinciale di Torino. In sostanza, la Commissione tributaria regionale ha affermato che l’Irba si pone in contrasto con il richiamato quadro unionale poiché non è ravvisabile la destinazione del gettito ad una finalità specifica e la sua natura di imposta gestita in modo condiviso tra le regioni beneficiarie del gettito e l’Agenzia delle Dogane porta a classificarla all’interno delle accise sulla benzina. Richiamando la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea, la Commissione tributaria regionale ne ha fatto proprie le motivazioni che afferiscono al mancato utilizzo del gettito per fini specifici e alla difformità rispetto alla normativa dell’Unione europea in materia di accise o di imposta sul valore aggiunto.
Confermando quanto statuito dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, e riconoscendo dunque la contrarietà delle disposizioni normative regionali rispetto a quelle unionali, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accordato, di fatto, un diritto al rimborso a favore del contribuente di quanto corrisposto.
4. A ben vedere la questione esaminata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, pone alcune significative analogie ed altrettanto importanti differenze con quanto avvenuto in relazione alle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, che, come noto, sono state disciplinate dal D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni nella L. 27 gennaio 1989, n. 20.
Il punto di contatto più nitido tra le due fattispecie riguarda la loro incompatibilità con l’art. 1, paragrafo 2, Direttiva n. 2008/112/CE e, dunque, ciò segna la preminenza dell’interpretazione del diritto UE rispetto a quello interno, le cui previsioni sono oggetto di disapplicazione qualora ne siano contrastanti. In modo particolare, in entrambe le ipotesi non sussistono i due requisiti di conformità sopra esposti, richiesti dalla Direttiva in commento.
In aggiunta, la disposizione normativa che per entrambe la fattispecie può essere invocata al fine di ottenere un possibile rimborso (per una disamina completa del tema afferente ai profili generali in materia di rimborso si veda Melis G., Manuale di diritto tributario, Torino, 2020, 481) è la medesima e si rinviene nell’art. 14 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Se tali sono i punti salienti e similari tra le due ipotesi in analisi, si sottolinea che l’abrogazione delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica si è avuta con l’art. 4, comma 10, D.L. n. 16/2012. Il dettato normativo non aveva previsto nulla in relazione alla materia dei rimborsi e ciò ha comportato una significativa elaborazione giurisprudenziale con un arresto da parte della Corte di Cassazione che, se da un lato, ha affermato in modo definitivo l’illegittimità del tributo, dall’altro ha stabilito alcune limitazioni circa la legittimazione alla richiesta di rimborso (sul punto si veda Morri S. – Gatto A., Il diritto al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica contrarie al diritto dell’Unione Europea: la posizione del fornitore, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 18 maggio 2020).
Secondo la posizione interpretativa fatta propria dalla Corte di Cassazione con alcune significative pronunce (ex multis, Cass. civ., sez. trib., sent. n. 15198/2019, n. 27101/2019, n. 27306/2019), assume rilevanza tributaria unicamente il rapporto che intercorre tra il fornitore e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, pertanto, il soggetto legittimato a presentare l’istanza di rimborso del tributo è il fornitore stesso. Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica, può esercitare un’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito unicamente nei confronti del fornitore ma, qualora, riesca ad allegare e a dimostrare le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficoltosa tale azione con riferimento alla situazione del fornitore, può, in via del tutto eccezionale, chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio dell’effettività della tutela (cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 27099/2019).
Per quanto attiene all’Irba, il quadro risulta al momento incerto e ciò per alcune ragioni fondamentali; prima tra tutte, la sentenza n. 53/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte è una pronuncia di una corte di merito e, dunque, non della Corte di Cassazione che assume l’importante funzione nomofilattica all’interno del sistema. Inoltre, il comma 628 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 ha previsto che sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, ovverosia gli importi corrisposti a titolo di Irba sino al 30 dicembre 2020.
Ad un’attenta analisi esegetica della disposizione normativa, si potrebbe asserire che la voluntas legis sia stata, in qualche modo, preclusiva dell’esercizio del diritto al rimborso dell’Irba per ciò che concerne il biennio precedente, che costituisce l’arco temporale all’interno del quale è possibile, per il soggetto passivo, presentare un’istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tal senso.
Tuttavia, la norma deve essere posta in relazione con il principio di effettività che rinviene il suo fondamento nell’art. 4, paragrafo 3, Trattato UE in base al quale le norme interne non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario, il quale impone la leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati Membri per assicurare l’adempimento degli obblighi posti dalle norme comunitarie (per un approfondimento si consideri Miceli R., Indebito comunitario e sistema tributario interno. Contributo allo studio del rimborso d’imposta secondo il principio di effettività, Milano, 2009).
Infatti, secondo l’orientamento interpretativo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esposto nella vertenza Littlewoods Retail Ltd e a. vs. Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs (sentenza 19 luglio 2012, C-591/10) che ha richiamato alcune pronunce precedenti, “il diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte (v., in particolare, sentenze del 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Racc. pag. 3595, punto 12, nonché dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C‑397/98 e C‑410/98, Racc. pag. I‑1727, punto 84).
Gli Stati membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenze del 14 gennaio 1997, Comateb e a., da C‑192/95 a C‑218/95, Racc. pag. I‑165, punto 20; Metallgesellschaft e a., cit., punto 84; del 2 ottobre 2003, Weber’s Wine World e a., C‑147/01, Racc. pag. I‑11365, punto 93, nonché del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, Racc. pag. I‑11753, punto 202). Si deve, inoltre, ricordare che la Corte ha già avuto modo di affermare che, qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, isingoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo. Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito dell’esigibilità anticipata del tributo (v. sentenze citate supra Metallgesellschaft e a., punti 87‑89, nonché Test Claimants in the FII Group Litigation, punto 205)”.
Alla luce del richiamato principio di diritto, ben può sostenersi che l’Irba sia stata pagata in virtù di alcune disposizioni normative contrastanti con il diritto UE e tale assunto fonderebbe la proposizione delle istanze di rimborso entro il termine decadenziale di due anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
In tale quadro, a differenza di quanto avviene per le addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, l’istanza di rimborso può essere presentata unicamente dal soggetto passivo dell’Irba e non dal consumatore finale che, pur se inciso dal tributo dal punto di vista economico, non possiede la legittimazione ad agire in quanto non vi è un rapporto di rivalsa tra lui e l’erogatore della benzina.
Alla luce di quanto affermato, è auspicabile che, parimenti a quanto avvenuto con riguardo alle accise sull’energia elettrica, vi sia una pronuncia definitiva oppure un intervento normativo che sia risolutorio rispetto al nutrito contenzioso che si andrà sviluppando nei mesi a venire tra gli operatori e le regioni in cui tale imposta risultava applicata prima dell’abrogazione.
Il comma 629 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 dispone, infatti, che le regioni provvedono ad adeguare la loro disciplina normativa. Le sei regioni (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte e Molise) in cui quest’imposta era ancora vigente hanno provveduto o stanno procedendo all’abrogazione dell’Irba, come si evince dal Comunicato 22 gennaio 2021, prot. n. 24479 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Un ultimo risvolto critico riguarda il rapporto tra lo Stato e le regioni. Ciò poiché si pone un problema con riguardo al minor gettito derivante dall’applicazione dell’imposta de qua nelle richiamate sei regioni.
In effetti, il comma 630 dell’articolo in esame ha previsto l’istituzione di un apposito fondo a ristoro delle minori entrate demandando allo strumento dell’intesa il compito di determinare i criteri di ripartizione di quanto stanziato, al fine di porre la decisione assunta quale base del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale scelta legislativa si pone in linea con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza costituzionale, richiamata in apertura della presente trattazione, che ha delineato e concretizzato i contorni del principio della leale collaborazione di cui all’art. 120, comma 2, Costituzione.
Una procedura concertativa quale l’intesa, per l’appunto, è richiesta quando si tratta di profili che attengono in modo significativo al rapporto tra i livelli di governo poiché involgenti aspetti di comune competenza. Tale principio ben può essere applicato al caso di specie, trattandosi di un ristoro di minori entrate derivanti dall’applicazione di un tributo proprio derivato, vale da dire di un tributo istituito e disciplinato dalla legge statale, ma di cui il gettito è attribuito alle regioni ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 68/2011.
5. Alla luce dell’analisi condotta, è possibile formulare alcune osservazioni conclusive.
In primo luogo, con l’abrogazione dell’Irba si è affermato e concretato il principio del primato del diritto unionale rispetto a quello interno contrastante. In effetti, la soppressione dell’Irba ha fatto sì che tale principio fosse effettivo e, dunque, è stata positivamente risolta la vertenza insorta con la Commissione europea.
In secondo luogo, permane uno scenario critico e incerto con riguardo al rapporto tra i contribuenti-società operatrici nel settore e le regioni in cui tale tributo era applicato prima dell’abrogazione ad opera della legge statale.
Ciò poiché, pur avendo l’art. 1, comma 628, L. 30 dicembre 2020, n. 178 fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, ben si può sostenere, formulando la relativa istanza di rimborso nel termine di decadenza biennale alla luce del principio di effettività, che l’imposta sia stata corrisposta in virtù di disposizioni normative contrastanti con il diritto UE che, pertanto, vanno disapplicate in relazione alle singole fattispecie oggetto delle richieste di ristoro medesime.
Non essendoci al momento alcuna una pronuncia definitiva della Corte di Cassazione, è ragionevole prevedere che, nei prossimi mesi, in attesa di un intervento chiarificatore, vi saranno sentenze che affronteranno in termini diversi la questione, ora riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso, ora facendo propria la posizione avversa dell’Ente impositore regionale alla luce di un’interpretazione strettamente letterale del dettato normativo.
Infine, è auspicabile che si raggiunga l’intesa tra lo Stato e le regioni all’interno della Conferenza Stato-Regioni che, come chiarito dalla Corte Costituzionale (ex multis Corte cost., sent. n. 401/2007, n. 201/2007 e n. 242/2005) è “il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti di competenza statale, nonché́ una delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione”, relativamente alla ripartizione delle risorse stanziate a copertura del minor gettito. Ciò affinché siano garantite alle regioni le corrispondenti entrate derivanti dalla corresponsione dell’imposta abrogata. Tale percorso può anche determinare un proficuo ripensamento del federalismo fiscale e, insieme, della necessità di prevedere altre forme di prelievo ovvero una rivisitazione delle modalità di attribuzione delle risorse proprie delle regioni, all’interno del quadro più ampio delle ipotesi di riforma complessiva del sistema tributario di cui si sta fruttuosamente discutendo.
A tale ultimo proposito, è doveroso rilevare che la soppressione dell’imposta de qua contribuisce in modo significativo alla concretizzazione degli impegni assunti dall’Italia in virtù dell’appartenenza all’Unione europea con riguardo ai profili di tutela dell’ambiente verso una direzione di sviluppo e di crescita ecologica e sostenibile. In virtù di tale obiettivo, certamente e doverosamente meritevole di perseguimento, è risultato opportuno, da parte del legislatore statale, intervenire con la finalità di rendere maggiormente omogenea sul territorio italiano la tassazione dei prodotti energetici, togliendo lo spazio di intervento al livello regionale di governo che, altrimenti, rischierebbe di far venir meno tale ambizioso progetto ovverosia quello di rendere armonici i profili tributari delle imposte che incidono sulla tutela di interessi pubblici superiori. Se tale è il fine, è auspicabile che nei mesi a venire vi sia una proficua e definitiva composizione degli aspetti emersi nell’ottica del rispetto dei principi, da un lato del primato del diritto unionale, dall’altro dell’effettività della tutela dei contribuenti e della leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Agosta S., La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008
Baraggia A., Il principio di leale collaborazione tra fatto e diritto, in Le Regioni, 2011, 6, 1250
Bin R., Il principio di leale collaborazione nei rapporti tra poteri, in Rivista di diritto costituzionale, 2011, 11 ss.
Cittadino C. – Grana M., Le forme di cooperazione istituzionale, in “ASTRID-Rassegna”, 2006, 1
Marello E., Sul concetto di “altre imposte”: il caso italiano delle addizionali locali all’accisa sull’energia elettrica, in Retro, 23 aprile 2021
Melis G., Manuale di diritto tributario, Torino, 2020
Morri S. – Gatto A., Il diritto al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica contrarie al diritto dell’Unione Europea: la posizione del fornitore, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 18 maggio 2020
Miceli R., Indebito comunitario e sistema tributario interno. Contributo allo studio del rimborso d’imposta secondo il principio di effettività, Milano, 2009
Michetti M., La Corte alle prese con la leale collaborazione, in Giur. cost., 2006, 1, 256 ss.
Pallotta G., L’incerto futuro dell’Irba (imposta regionale sulla benzina per autotrazione), in Cammino Diritto, 2019, 2
Perrone L., L’Accisa e le addizionali sull’energia elettrica tra “rimborsi” dei tributi e “restituzione” della rivalsa, in Rass. trib., 2020, 2, 547 ss.
Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, XVI ediz., Torino, 2016
Zunino E., La Corte costituzionale a supporto dell’attuazione del Titolo V: le sentenze additive di procedura, in Amministrazione in Cammino, 27 gennaio 2020
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
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