I trust c.d. “di ritorno” in senso stretto (blind trust, resulting trust e simili) e in senso lato (trust interposti e simili) al cospetto del tributo successorio: la prassi amministrativa e la recentissima giurisprudenza di legittimità convincono solo a metà.

Di Angelo Contrino -
Abstract Nel saggio si coglie l’occasione della recente Risposta a Interpello 15 febbraio 2021, n. 106 – che ha vagliato un caso di restituzione al disponente dei beni devoluti in un trust ove egli era anche beneficiario e rientrante nella categoria elaborata dalla prassi dei trust “inesistenti in quanto interposti” – per esaminare, in termini generali, le conseguenze ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni del ritrasferimento al disponente del fondo in trust durante o al termine della vita dei trust c.d. di ritorno, sia in senso stretto sia in senso lato; conseguenze che – prima della recentissima Cass., 30 marzo 2021, n. 8719 – non sono state oggetto di disamina . . .