La navigazione senza limiti è riservata ai soli abbonati. Per sottoscrivere l'abbonamento clicca qui.
I trust c.d. “di ritorno” in senso stretto (blind trust, resulting trust e simili) e in senso lato (trust interposti e simili) al cospetto del tributo successorio: la prassi amministrativa e la recentissima giurisprudenza di legittimità convincono solo a metà.
Di Angelo Contrino -
Abstract
Nel saggio si coglie l’occasione della recente Risposta a Interpello 15 febbraio 2021, n. 106 – che ha vagliato un caso di restituzione al disponente dei beni devoluti in un trust ove egli era anche beneficiario e rientrante nella categoria elaborata dalla prassi dei trust “inesistenti in quanto interposti” – per esaminare, in termini generali, le conseguenze ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni del ritrasferimento al disponente del fondo in trust durante o al termine della vita dei trust c.d. di ritorno, sia in senso stretto sia in senso lato; conseguenze che – prima della recentissima Cass., 30 marzo 2021, n. 8719 – non sono state oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di legittimità e sono state trascurate dalla letteratura di settore.
The so-called “return” trusts in a strict sense (blind trust, resulting trust and the like) and in a broad sense (interposed trusts and similar) vis-à-vis the inheritance tax: the interpretation of the tax authority and the most recent jurisprudence of the Supreme Court only convince half way through. – Moving from the recent ruling of the Italian Revenue Agency 15February 2021, n.106 related to a trust where the settlor was also the beneficiary of the trust’s assets (so called “interposed trust”), the article analyzes the consequences that arise, in the field of inheritance and gifts taxation, from the transfer of the trust’s assets back to the settlor, which – before the release of a recent judgment of the Italian Supreme Court – is a topic that has been almost ignored by the Italian case-law.
Sommario: 1. Il ritrasferimento al disponente-beneficiario del fondo durante o al termine del ciclo di vita dei trust c.d. “di ritorno”: per la prassi recente, l’assenza di un “trasferimento intersoggettivo” preclude l’applicazione dell’imposta di donazione; per la recentissima giurisprudenza di legittimità, la retrocessione dei beni al disponente è atto “neutro” in quanto inidoneo a determinare un arricchimento effettivo del disponente. – 2. La conclusione dell’Agenzia, doppiata dalla Suprema Corte, merita non solo adesione per i trust di ritorno in senso lato (taluni “trust interposti”), ma anche estensione a quelli in senso stretto (“blind trust”, “resulting trust” e simili): ciò, tuttavia, per ragioni diverse e a certe condizioni. – 3. Il problema dell’applicazione del tributo successorio non si pone se il disponente riceve gli stessi beni devoluti in trust o un patrimonio di valore pari a quello iniziale, ma anche quando, oltre a essere beneficiario “determinato” ai fini di tale tributo, è beneficiario “individuato” agli effetti delle imposte sui redditi, ottenendo in entrambi casi la “restituzione” di un patrimonio proprio. – 4. Se il beneficiario “determinato” non è anche “individuato”, il “ritorno” del fondo al disponente determina un arricchimento effettivo per la porzione di valore eccedente il patrimonio immesso in origine, che va sottoposta all’imposta sulle successioni e donazioni, nonostante disponente e beneficiario coincidano. – 5. La conclusione nel senso dell’inapplicabilità del tributo successorio nelle due fattispecie vagliate dalla prassi è corretta, non per assenza di trasferimento intersoggettivo, come sostenuto dall’Agenzia, ma per mancanza di un arricchimento patrimoniale effettivo del disponente-beneficiario; condizione, questa, che nel caso esaminato dalla Cassazione era in effetti verificata, ma solo per una mera casualità fattuale.
1. La recente Risposta a Interpello 15 febbraio 2021, n. 106 costituisce l’occasione per approfondire, in termini generali, le conseguenze ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni del ritrasferimento al disponente del fondo in trust durante o al termine del ciclo di vita dei trust c.d. “di ritorno”, sia in senso stretto sia in senso lato (su cui subito infra); conseguenze che, prima della recentissima Cass., 30 marzo 2021, n. 8719, non sono state oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di legittimità e sono state trascurate dalla copiosissima letteratura di settore (v., comunque, fra le prime, la pioneristica monografia di Salvati A., Profili fiscali del trust, Milano, 2004, passim).
L’interessante fattispecie vagliata dall’Agenzia delle entrate si può sintetizzare nei termini che seguono.
Una persona fisica iscritta all’AIRE aveva costituito diversi trust, in successione e senza soluzione di continuità nei periodi di imposta 2014-2018, mediante la devoluzione di patrimoni detenuti all’estero e sconosciuti al Fisco italiano, assumendo anche la veste di beneficiario. In esito a una verifica fiscale, la predetta persona è stata ritenuta residente fittizia all’estero e l’ultimo trust istituito nell’anno 2017 (ma lo stesso è stato fatto per quelli costituiti prima) è stato qualificato come soggetto fittiziamente interposto ai fini fiscali, con imputazione dei redditi del fondo in trust al disponente ex art. 37, comma 3, d.p.R. n. 600/73. Al fine di definire le contestazioni, la persona fisica ha effettuato adesione al PVC, sottoscrivendo i relativi atti, per gli anni di imposta 2014-2016. Per gli anni successivi, e con impegno a farlo anche per il 2019, il contribuente ha presentato le dichiarazioni dei redditi ove ha riportato i frutti prodotti dai cespiti in trust e, ai fini del monitoraggio fiscale, il valore di tali cespiti.
Nell’anno 2020, il disponente ha revocato il trust, esercitando il relativo diritto mediante apposito atto notarile, senza tuttavia rientrare immediatamente in possesso dei beni in trust, i quali erano ancora nella disponibilità del trustee al momento della presentazione dell’istanza di interpello. Con quest’ultima, il contribuente ha chiesto di conoscere l’eventuale rilevanza ai fini del tributo successorio del ritrasferimento a suo favore dei beni in origine conferiti in trust (ma anche dell’iniziale atto di devoluzione), proponendo una soluzione interpretativa di segno negativo, con qualificazione del ritrasferimento quale mera reintestazione, sul presupposto dell’esistenza nell’operazione di una duplice identità: soggettiva, tra il formale disponente e il beneficiario; e oggettiva, tra i beni immessi e quelli ritrasferiti, non essendosi peraltro mai verificato alcun depauperamento patrimoniale del disponente medesimo ed essendo stata riconosciuta l’inesistenza ai fini fiscali del trust in questione.
La risposta dell’Agenzia delle entrate è stata nel senso dell’inapplicabilità del tributo successorio al disponente-beneficiario all’atto della reintestazione dei beni devoluti in trust, argomentando che, “per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del trust. Nella fattispecie in esame, quindi, l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo [n.d.a.: n. 346/1990], mancando un trasferimento di ricchezza. Tale conclusione trova riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che <<solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza>>”.
Come si è detto in apertura, la giurisprudenza di legittimità ha vagliato, per la prima volta, la species di trust in esame nella recentissima sentenza Cass., 30 marzo 2021, n. 8719, avente ad oggetto un caso di “resulting trust”, ove si è concluso in via generale che “la <retrocessione> dei beni [non più] segregati, è solo un effetto automatico della cessione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perché mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del <vincolo di destinazione> diretto a realizzare l’arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario. Si tratta di operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza a favore del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto <neutro>, che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica. Non è quindi sostenibile l’applicazione delle imposte (ipotecaria e catastale in misura proporzionale), perché le imposte proporzionali presuppongono un effettivo arricchimento dell’avente causa in omaggio al principio di rango costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost. (…), anche nell’ipotesi in cui – ma non è questo il caso – i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati”.
Il riferimento al “trasferimento intersoggettivo” – ritenuto dirimente dall’Agenzia delle Entrate nella menzionata Risposta a interpello – era stato già utilizzato dai giudici di legittimità nella pregressa pronuncia Cass.,16 febbraio 2021, n. 3986, per argomentare, in un caso avente ad oggetto un trust liquidatorio opaco, che “è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all’interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto”.
La conclusione dell’Amministrazione finanziaria e della recentissima sentenza di cassazione, che è nel senso dell’inapplicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni, merita adesione non solo per i trust di ritorno in senso lato, oggetto di disamina in entrambi i casi, ma anche estensione ai trust di ritorno in senso stretto; ciò, tuttavia, per ragioni diverse da quelle indicate dalla prassi amministrativa e giurisprudenziale, e a certe condizioni, tanto più che, nei termini assoluti in cui è stata rassegnata, la predetta, univoca conclusione finirebbe inopinatamente per spalancare le porte ad arbitraggi in materia di imposte sui redditi.
2. Con l’espressione trust “di ritorno” si fa riferimento ai trust in cui l’atto istitutivo preveda la restituzione dei beni al disponente al termine del trust, i quali si possono etichettare convenzionalmente come trust di ritorno “in senso stretto”, di cui è esempio paradigmatico il “blind trust” (lo stesso si può dire per il c.d. “resulting trust”) ; ma anche quelli in cui il disponente figura, da solo o insieme ad altri, come beneficiario del trust istituito, i quali si possono etichettare – per contrapposizione – come trust di ritorno “in senso lato”.
L’Agenzia delle entrate considera quest’ultima tipologia rientrante sempre nella categoria di elaborazione amministrativa dei trust “inesistenti in quanto interposti” ai fini delle imposte sui redditi [per l’elaborazione di tale categoria, v. Agenzia delle Entrate, circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E, ove anche il richiamo alla casistica contenuta nella precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E; tali documenti di prassi sono stati nell’immediato commentati, per lo più criticamente, da Stevanato D., “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?, in Corr. trib., 2011, 537 ss.; Contrino A., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, in Riv. dir. trib., 2011, 317 ss. e Muritano D., Le condizioni dell’Agenzia delle entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche, in Trusts, 2011, 263 ss.; più di recente, la prassi è ritornata sul tema nella Risposta a interpello, 11 settembre 2019, n. 381, commentata con la nota Osservazioni (in parte adesive, e in parte critiche) sulla nozione fiscale di trust “interposto” di fonte amministrativa, in questa Rivista, 7 novembre 2019], ma in realtà – fatta eccezione per i casi di impiego a fini di abuso – è ipotesi fisiologica nel diritto dei trust, se appena si considera che: (i) nessuna norma della Convenzione dell’Aja qualifica come elemento costitutivo della nozione di trust riconoscibile la diversa identità tra disponente e beneficiari; (ii) né la designazione del disponente come beneficiario, insieme ad altri, va a incidere da sola – se il disponente, in altri termini, non si è riservato o non esercita di fatto altri poteri sul fondo in trust – sulla realità del passaggio di controllo sui beni al trustee e sulle prerogative gestorie spettanti a quest’ultimo per legge (per approfondimenti sul punto, si consenta il rinvio a Contrino A., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit.; fra l’altro, la legittimità della fattispecie di cui si discute era stata implicitamente riconosciuta, in precedenza, nelle Ris. Ag. Entr. 7 marzo 2008, n. 81/E e Ris. Ag. Entr. 5 novembre 2008, n. 425/E).
La conclusione rassegnata dall’Agenzia – che, sia pur con diversi argomenti, è stata doppiata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione – merita adesione perché il reintrodotto tributo successorio continua, in effetti, a presupporre la presenza di due sfere soggettive diverse dai lati attivo e passivo dei negozi latori di arricchimento, come emerge: (i) dalla lettera dell’art. 2, commi 48 e 49, D.L. 262/2006, ove si fa riferimento, per i trasferimenti mortis causa, a beni e diritti “devoluti a favore” di coniuge, parenti e affini o altri soggetti; e, per quelli inter vivos e i vincoli di destinazione, a beni e diritti “attribuiti a favore” di coniuge, parenti e affini o altri soggetti; e (ii) dalla prevista differenziazione delle aliquote applicabili in funzione dei diversi gradi di parentela esistenti tra il disponente e il beneficiario del trasferimento o della costituzione del vincolo di destinazione (lo si è già evidenziato in sede di primo commento della novella: cfr. Contrino A., Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari, in Riv. dir. trib., 2007, I, 529 ss. e, più di recente, ribadito in Id. Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione “creata” dalla Suprema Corte: osservazioni critiche, in Rass. trib., 2016, I, 30 ss.; per medesima conclusione, sempre in sede di primo commento, Stevanato D., La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche, in Corr.trib., 2007, 247 ss. e Montanari F., I trust liberali alla luce della nuova “imposta sulla gratuità”, in Trusts, 2007, 547 ss.).
Pur tuttavia, rispetto alla nuova fattispecie della “costituzione di vincoli di destinazione”, la postulata diversità – che pur si condivide – tra i soggetti attivo e passivo delle fattispecie negoziali costituenti presupposto impositivo va, forse, riletta e valutata con la specifica lente dell’arricchimento effettivo, che pacificamente costituisce l’oggetto del tributo successorio (oltre in dottrina agli A. citati nelle note precedenti, v., nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza di rottura Cass., 24 ottobre 2016, n. 21614, nonché Cass., 5 dicembre 2018, n. 31445, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1131 e, da ultime, la fondamentale ordinanza Cass., 7 dicembre 2020, n. 27995, che – con evidente intento di nomofilachia – ha fissato una serie di “punti fermi” in tema di imposizione indiretta dei trust, e la già richiamata Cass. 30 marzo 2021, n. 8719).
E ciò perché la valida costituzione di un vincolo di destinazione, potendo determinare ai fini delle imposte sui redditi una soggettività passiva diversa da quella del disponente-beneficiario, è fattispecie che ben può comportare, nello svolgimento del suo ciclo vitale, un arricchimento effettivo del disponente medesimo che in principio è rilevante anche ai fini dell’imposta sulle donazioni, contrariamente a quanto affermato in via generale nella recentissima sentenza Cass. 30 marzo 2021, n. 8719, secondo cui la retrocessione del fondo al disponente sarebbe “operazione negoziale che non si sostanziale in alcun trasferimento di ricchezza a favore del disponente” e “appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell’ipotesi in cui (…) i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati” dal disponente medesimo.
Tale affermazione non può valere in assoluto, ossia per tutti i trust c.d. di ritorno, ma occorre distinguere.
3. La premessa da cui muovere è che – essendo pienamente validi ed efficaci sotto il profilo giuridico e anche fiscale – i trust di ritorno, sia in senso stretto sia in senso lato, non comportano sempre – come evidenziato incidentalmente dalla citata sentenza di legittimità – la restituzione al disponente degli stessi, esatti beni devoluti in trust, né di un valore di patrimonio coincidente con quello immesso nella fase iniziale, posto che il fondo in trust è gestito e amministrato dal trustee in piena autonomia, sia pur entro i confini tracciati dall’atto istitutivo, il quale ben può prevedere anche limiti all’alienazione di uno o più beni e/o un’amministrazione di tipo statico, circoscritta, cioè, al mero reinvestimento dei redditi prodotti dal fondo.
E’ ben evidente che nell’ipotesi scolastica in cui il disponente dovesse ricevere, nell’arco della vita o al termine del trust, gli stessi, esatti beni trasferiti al momento della sua costituzione e/o beni diversi per un valore corrispondente a quello del patrimonio immesso all’inizio, la questione dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni non si pone in radice, per la semplice ma assorbente ragione che l’atto negoziale di ritorno (restituzione, nel trust di ritorno in senso stretto, e attribuzione al beneficiario-disponente, nel trust di ritorno in senso lato) non determina alcun incremento effettivo della sfera patrimoniale del disponente medesimo, configurandosi alla stregua di “atto gratuito senza arricchimento”.
E parimenti la questione non si pone nei casi come il “blind trust” in cui il disponente, oltre a essere beneficiario “determinato” per il tributo successorio – figura, questa che si ha quando, l’atto istitutivo consente la “identificazione” del beneficiario e gli attribuisce almeno un “diritto personale” a contenuto patrimoniale nei confronti del trustee, a valere sul fondo del trust, tutelabile in via immediata, che sia certo nell’an e obiettivamente determinabile nel quantum (per questa nozione, e la teorica fondata su di essa, si rinvia al saggio Contrino A., Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini dell’imposte indirette sui trasferimenti (con un sguardo all’indietro di tre lustri), in corso di pubblicazione in Dir.prat.trib., 2021, n. 3, e in un’opera collettanea avente a oggetto l’imposta sulle successione e donazioni curata dal Prof. Gianfranco Gaffuri) – si configura come beneficiario di reddito “individuato” agli effetti delle imposte sui redditi (e nel blind trust il disponente è, certamente, anche tale), con conseguente applicazione nei suoi confronti del regime impositivo della trasparenza fiscale di cui all’art. 73, comma 2, t.u.i.r.: in questi casi, la porzione di patrimonio di valore eccedente quello immesso in origine si configurerà, fino a concorrenza dei redditi tassati per trasparenza in capo al beneficiario, quale patrimonio “proprio” dello stesso detenuto all’interno del trust, da cui la naturale conclusione dell’inapplicabilità del tributo successorio anche su tale porzione.
Questa affermazione è assisa sul presupposto (esplicitato in sede di primo commento dell’art. 1, co. da 74 a 76, l. 27 dicembre 2006, n. 296, con cui notoriamente è stata introdotta la disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi: v. Contrino A., Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust, in Dial. trib., 2008, 106 ss.) che – così come accade per i soci delle società di persone trasparenti ai fini fiscali (ma anche alle altre organizzazioni nominate nell’art. 5, comma 3, t.u.i.r.) ai sensi dell’art. 2262 cod. civ. (secondo cui il diritto alla divisione integrale dell’utile si acquista, di norma, con l’approvazione del bilancio o del rendiconto) – in forza del negozio istitutivo del trust il beneficiario “individuato” diviene “possessore” dei redditi prodotti dal fondo in trust, per l’ammontare di sua spettanza, sin dal momento della realizzazione da parte del trust e successivo accertamento in sede di predisposizione della relativa dichiarazione dei redditi. Onde è in tale momento che entra nella effettiva disponibilità del predetto beneficiario e la decisione di lasciarlo all’interno del trust, quando non ne chiede in tutto o in parte la materiale erogazione al trustee in forza del suo diritto soggettivo attuale e incondizionato, si configura come un mero atto di disposizione di un patrimonio personale.
4. Diversa è la situazione i tutti i casi in cui il disponente sia beneficiario “determinato” per il tributo successorio, nell’accezione sopra delineata, ma non anche “individuato” per le imposte sui redditi, con conseguente soggettività passiva del trust (in tutto, se il disponente è l’unico beneficiario, o in parte, se vi sono altri beneficiari che si qualificano come “individuati”) per i redditi prodotti dal fondo.
In tale evenienza, i redditi tassati in capo il trust si “patrimonializzano”, assumono cioè la stessa “natura” dello stock che ne costituisce la fonte (secondo quanto teorizzato de iure condendo nel saggio Contrino A., Riforma Ires e trust: la maggiore realità e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività “definitiva” del trust, in Dialoghi di dir. trib., 2004, 579 ss.), e all’atto dell’attribuzione ai beneficiari non costituiscono reddito imponibile per i soggetti destinatari, ma “nuovo” patrimonio del trust che va ad aggiungersi a quello “vecchio” devoluto inizialmente dal disponente; onde il “ritorno” del fondo al disponente determinerà un arricchimento effettivo per la porzione di valore eccedente il patrimonio immesso in origine, che va sottoposta all’imposta sulle successioni e donazioni, nonostante disponente e beneficiario coincidano.
Questa conclusione impatta frontalmente con quanto in astratto sostenuto dalla prassi nel documento amministrativo in commento, ove è stata valorizzata l’esistenza o meno di un materiale “trasferimento intersoggettivo” quale discrimine per l’applicazione o meno dell’imposta sulle successioni e donazioni, negandone la sussistenza nei casi di trust c.d. di ritorno, in ogni loro forma. Ma impatta anche, e ancora di più, con quanto sancito dalla recentissima Cass. 30 marzo 2021, n. 8719, ove l’inapplicabilità delle imposte indirette sui trasferimenti nell’ipotesi di trust di ritorno è stata recisamente affermata, con pretesa di generalizzazione, argomentando che la retrocessione al disponente dei beni in trust non determinerebbe mai alcun arricchimento del disponente medesimo, neanche in caso di diversità (si assume, dal tenore dell’affermazione, in senso sia qualitativo che quantitativo) dei beni retrocessi rispetto a quelli inizialmente devoluti in trust, non integrando conseguentemente il presupposto dell’effettivo arricchimento dell’avente causa, nella specie il disponente, che è proprio delle imposte indirette di carattere proporzionale.
Invero, la coincidenza soggettiva, tra colui che ha devoluto e colui che riceve indietro i beni in trust, non è dirimente perché – come ricordato all’inizio – i trust di ritorno, sia in senso stretto che in senso lato, sono trust validi e efficaci sul duplice piano giuridico e fiscale, comportando al momento della devoluzione in trust il trasferimento dei beni e dei diritti dal disponente al trustee. Se è così, com’è in effetti, l’attribuzione da parte del trustee al disponente-beneficiario della porzione di patrimonio eccedente il valore dei beni immessi al momento della costituzione (che corrisponde, nella maggior parte dei casi, ai redditi prodotti e tassati in capo al trust, il cui netto si è patrimonializzato, ma lo stesso vale nell’ipotesi di patrimonio ulteriore immesso da altri disponenti che non sono anche beneficiari), se risulta innegabilmente priva di causa donandi e causa solvendi, è comunque effettuata nel quadro del rapporto fiduciario di trust e, dunque, ben può qualificarsi civilisticamente come atto gratuito “a causa fiduciaria” con arricchimento, integrando una delle fattispecie impositive (“trasferimenti di beni e diritti…a titolo gratuito) e l’oggetto del tributo successorio (l’arricchimento effettivo e definitivo del destinatario).
L’ipotesi ricostruttiva prospettata, oltre a sembrare coerente con l’impianto complessivo dell’imposta sulle donazioni e l’assetto tipico dei trust, presenta il pregio di porre uno sbarramento agli arbitraggi ai fini delle imposte sui redditi che si avrebbero quando il disponente è persona fisica che sconta l’Irpef (e, dunque, nella maggior parte dei casi concreti).
Evita, infatti, che in tale ipotesi il contribuente – per tassare i redditi prodotti dai beni in trust con aliquota proporzionale anziché progressiva e riottenerli come restituzione di patrimonio detassata – possa meramente schermarsi dietro l’affermazione di principio dell’Agenzia secondo cui la restituzione al disponente del fondo in trust non sarebbe imponibile perché “l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo”; e/o quella della Corte di Cassazione secondo cui “la retrocessione del patrimonio in trust appare un fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo”, in quanto “operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente” e che, per ciò, non integrerebbe il presupposto delle imposte indirette sui trasferimenti
5. Nelle due fattispecie esaminate, l’Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione sono giunte comunque a una soluzione che può considerarsi corretta anche secondo la ricostruzione prospettata.
Nel primo caso, quello vagliato dall’Agenzia, in ragione dell’argomentazione che nella ricostruzione porta a escludere o a determinare l’applicabilità del tributo successorio ai trust di ritorno “trasparenti” o “opachi”, ossia l’avvenuta tassazione ai fini delle imposte sui redditi delle utilità prodotte dal fondo in trust, in capo al beneficiario di reddito “individuato”, nel primo caso, e in capo al trust, nel secondo.
E infatti, come si legge nella parte in fatto del documento di prassi, il disponente-beneficiario – dopo le contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza – ha prestato adesione al relativo PVC, per gli anni 2014-2016, definendo le contestazioni mosse e, fra l’altro, pagamento le imposte sui redditi che erano stati prodotti dal fondo in trust in tali anni; e poi, per gli anni 2017-2018 non accertati, ha presentato le dichiarazioni in Italia e pagato le imposte sui redditi generatisi in quegli anni.
Tale circostanza comporta che, secondo la tesi elaborata nei precedenti paragrafi, il fondo ricevuto indietro con l’estinzione del trust era “patrimonio” del disponente-beneficiario non solo per i beni immessi al momento della costituzione, ma anche per la porzione di valore eccedente i predetti asset immessi in origine, trattandosi – appunto – di reddito che era stato già tassato in capo al beneficiario medesimo (sia per l’ammontare accertato cui si è prestata adesione, sia per l’ammontare non accertato ma oggetto di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente) e, dunque, di “patrimonio” proprio detenuto all’interno del trust in quanto non erogato.
Donde la correttezza della conclusione circa l’inapplicabilità dell’imposta sulle donazioni, ma non per assenza di trasferimento intersoggettivo, come sostenuto dall’Agenzia delle entrate, bensì per mancanza di un arricchimento patrimoniale effettivo da parte del disponente-beneficiario.
Nel secondo caso, quello vagliato dalla Suprema Corte, la possibilità di considerare corretta la soluzione rassegnata, secondo la diversa ricostruzione qui prospettata, si ricollega a una circostanza fattuale dell’ipotesi concreta.
A seguito della rinuncia da parte dei beneficiari del trust al loro diritto soggettivo, e non essendo prevista per tale evenienza la nomina di altri beneficiari, l’impossibilità di realizzare il fine del trust lo ha trasformato, in base alla legge regolatrice, in un “resulting trust” in favore del disponente, il quale dovrebbe essere rientrato in possesso dei medesimi beni inizialmente stati devoluti nel trust, se è vero che la restituzione del fondo in trust sarebbe neutrale – come si è affermato nella sentenza – “anche nell’ipotesi in cui – ma non è questo il caso – i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati”.
Nel caso in questione si dovrebbe, dunque, essere in presenza di quell’ipotesi che è stata etichettata supra come “ipotesi scolastica”: infatti, il disponente ha ricevuto indietro gli stessi, esatti beni trasferiti al momento della costituzione del trust, e non anche altre porzioni di patrimonio aggiuntivo formatesi in capo al trust medesimo durante il suo ciclo di vita.
Donde la fattuale inesistenza – per effetto della restituzione del fondo con la cessazione del trust – di un effettivo ampliamento del patrimonio del disponente medesimo, che è stato meramente reintegrato, con susseguente inapplicabilità del tributo successorio per carenza del relativo presupposto.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Buccico C., La tassazione indiretta dei trust in Italia, in C. Buccico (a cura di), Gli aspetti civilistici e fiscali del trust, Torino, 2015, 263 ss.
Busani A., Rassegna ragionata e ricostruzione critica (alla luce di dottrina, prassi e giurisprudenza) della “terza stagione” della corte di cassazione in tema di tassazione dell’atto di dotazione del trust, in Riv. dir. trib., 2020, I, 12 ss.
Contrino A., Riforma Ires e trust: la maggiore realità e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività “definitiva” del trust, in Dialoghi di dir. trib., 2004, 579 ss.
Contrino A., Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari, in Riv. dir. trib., 2007, I, 529 ss.
Contrino A., Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust, in Dial. trib., 2008, 106 ss.
Contrino A., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, in Riv. dir. trib., 2011, 317 ss.
Contrino A., Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione “creata” dalla Suprema Corte: osservazioni critiche, in Rass. trib., 2016, I, 30 ss.
Contrino A., Osservazioni (in parte adesive, e in parte critiche) sulla nozione fiscale di trust “interposto” di fonte amministrativa, in questa Rivista, 7 novembre 2019
Contrino A., Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini dell’imposte indirette sui trasferimenti (con un sguardo all’indietro di tre lustri), in corso di pubblicazione in Dir.prat.trib., 2021, n. 3, e in un’opera collettanea, curata dal Prof. Gianfranco Gaffuri, avente a oggetto l’imposta sulle successioni e donazioni;
Corasaniti G., L’imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità, in Trusts, 2019, 305 ss.
Fedele A., Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette, in Fransoni G. – De Renzis Sonnino N. (a cura di), Teoria e pratica della fiscalità dei trust, Milano, 2008, 13 ss.
Fedele A., “Vincoli di destinazione” e imposta sui trasferimenti della ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale, in Riv. dir. trib., 2019, I, p. 1 ss.;
Fransoni G., L’individuazione dei beneficiari e il regime della “trasparenza”, in Fransoni G. – De Renzis Sonnino N. (a cura di), Teoria e pratica della fiscalità dei trust, Milano, 2008, 109 ss.
Gaffuri G., L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia, Padova, 2008
Ghinassi S., La fattispecie impositiva del tributo successorio, Pisa, 2014
Montanari F., I trust liberali alla luce della nuova “imposta sulla gratuità”, in Trusts, 2007, 547 ss.
Muritano D., Le condizioni dell’Agenzia delle entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche, in Trusts, 2011, 263 ss.
Paparella F., Brevi riflessioni aggiornate in tema di trust, elusione ed interposizione fittizia nella disciplina delle imposte sui redditi, in Boll. Trib., 2002, 485 ss.
Salanitro G., Imposta principale postuma e registrazione di atto istitutivo di trust, in Dir. Prat. Trib., 2019, II,1239 ss.
Salvati A., Profili fiscali del trust, Milano, 2004
Salvini L., Le vicende del fondo in trust, in Fransoni G. – De Renzis Sonnino N. (a cura di), Teoria e pratica della fiscalità dei trust, Milano, 2008, 59 ss.
Stevanato D., La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche, in Corr.trib., 2007, 247 ss.
Stevanato D., “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto? in Corr. trib., 2011, 537 ss.
Stevanato D., La nozione di beneficiario individuato del trust e l’interpretazione dell’agenzia delle entrate, in Corr. trib., 2013, 2769 ss.
Tassani T., I trusts nel sistema fiscale italiano, Pisa, 2012
Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, Torino, 2019
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
Questo sito utilizza cookies tecnici funzionali all'esperienza di navigazione e cookies, anche di terze parti, per offrirti servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni dei suddetti cookies clicca il pulsante "informativa estesa". Se accetti cliccando su "Accetta e continua" acconsenti all'uso dei cookie.