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Riflessioni sulla proposta di una imposta sui redditi incrementali. Anticipazioni di una riforma dell’imposizione sui redditi?
Di Daniele Canè -
Abstract
Si esaminano le proposte di legge relative all’introduzione, in via sperimentale, di un’imposta sui redditi incrementali. Se ne considerano obiettivi politici ed implicazioni, con particolare riguardo alla discriminazione tra redditi di lavoro, che esse determinano. Si tracciano, infine, le linee di una possibile riforma.
Reflections upon the proposal of an incremental income tax. Anticipating an income taxation reform? – We examine the proposal of an incremental income tax, its policy objectives and possible implications, focusing in particular on discrimination within earned income. We finally draw the lines of a possible fiscal reform.
Sommario: 1. Anticipazioni di una possibile riforma. – 2. Aspetti generali dell’imposta sui redditi incrementali. – 3. Flat tax e progressività. – 4. Selettività dell’Irpef. – 5. Progressività e limiti alla discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro. Problemi dell’imposta sui redditi incrementali. – 6. Linee di una possibile (vera) riforma.
1. Non è semplice progettare i tributi in un tempo in cui il sistema di valori, in base al quale sono stati ordinati quelli esistenti, subisce continue alterazioni. Può allora capitare che progetti pensati per una rifondazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche tornino utili, in altri contesti, per politiche emergenziali.
Diversamente dalle linee di riforma perseguite dal Governo, che vorrebbe mantenere l’Irpef alleggerendola per i redditi medi, il Parlamento ha avviato l’esame di due proposte di legge, che preannunciano l’eliminazione della progressività sui redditi incrementali di tutti i contribuenti (AC 1061, 3 agosto 2018; AC 1501, 15 gennaio 2019). Comune alle proposte è l’idea di sottrarre il maggior reddito conseguito, rispetto a quello prodotto l’anno precedente, all’imposta progressiva sulle persone fisiche e a quella proporzionale sulle società, per sottoporlo a un’imposta sostitutiva con aliquota unica, inferiore sia a quella del primo scaglione Irpef (23 per cento) sia a quella Ires (24 per cento).
Nella versione all’esame del Parlamento, l’imposta sui redditi incrementali favorisce di fatto, e ingiustificatamente, i redditi di lavoro autonomo e d’impresa rispetto a quelli di lavoro dipendente, aggravando le iniquità dell’Irpef. Essa crea, poi, ulteriori disparità – non facilmente correggibili – all’interno della stessa categoria reddituale. Occorre quindi considerare soluzioni alternative, che concilino le non sacrificabili esigenze di equità coi princìpi politici, cui queste proposte si ispirano.
2. Le proposte di legge in esame risalgono alla scorsa legislatura, ossia ad un tempo e ad un programma politico diversi dagli attuali, che sono condizionati dall’urgenza di sussidiare tutti gli operatori economici danneggiati dalla pandemia, senza distinzioni.
Entrambe le proposte prevedono un’imposta sul maggior reddito complessivo dichiarato rispetto all’anno precedente (rivalutato in base gli indici ISTAT, nella proposta AC 1501), in luogo di Irpef, Ires e loro addizionali, con aliquota fissa del 15 per cento.
L’imposta sul reddito incrementale non modificherebbe i numerosi regimi sostitutivi dell’Irpef, che continuerebbero ad applicarsi alla maggior parte dei redditi finanziari e immobiliari, così come ad imprenditori ed autonomi con fatturato fino a 65 mila euro, soggetti, salvo diversa opzione, al regime c.d. “forfettario” (che prevede la determinazione appunto forfettaria del reddito ed un’aliquota anch’essa del 15 per cento). La proposta AC 1501 dispone anche l’esclusione da accertamento per i redditi incrementali superiori al 10 per cento del reddito lordo dell’anno precedente (a meno che la sotto-dichiarazione integri reato).
L’imposta sui redditi incrementali si applicherebbe solo in via provvisoria (per un anno nella prima proposta, per un triennio nella seconda); e si accompagnerebbe ad un immediato innalzamento del limite di ricavi per l’accesso al suddetto regime forfettario – nella prima proposta – e alla sua estensione a tutti i contribuenti ma al termine del triennio, nella seconda.
3. L’imposta sui redditi incrementali è presentata come soluzione temporanea, finalizzata a stimolare la produzione di reddito aggiuntivo, a fare emergere quello non dichiarato, e, come si legge nella relazione alla proposta 1501, «a permettere il passaggio graduale dalle attuali aliquote progressive dell’IRPEF alla flat tax del 15 per cento».
Questa proposta sembra fare riferimento all’attuale imposta sostitutiva per autonomi ed imprenditori con fatturato inferiore a 65 mila euro, che prevede appunto un’aliquota del 15 per cento, ma che presenta caratteristiche tali da non poter essere estesa a tutti i contribuenti. Il punto di arrivo sembra invece la (vera) flat tax, ossia un’imposta sul reddito ad aliquota unica, applicata a tutti i redditi (effettivi e quindi non forfettizzati) posseduti dal contribuente. Essa esprime tuttavia una concezione della distribuzione e della funzione dei tributi molto diversa da quella che ha ispirato l’Irpef.
La flat tax “pura”, cioè senza minimo esente, è, nella sostanza, un’imposta sul reddito-consumo applicata ai redditi di lavoro, di pensione ed ai redditi d’impresa, dedotti gli investimenti (cioè, il risparmio). In questa configurazione, essa non assicura la progressività enunciata dall’art. 53, secondo comma, Cost., peraltro non garantita dagli altri tributi del nostro ordinamento. La flat tax “corretta” con minimo esente, deduzioni e detrazioni realizza invece la progressività “dall’alto verso il basso”, cioè facendo decrescere l’imposta man mano che si riduce il reddito, diversamente dall’attuale Irpef, che opera, tramite aliquote crescenti, “dal basso verso l’alto”, determinando un aumento più che proporzionale del prelievo al crescere del reddito.
L’idea di fondo della flat tax “corretta” è, insomma, di moderare il prelievo sui meno abbienti, non di aggravarlo sui più ricchi, come si era invece inteso fare – in un sistema per la verità più regressivo di oggi – quando si è scritto in Costituzione che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
All’epoca, si guardava al sacrificio che l’imposizione arreca, considerato minore per i più abbienti che potevano in quest’ottica sopportare un prelievo più che proporzionalmente maggiore rispetto a quello riservato ai meno facoltosi. In quel disegno, la progressività realizza(va) insomma l’uguaglianza nei sacrifici tra contribuenti soggetti a prelievi quantitativamente diversi.
L’opzione per la flat tax riflette un giudizio diverso, figlio dell’idea che la progressività non solo ostacoli la produzione di reddito aggiuntivo, ma incentivi anche l’evasione; mentre un’imposta proporzionale incentiverebbe la prima ed ostacolerebbe la seconda, incrementando pure il gettito (secondo il noto slogan per cui “la flat tax si paga da sola”).
Al di là dal dubbio riscontro empirico di queste teorie, importa evidenziare che, se significative riduzioni del prelievo reddituale sono storicamente associate a politiche marcatamente liberali (se non liberiste), è anche vero che l’imposta ad aliquota unica non implica necessariamente rinuncia alla progressività. Il punto – politico – è quanta progressività si desidera, soprattutto sui redditi più elevati, dato che la flat tax “corretta” realizza una progressività strutturalmente degressiva, poiché la sua incidenza non aumenta – anzi, diminuisce – oltre un certo livello di reddito; livello che rappresenta dunque il “tetto” oltre il quale il prelievo non può più aumentare e che esprime l’essenza della flat tax (esattamente speculare all’imposta progressiva, che non prevede un limite superiore ma solo uno inferiore, per escludere dal prelievo i redditi più bassi).
Ferma la necessità di applicare l’imposta a tutti i redditi posseduti, va cercato in questo spazio il non facile compromesso tra l’irrinunciabile esigenza di equità del sistema tributario, oggi (mal) soddisfatta da gradi diversi di progressività, e le ragioni della flat tax – contrasto all’evasione, semplificazione ed incentivo alla produzione – senza trascurare le esigenze di gettito connesse alle crescenti spese pubbliche.
Il fatto è che il progetto all’esame del Parlamento investirebbe solo parte dei redditi soggetti ad Irpef; e ciò solleva altri problemi.
4. L’imposta sui redditi incrementali asseconda una fuga già in atto dalla progressività e rivela aspetti di discriminazione, non apertamente dichiarati, tra redditi di lavoro dipendente e di pensione, da un lato, di lavoro autonomo e d’impresa, dall’altro.
Nessuna riforma può ignorare i difetti dell’Irpef, oggi applicata praticamente ai soli redditi di lavoro dipendente e di pensione (oltre ai redditi d’impresa più elevati ed a pochi redditi diversi), e le cui iniquità sono note da tempo. Quella forse più grave è la selettività dell’Irpef, che è stata ristretta tanto e per così varie ragioni che non è più dato comprendere il criterio in base al quale alcuni redditi vi sono soggetti e altri no.
Soprattutto, non si discriminano, se non indirettamente con l’Irap, i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, formalmente soggetti alla progressività al pari dei redditi di lavoro dipendente, benché le rispettive attività siano molto diverse (anche tra loro).
Di fatto, però, una discriminazione fiscale tra redditi di lavoro si è comunque realizzata fuori dall’Irpef, tramite regimi speciali, per lo più di favore, riservati a piccoli autonomi ed imprenditori individuali (artigiani, commercianti, etc.). Tra questi, vi è appunto il regime “forfettario”, che è stato ampliato nella scorsa legislatura ed interessa oggi un quarto delle “partite Iva”.
L’imposta sostitutiva sui redditi incrementali prosegue questa tendenza, perché seleziona di fatto i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, variabili per natura, includendovi però anche – forse, poco consapevolmente – gli extra-profitti congiunturali (guadagni degli sportivi, dei top managers e dei settori economici favoriti dalla pandemia).
5. A prescindere dalla sostenibilità finanziaria e dall’opportunità politica di simili riduzioni, la possibilità di trattare più favorevolmente i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, rispetto a quelli di lavoro dipendente, richiede giustificazioni diverse da quelle che sorreggono le proposte in esame (l’incentivo delle attività economiche e dell’adempimento). Gli esoneri di porzioni di reddito dalla progressività non sono certo nuovi, ma sono sempre stati condizionati ad una certa destinazione del reddito, rispondente a precise linee di politica economica. Si pensi all’esenzione delle plusvalenze reinvestite in società operanti nel medesimo settore di quelle di cui sono cedute le partecipazioni, abrogata nel 2014; o alla deduzione nozionale per il capitale proprio formato da redditi non distribuiti (c.d. Ace).
Non che l’imposta sui redditi incrementali sia priva di ragioni. Solo che, storicamente, la discriminazione è stata attuata a favore dei lavoratori dipendenti e non contro, aumentando il prelievo sui redditi derivanti anche dal capitale. Nella giurisprudenza costituzionale si è perciò consolidata l’idea che il concorso di fattori diversi dal lavoro – e solo esso – potrebbe giustificare aggravi impositivi (cfr. spec. Corte cost., sent. n. 42/1980; sentt. n. 223/2012 e n. 116/2013).
Una minore tassazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa, che si voglia strutturale e non temporanea, andrebbe dunque giustificata in base a una minore capacità contributiva, da valutarsi rispetto alle caratteristiche dell’attività produttiva.
Il mutato contesto economico e sociale rivela, sotto questo profilo, aspetti di instabilità e precarietà della fonte produttiva-attività, che la crisi ha accentuato e che non si possono ignorare, perché mettono a rischio la stessa iniziativa economica privata, costituzionalmente tutelata nella misura in cui esprima utilità sociale (art. 41, Cost.). Ed il rischio che essa scompaia, con notevolissime ricadute sociali, non può non condizionare la valutazione dell’utilità sociale della ricchezza, che concorre a definire il giudizio di capacità contributiva.
La considerazione di questi aspetti si aggiunge a quella relativa alla presenza di una componente patrimoniale o di una “autonoma organizzazione”, che tradizionalmente distingue i redditi misti da quelli di solo lavoro, e consente ulteriori graduazioni dell’obbligo contributivo, anche nella stessa categoria reddituale (es., dipendenti pubblici/privati). Una minore attitudine alla contribuzione potrebbe apprezzarsi nella più debole tutela previdenziale e assistenziale che il sistema pubblico offre ad autonomi ed imprenditori; nell’instabilità del relativo rapporto di lavoro, che non assicura redditi costanti nel tempo; nel rischio economico cui essi sono esposti, specie in periodi di crisi; nella minore capacità di adattamento al cambiamento anche tecnologico.
Queste particolari condizioni possono giustificare interventi sia agevolativi, ad assetto normativo invariato, sia strutturali, però diversi dall’imposta sui redditi incrementali, che, nella versione all’esame del Parlamento, appare sproporzionata allo scopo ed irrazionale.
Come misura agevolativa, o comunque temporanea e anticiclica, l’imposta sui redditi incrementali appare comunque sproporzionata, perché non distingue le attività effettivamente danneggiate dalla pandemia da quelle che ne hanno beneficiato, per le quali la riduzione dell’imposizione appare del tutto ingiustificata.
Anche a considerarla come misura strutturale, l’imposta in questione causerebbe intollerabili disparità di trattamento tra soggetti che, nello stesso anno, dichiarano lo stesso reddito, uno solo dei quali lo abbia però incrementato rispetto all’anno precedente. Il presupposto dell’imposta sarebbe in questi casi commisurato ad un elemento estraneo alla struttura dell’Irpef (il reddito dell’anno precedente), che non dovrebbe tuttavia rilevare, stante il principio di autonomia dei periodi di imposta (l’imposta è determinata per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma). Né sembra potersi superare il problema con correttivi specifici – tipo equalizzatore – senza rinnegare l’idea stessa di questo tipo di imposta (che vuole appunto ridurre il prelievo sui redditi aggiuntivi).
Vi è poi la possibile violazione del principio della progressività, cui deve informarsi il sistema tributario, giusta l’art. 53, secondo comma, Cost. La progressività dell’Irpef – e quella dell’intero sistema – potrebbe infatti venir meno se tutti i contribuenti, in un dato anno, conseguissero un aumento di reddito così significativo da ridurre sostanzialmente od annullare la base imponibile Irpef. Non vanno inoltre sottovalutati gli effetti degressivi dell’imposta in questione derivanti dalla previsione di un’aliquota addirittura inferiore a quella minima dell’Irpef, soprattutto se combinati con quelli, analoghi, prodotti dagli attuali regimi sostitutivi (i quali, singolarmente presi, hanno una portata così circoscritta da non compromettere la progressività del sistema tributario).
L’imposta sui redditi incrementali potrebbe insomma giustificarsi, al massimo, come misura temporanea ed anticiclica, limitata all’attuale congiuntura economica. Ciò dovrebbe tuttavia riflettersi più chiaramente sulla sua disciplina, che dovrebbe escludere chi ha lucrato dalla crisi. Andrebbe altresì eliminata la preclusione degli accertamenti per i redditi pari o superiori al 10 per cento di quanto dichiarato l’anno precedente, che di fatto modifica il presupposto dell’imposta senza una valida ragione (un certo aumento del reddito non indica nulla, visto che i redditi sono per definizione variabili).
6. Gli evidenti limiti dell’imposta sui redditi incrementali dovrebbero far riflettere sull’urgenza di una vera riforma, che renda più razionale la divisione tra redditi sottoposti all’Irpef ed ai regimi sostitutivi, in funzione di una più equa, precisa e semplice misurazione della capacità contributiva degli individui; e che tuttavia conservi gli aspetti più collaudati del sistema vigente, garantendo altresì la sostenibilità finanziaria.
Esclusa la possibilità di riassorbire nell’Irpef tutti i regimi sostitutivi, o di creare plurimi ed autonomi microsistemi progressivi, potrebbe meritare considerazione l’idea di ricondurre tutti i redditi non finanziari sotto un’imposta unica, con tasso proporzionale e possibilmente allineato all’aliquota Ires (per semplificare il coordinamento tra i due prelievi). Progressività e minimo esente sarebbero assicurati, per i redditi meno elevati, da deduzioni, detrazioni e strumenti analoghi, estesi ai redditi di ogni tipologia (come oggi non accade), salvo quelli finanziari; sui redditi più elevati, invece, la progressività potrebbe eventualmente accentuarsi, a parere di chi scrive, o agendo su deduzioni e detrazioni, la cui efficacia è comunque limitata, o con un’aliquota aggiuntiva più elevata.
Questa soluzione, simile al sistema duale dei Paesi nordici, rispetterebbe la diversità strutturale tra redditi finanziari e di lavoro, riducendo il prelievo sui secondi ed assecondando le tendenze dell’ordinamento (identificabili nell’allineamento delle cedolari sui redditi finanziari e nella costante espansione dei regimi sostitutivi).
Una simile riforma, che compenserebbe la riduzione delle aliquote Irpef con l’allargamento della sua base imponibile, conserverebbe le imposte esistenti (imposta sulle persone fisiche, da un lato, e sugli enti collettivi, dall’altro) e le relative regole di determinazione della base imponibile; accentuerebbe tuttavia la discriminazione tra redditi di lavoro “dall’esterno”, migliorando l’Irap o con altri sistemi (suggeriti oltre).
Altre linee ideali di questa riforma sarebbero:
il riassorbimento dei redditi non finanziari nell’imposta sui redditi delle persone fisiche, la cui aliquota dovrebbe essere fissata ad un livello prossimo a quella Ires, con conseguente eliminazione dei dispositivi di integrazione tra le due imposte ed estensione della tassazione alla fonte sui redditi distribuiti dai soggetti Ires;
la ristrutturazione di deduzioni e detrazioni per spese famigliari e la loro estensione a tutti i reddituari;
un migliore coordinamento dell’imposizione reddituale e patrimoniale sugli immobili, per contenere plurime imposizioni sulle stesse fonti (l’Imu sostituisce l’Irpef per i soli immobili non locati e non strumentali all’impresa o alla professione, mentre su quelli strumentali i due tributi si sono sempre cumulati, benché oggi solo in parte);
la conservazione ed omogeneizzazione delle ritenute in acconto, oggi prelevate ad aliquote diverse, e la loro trasformazione in ritenute d’imposta – su opzione, onde evitare discriminazioni costituzionalmente rilevanti – per semplificare la riscossione;
il mantenimento dei regimi sostitutivi per i redditi finanziari, con aliquota unica ed allineata a un livello mediano rispetto alla nuova progressività, cui graduare sgravi ed aggravi; le aliquote andrebbero poi indicizzate all’inflazione, in ossequio ai princìpi costituzionali di tutela del risparmio e di tassazione secondo capacità contributiva (che sarebbero violati dalla tassazione del reddito destinato a compensare l’inflazione);
il riordino delle agevolazioni anche per i redditi finanziari, secondo criteri che privilegino gli investimenti conformi ad una certa linea politica (es., tutela dell’ambiente, produttività, lungo termine, etc.), con eliminazione di quelle inique od irrazionali (es., regimi per “neoresidenti” ed “impatriati”, i cui requisiti temporali paiono discutibili).
Qualsiasi vera riforma dovrebbe poi tener conto dei trend internazionali e fondarsi su decisioni politiche il più possibile condivise: su tutte, quanta progressività dare all’imposta sui redditi?
Infine, una nuova progettazione dei tributi deve assicurare equità al sistema, evitando ingiuste discriminazioni. Fermi i regimi sostitutivi per i redditi finanziari – per cui esistono ancora le ragioni di una differenziazione, non solo di favore, comunque costituzionalmente giustificato – andrebbe riconsiderato il trattamento dei redditi c.d. misti. In assenza di un’imposta patrimoniale generale, che comunque certi programmi politici non escludono, dovrebbero essere (almeno) perfezionate le misure volte a selezionare la componente di capitale nei redditi misti, oggi riservate ai redditi d’impresa.
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I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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