La navigazione senza limiti è riservata ai soli abbonati. Per sottoscrivere l'abbonamento clicca qui.
Brevi note sulla sospensione dei rimborsi iva nella giurisprudenza della Suprema Corte
Di Nicolò Zanotti -
(commento a/notes to Cass., sez. un., 31 gennaio 2020, n. 2320)
Abstract
Le Sezioni Unite sono intervenute nel tentativo di risolvere la dibattuta questione della compatibilità della sospensione dei rimborsi di cui all’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, con il sistema iva e, a tal fine, hanno dettato una regola per certi versi inappagante, stabilendo che esisterebbe una “alternatività” tra la prestazione della garanzia di cui all’art. 38-bis, 1° comma, d.p.r. n. 633/1972, e la possibilità di operare il fermo amministrativo del rimborso iva a tutela di un controcredito del Fisco; i Supremi giudici hanno, dipoi, confermato che la sospensione cessa, in ogni caso, di avere efficacia qualora intervenga una pronuncia, ancorché non passata in giudicato, che annulli il provvedimento che aveva legittimato la misura cautelare.
Brief notes on the suspension of VAT refunds in the jurisprudence of the Supreme Court. – The United Sections intervened in an attempt to solve the controversial question of the compatibility of the suspension of reimbursements under art. 23, d. lgs. n. 472/1997, with the VAT system and, to this end, dictated a rule in some ways unsatisfactory, establishing that there would be an “alternativity” between the provision of the guarantee pursuant to art. 38-bis, 1st paragraph, Presidential Decree n. 633/1972, and the possibility of carrying out the administrative stop of the VAT refund to protect a counterclaims tax credit; the Supreme Judges have subsequently confirmed that the suspension ceases to have effect anyway if a ruling intervenes, although not yet res judicata,which cancels the provision that had legitimized the precautionary measure.
Sommario: 1. La pronuncia in commento. – 2. La disciplina del fermo amministrativo e delle garanzie previste dall’art. 38-bis, d.p.r. n. 633/1972. – 3. Profili di compatibilità della sospensione dei rimborsi col diritto dell’UE. – 4. Rapporto tra sistema iva e fermo di cui all’art. 23, d. lgs. n. 472/1997. – 5. Considerazioni conclusive.
1. Con la sentenza 31 gennaio 2020, n. 2320 (autorevolmente commentata da BASILAVECCHIA, Misure cautelari sui rimborsi iva: tutto risolto?, in GT – Riv. giur. trib., 2020, 289 e da RANDAZZO, Per le SS.UU. è escluso il fermo amministrativo del rimborso iva se il contribuente ha prestato garanzia in Corr. trib., 2020, 371) le Sezioni Unite hanno inteso risolvere il contrasto giurisprudenziale circa il rapporto che si pone, in caso di richiesta di rimborso di un credito iva, tra lo specifico sistema di prestazione delle garanzie, contemplato dall’art. 38-bis, d.p.r. n. 633/1972, e la disciplina del fermo amministrativo tributario, di cui all’art. 23, d. lgs. n. 472/1997.
La pronuncia origina da una fattispecie in cui, nonostante il contribuente avesse richiesto il rimborso di un credito iva, corredandolo con apposita fideiussione prestata ai sensi dell’art. 38-bis, l’operazione veniva sospesa ex art. 23, d. lgs. n. 472/1997, in forza dell’esistenza di un avviso di liquidazione per imposta di registro, e tale sospensione veniva mantenuta anche dopo l’annullamento dell’atto da parte del giudice di prime cure. Il privato aveva, perciò, impugnato il provvedimento di sospensione del rimborso ed in entrambi i gradi di merito erano state accolte le esposte doglianze, sul presupposto che, da un lato, l’art. 38-bis prevede un sistema chiuso di garanzie che esclude l’applicabilità di altre norme di analogo contenuto e, dall’altro lato, l’art. 23 non consente comunque che il fermo possa essere mantenuto quando l’atto è stato annullato da una sentenza, ancorché non passata in giudicato. L’Ufficio ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, con cui ha dedotto la violazione dell’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, dell’art. 38-bis del decreto iva e dell’art. 69, r.d. n. 2440/1923, e della questione sono state investite le Sezioni Unite che, dopo aver ripercorso i contrapposti orientamenti giurisprudenziali, hanno enunciato due principi di diritto.
Con riferimento alla prima questione, le Sezioni Unite, dopo aver premesso che non esiste una relazione di lex specialis/lex generalis tra le discipline a confronto, per cui anche nell’ambito dei rimborsi iva l’Ufficio può avvalersi della sospensione prevista dall’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, hanno disposto che, in ogni caso, il Fisco non può cautelarsi due volte, “pur se con finalità diverse”, emettendo un provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia prestata ex art. 38-bis, esistendo tra le due misure un rapporto di “alternatività”. Dipoi, la Corte ha precisato che non può comunque provvedersi alla sospensione del pagamento qualora l’atto sia stato annullato con pronuncia pur non passata in giudicato, in forza dell’immediata efficacia delle sentenze tributarie, da ritenersi operante anche prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 156/2015.
In considerazione del minor grado di complessità di questo secondo principio, anche in forza dell’ormai pacifica applicazione del nuovo regime legislativo (TESAURO, Esecutività immediata delle sentenze tributarie (art. 67-bis d. lgs. n. 546/1992), in Cod. comm. proc. trib., Milano, 2016, 990 ss.) e del fatto che, con riferimento alla fattispecie in esame, l’art. 23 stabilisce espressamente una relazione tra efficacia ed entità della misura cautelare, da un lato, e sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale, dall’altro, correlando la sospensione del rimborso al mancato intervento di una pronuncia giurisdizionale inerente il debito in contestazione, il prosieguo della trattazione sarà dedicato al rapporto esistente tra misure cautelari pro fisco e sistema iva.
2. Per verificare se le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite possono ritenersi condivisibili, occorre preliminarmente fare brevi cenni alla disciplina legislativa degli istituti in considerazione, così da comprendere in che rapporto si pongono le garanzie previste dall’articolo 38-bis, d.p.r. n. 633/1972, col cosiddetto fermo amministrativo del credito tributario.
Quest’ultima misura, in particolare, è disciplinata dall’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, rubricato “sospensione dei rimborsi e compensazione” (per tutti, cfr. BELLÈ, Garanzie del credito ed effettività della tutela del contribuente, in Dir. prat. trib., 2020, in press; BASILAVECCHIA, Commento all’art. 23 del d. lgs. n. 472 del 1997, in Comm. proc. trib., Consolo – Glendi (a cura di), Milano, 2017, 1429 ss; TRIVELLIN, Commento all’art. 23, in Comm. sanz. ammin. trib., MOSCHETTI – TOSI (a cura di), Padova, 2000, 725 ss.), che prevede la facoltà per l’Ufficio di sospendere il rimborso di un credito cui il privato avrebbe altrimenti diritto, qualora il Fisco vanti un’opposta pretesa tributaria consolidata in atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, oppure in un atto impositivo, ancorché non definitivo. La norma è stata modellata sulla falsariga dello strumento di generale applicazione previsto dall’art. 69, 6° comma, r.d. n. 2440/1923 (BASILAVECCHIA, Il fermo amministrativo nei procedimenti tributari, in Rass. trib., 1995, I, 239 ss. e GRANELLI, Il fermo amministrativo in materia tributaria, in Dir. prat. trib., 1985, I, 896 ss.), apportandovi, tuttavia, i correttivi ritenuti utili a limitare la supremazia statuale. Così come l’istituto dal quale ha preso le mosse, la sua funzione si risolve nel costituire una cautela preventiva, rispetto alla successiva possibile compensazione, che avrà, invece, effetti eminentemente satisfattivi.
Il fatto che la misura in discussione sia oggi applicabile non più solo alle sanzioni, ma anche al tributo (cfr. art. 16, 1° co., lett. h), d. lgs. n. 158/2015), è di particolare interesse, in quanto l’estensione del suo originario ambito operativo contribuisce, per certi versi, a modificarne la stessa natura (prima della riforma, v. GUIDARA, Indisponibilità del tributo ed accordi in fase di riscossione, Milano, 2010, 215). Tale diversa impostazione, invero, permette all’istituto di assumere portata tendenzialmente generale ed essere applicato a tutti i rimborsi fiscali chiesti dai privati, qualora la pretesa sia stata formalizzata in un atto autoritativo del procedimento tributario.
Ciò premesso, con specifico riferimento alle cautele previste nell’ambito della disciplina del rimborso iva (BUCCICO, Misure cautelari a tutela del credito, Torino, 2016, 12 ss.; RANDAZZO, Perplessità sul fermo del rimborso iva per supposto credito da future note di variazione, in GT – Riv. giur. trib., 2010, 245 ss.), occorre dire che esse configurano un particolare sistema volto a garantire l’Ufficio nel caso in cui si realizzino determinate situazioni, notevolmente limitate dopo l’ultima riforma legislativa (v. art. 13, d. lgs. n. 175/2014; in dottrina, cfr. PERUZZA, Fermo amministrativo: confermata la “teoria dei cerchi concentrici”, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 789 ss.), reputate dall’ordinamento certamente meritevoli di tutela.
Più in dettaglio, rispetto al passato, in cui la prestazione della garanzia trovava ampia applicazione, l’attuale disciplina prevede che essa debba essere prestata sotto diverse forme (cauzione, fideiussione, ecc …) qualora ricorrano ipotesi ritenute a rischio. In altre parole, il legislatore ha individuato una serie di fattispecie in cui, per la particolare posizione del contribuente, ha reputato opportuno subordinare, attraverso una valutazione anticipata dei profili di alea, l’esecuzione del rimborso ad una preventiva prestazione del privato. Ugualmente, l’8° comma, del citato art. 38-bis prevede una disciplina specifica che opera ex lege al ricorrere di determinati requisiti ritenuti da soli necessari e sufficienti, per la loro gravità, ad escludere in nuce che il rimborso del credito iva possa essere eseguito, quando per lo stesso periodo cui si riferisce la richiesta sia stato contestato uno dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d. lgs. n. 74/2000 (AUGELLO, Fermo amministrativo e rimborso dei crediti iva, in Riv. dir. fin., 2013, II, 5 ss.; ARTUSO, Brevi note sulla sospensione del rimborso iva, in Riv. dir. trib., 2013, 329 ss.).
Ciò brevemente premesso, come riportato anche dalla sentenza in commento, proprio per la peculiarità della materia, si sono formati tre diversi orientamenti circa la natura delle specifiche misure cautelari previste dalla normativa iva.
Secondo una prima tesi (cfr., ex multis, Cass. n. 27784/2018; Cass. ord. n. 28739/2018 e Cass. ord. n. 2893/2019), la disciplina in considerazione avrebbe natura speciale, per cui l’art. 38-bis precluderebbe l’intervento di qualsiasi altra misura cautelativa per l’Erario, trattandosi di un sistema chiuso e completo, non suscettibile di subire influenze esterne. Un secondo orientamento (cfr. Cass. n. 16535/2010 e Cass. ord. n. 7630/2013) vorrebbe, invece, sostenere l’implicita abrogazione dello stesso art. 38-bis, nella parte in cui limita la sospensione a fattispecie specifiche, in quanto il citato art. 23 sarebbe una norma successiva, di pari rango, capace di soppiantare la disciplina di settore. Una terza interpretazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4567/2004; Cass. n. 9853/2011; Cass. n. 4505/2012; Cass. n. 7320/2014; Cass. n. 5139/2016; Cass. n. 25893/2017 e Cass. n. 4038/2019), che sembra essere quella condivisa dalle Sezioni Unite, ritiene invece che la normativa iva sia volta ad offrire una garanzia specifica per l’ipotesi in cui sia particolarmente incerto il diritto al rimborso di quell’imposta e, perciò, non preclude, a priori, all’Ufficio l’applicazione di ulteriori misure di natura cautelativa rispetto ad un’eventuale futura compensazione con propri controcrediti.
Prescindendo per un attimo dalle suesposte tesi, mi pare innegabile che le misure in discussione si fondino su presupposti autonomi e assolvano a funzioni diverse. Lo strumento di cui al citato art. 23, per quanto detto, possiede oggi una portata generale nella nostra materia, diretta ad assicurare la possibile futura compensazione tra poste attive e poste passive, nel caso in cui venga accertato con un titolo definitivo che il Fisco vanta un diritto di credito verso il contribuente; la disciplina iva prevede, invece, la necessità di costituire una garanzia qualora, in occasione della presentazione dell’istanza di rimborso, emerga la potenziale inesistenza dello stesso credito iva del quale è stata chiesta la restituzione. In altre parole, mentre la misura generale intende tutelare il Fisco rispetto ad un possibile controcredito emergente da una fattispecie esterna e diversa dalla somma chiesta a rimborso, le cautele previste dall’art. 38-bis si applicano quando è in dubbio l’effettiva esistenza del credito iva oggetto della domanda, per cui attiene ad un fatto interno e correlato alla stessa richiesta.
3. Ciò detto, occorre considerare che l’iva rappresenta un tributo armonizzato e, perciò, contrariamente a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nel caso di specie, non ritengo sia possibile rassegnare una qualche conclusione senza aver prima misurato la compatibilità della suddetta disciplina con i principi dell’UE (cfr. MONTANARI, Limiti al diritto al rimborso iva alla luce dei principi del legittimo affidamento, della proporzionalità e della neutralità, in Dir. prat. trib. int., 2011, II, 819 ss. e MATTARELLI, Fermo amministrativo e sospensione dei rimborsi iva: entra (finalmente) in gioco in principio di neutralità, in Dir. prat. trib., 2015, II, 497 ss.).
In questa prospettiva, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia (cfr. CGUE, 12.05.2011, causa C-107/10, par. 53), occorre che il rimborso iva sia effettuato entro un termine ragionevole, cosicché il sistema adottato non provochi rischi eccessivi o, comunque, non strettamente necessari per il contribuente che abbia diritto ad ottenerlo, in forza del peculiare meccanismo applicativo, fondato sull’esistenza di un’eccedenza di imposta detraibile. Tali affermazioni della Corte europea intendono garantire il rigoroso rispetto dei principi di neutralità (cfr. GREGGI, Frodi fiscali e neutralità del tributo nella disciplina dell’iva, in Dir. prat. trib., 2016, 115 ss.) e proporzionalità (cfr. CGCE, 18.12.1997, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96), che sono diretta emanazione dell’ordinamento dell’Unione e che devono guidare nell’applicazione dell’iva, per cui le misure volte a limitare il rimborso dell’imposta in discussione possono ritenersi legittime nei limiti in cui queste siano “proporzionate” rispetto al fine che si intende perseguire (COMELLI, I principi di neutralità fiscale e proporzionalità ai fini della disciplina dell’iva europea e nazionale, in Dir. prat. trib., 2019, I, 1061 ss.).
Posta, quindi, un’astratta applicabilità delle misure cautelari pro fisco anche all’ipotesi di rimborso iva, tali strumenti, per essere compatibili, dovranno in ogni caso comportare il minor pregiudizio possibile agli obiettivi posti dal diritto unionale. Occorre dunque verificare se anche il fermo di cui al citato art. 23 che, come abbiamo detto, attiene alla tutela di una pretesa diversa da quella richiesta a rimborso, possa considerarsi conforme, ove mantenuto entro certi limiti, all’applicazione dei suddetti principi. Non sembra, infatti, si possa dubitare che la disciplina di cui all’art. 38-bis, per com’è oggi impostata, sia conciliabile con l’ordinamento dell’Unione, operando in ipotesi circostanziate in cui l’esigenza di intervento è particolarmente sentita per ragioni interne al sistema iva.
In proposito, ritengo che il diritto al rimborso iva possa essere in qualche modo limitato, purché ciò avvenga nel massimo rispetto dei principi di neutralità e di proporzionalità, soprattutto se trattasi di pretese estranee al sistema. Non ogni interferenza con tale regime può essere, infatti, considerata a priori ostativa della disciplina unionale, purché gli ostacoli che vi si possono frapporre siano giustificati da pretese erariali effettive, anche se esterne al tributo in considerazione (cfr. INGRAO, La tutela della riscossione dei crediti tributari, Bari, 2012, 143 ss.), la cui adozione rappresenti l’unica soluzione praticabile per salvaguardare le pretese del Fisco, in assenza della possibilità di adottare misure meno “invasive”.
4. Ciò premesso, occorre ora verificare se tutt’oggi il sistema iva debba considerarsi “autosufficiente” e, quindi, non sia possibile prevedere l’applicazione del fermo anche in fattispecie diverse da quelle contemplate dall’8° comma, dell’art. 38-bis, nonostante il Fisco possa avere un interesse “esterno” a costituirsi una garanzia, quantomeno in quelle limitate ipotesi in cui non sia rinvenibile altro rimedio utile a tutela delle proprie esigenze patrimoniali.
A tal fine, ritengo si debba immediatamente sgombrare il dubbio dal fatto che la garanzia di cui all’art. 38-bis sia idonea, di per sé, a precludere qualsiasi altra applicazione del fermo, poiché, come sopra osservato, la misura speciale persegue finalità completamente diverse dall’istituto previsto dall’art. 23, per cui, su questo piano, non si rinvengono ostacoli di sorta. Ciò che piuttosto ha, in passato, indotto illustre dottrina (cfr. BASILAVECCHIA, Il fermo amministrativo nei procedimenti tributari, cit., 250,) a negare l’adozione congiunta dei suddetti strumenti dipende dalla stessa natura del credito iva che, consistendo in uno specifico obbligo di restituzione di somme riservate al privato, non consentirebbe al Fisco di poterne disporre liberamente. È innegabile, del resto, che in questo caso non possa parlarsi di rimborsi da indebito “in senso tecnico” (cfr. TESAURO, Il rimborso d’imposta, Torino, 1975, 43-44), in quanto, a ben guardare, più che un debito del Fisco nei confronti del contribuente, si tratta di un meccanismo nel quale non vengono in considerazione rapporti pregressi, ma l’Ufficio svolge un ruolo che, per certi versi, può essere considerato di mero “esecutore”, consentendo al contribuente di ottenere celermente il rimborso cui ha diritto.
Per risolvere il quesito occorre, quindi, procedere ad un’interpretazione sistematica della disciplina citata, al fine di comprendere se solo i crediti che trovano ragione in un diritto al rimborso (da indebito) possano essere oggetto della misura in discussione o se questa possa, invece, interessare anche la restituzione di un’imposta dovuta. E a tal fine, mi pare si debba osservare preliminarmente che, alla luce dell’ampia formulazione della norma, non sembrano esistere ostacoli di sorta a che, in astratto, l’istituto operi anche nel caso in cui il privato vanti un diritto alla restituzione. Tale interpretazione, del resto, pare oggi supportata dalla stessa ratio che ha ispirato l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 23, dimostrando l’intenzione di estenderne l’originaria portata.
L’applicabilità tendenzialmente generalizzata della sospensione dei rimborsi di cui all’art. 23 potrebbe, quindi, giustificare la sua adozione anche nelle fattispecie in cui esiste già una disciplina ad hoc a tutela di esigenze diverse; ciò, infatti, non provoca una duplicazione degli strumenti cautelativi per il perseguimento delle medesime finalità e non pare porsi in contrasto con la stessa lettera della legge, a patto che l’interpretazione dei presupposti operativi della norma sia conforme alle esigenze del caso e, comunque, rispetti i principi di provenienza unionale.
Ritengo, quindi, che il fermo di un credito iva chiesto a rimborso possa considerarsi legittimamente eseguibile anche al di fuori delle limitate ipotesi di cui all’art. 38-bis, purché venga rispettato in maniera rigorosa, in sede di applicazione pratica, il sopra citato principio di proporzionalità. Ed a ciò potrà contribuire anche la giurisprudenza, che dovrà vigilare attentamente affinché tale strumento non venga “abusato” dal Fisco, concedendo celermente tutela al contribuente, anche attraverso la provvisoria sospensione del provvedimento lesivo, qualora ritenga che la sua applicazione non sia giustificata da oggettive esigenze di tutela degli interessi erariali, ovvero che la misura sia “proporzionata”. La motivazione dei relativi provvedimenti dovrà, pertanto, esplicitare in maniera chiara le ragioni per cui l’Ufficio può ritenersi legittimato, nel caso di specie, alla loro adozione, indicando i presupposti fondativi del proprio credito (fumus bonis iuris) ed i profili di pericolo per le casse dello Stato che, nonostante la natura del credito sospeso, non potrebbero trovare altrimenti tutela, attraverso un mezzo meno invasivo e non lesivo del diritto di detrazione.
In altre parole, la legittimità del provvedimento andrà valutata caso per caso, prestando particolare attenzione alla motivazione addotta a giustificazione della compressione del diritto del contribuente, proprio perché, trattandosi di un credito iva, il Fisco dovrà intervenire in maniera assai rigorosa e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli interessi nazionali, ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento europeo.
5. Alla luce delle osservazioni brevemente rassegnate, ritengo che il primo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, stabilendo la regola della “alternatività” tra prestazione della garanzia di cui all’art. 38-bis e fermo amministrativo del rimborso iva a tutela di un controcredito del Fisco, abbia inteso superare la littera legis, nell’intento di trovare un equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco, che tuttavia non sembra soddisfare le esigenze di definizione della questione. Se è vero, infatti, che l’adozione di due misure latu sensu cautelari potrebbe provocare una situazione particolarmente gravosa per il privato, è altrettanto vero che da nessuna parte è posto un divieto assoluto di assumere detti provvedimenti congiuntamente. E ciò è tanto più vero ove si consideri che il ragionamento della Suprema corte non sembra affatto considerare che, anche laddove una garanzia fideussioria sia prestata, questa non potrà assicurare il Fisco per il caso in cui venga accertata la effettiva esistenza di un debito del contribuente diverso da quello per il quale essa è stata prevista (Provv. Dir. AdE 26.06.2015 n. 87349), tanto più se, allo stesso tempo, l’eccedenza iva risulti indebitamente rimborsata e la fideiussione venga escussa per coprirne l’importo.
È innegabile, del resto, che la garanzia abbia il solo fine di assicurare il ristoro dell’Ufficio per il caso in cui emerga che il credito iva non sia dovuto; essa non potrà, invece, essere escussa qualora il debito del contribuente, estraneo al meccanismo iva, sia poi accertato in via definitiva. Seguendo il ragionamento delle Sezioni Unite, l’Amministrazione potrebbe, quindi, rimanere priva di qualsiasi tutela, in quanto, nel caso in cui sia stata prestata la fideiussione, questa non potrà comunque essere adoperata a copertura dei debiti “esterni”.
Tale orientamento potrebbe, allora, indurre il contribuente a prestare una garanzia, per così dire, “strumentale”, anche nel caso in cui questa non sia imposta dall’art. 38-bis, per scongiurare l’ipotetico rischio che l’Ufficio eserciti il fermo, qualora egli sia ragionevolmente consapevole di avere un debito verso l’Erario, ma voglia comunque assicurarsi il rimborso del credito iva.
Perciò, in astratto, a mio avviso, delle due l’una: o la sospensione dei rimborsi di cui all’art. 23 è esclusa in toto dal sistema iva, oppure il fermo può essere opposto anche in caso di esistenza di ulteriori misure cautelari “interne”, pur nell’assoluto e rigoroso rispetto dei limiti stringenti evidenziati in precedenza, primo tra tutti il principio di proporzionalità. Tertium non datur.
Mi sembra, quindi, che il principio enunciato dalle Sezioni Unite, più che essere una soluzione giuridicamente corretta, sia una proposta di compromesso, che non appaga nessuna delle due parti. Da un lato, non consente al Fisco di ottenere tutela in quelle rare ipotesi in cui, nonostante sia in gioco un rimborso iva garantito, potrebbe in concreto configurarsi la necessità di un’ulteriore misura cautelare; dall’altro lato, non rassicura il privato circa i comportamenti dell’Ufficio in tutti quei casi, sempre più numerosi, in cui la garanzia fideiussoria non deve essere prestata.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
ARTUSO, Brevi note sulla sospensione del rimborso iva, in Riv. dir. trib., 2013, 329 ss.
AUGELLO, Fermo amministrativo e rimborso dei crediti iva, in Riv. dir. fin., 2013, II, 5 ss.
BASILAVECCHIA, Il fermo amministrativo nei procedimenti tributari, in Rass. trib., 1995, I, 239 ss.
BASILAVECCHIA, Commento all’art. 23 del d. lgs. n. 472 del 1997, in Comm. proc. trib., Consolo – Glendi (a cura di), Milano, 2017, 1429 ss.
BASILAVECCHIA, Misure cautelari sui rimborsi iva: tutto risolto?, in GT – Riv. giur. trib., 2020, 289
BELLÈ, Garanzie del credito ed effettività della tutela del contribuente, in Dir. prat. trib., 2020, in press
BUCCICO, Misure cautelari a tutela del credito, Torino, 2016
COMELLI, I principi di neutralità fiscale e proporzionalità ai fini della disciplina dell’iva europea e nazionale, in Dir. prat. trib., 2019, I, 1061 ss.
INGRAO, La tutela della riscossione dei crediti tributari, Bari, 2012
DENORA, Il blocco dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, in La riscossione dei tributi, BASILAVECCHIA-CANNIZZARO-CARINCI (a cura di), Milano, 2011, 243 ss.
GIRELLI, La compensazione tributaria, Milano, 2010
GRANELLI, Il fermo amministrativo in materia tributaria, in Dir. prat. trib., 1985, I, 896 ss.
Guidara, Indisponibilità del tributo ed accordi in fase di riscossione, Milano, 2010
MATTARELLI, Fermo amministrativo e sospensione dei rimborsi iva: entra (finalmente) in gioco in principio di neutralità, in Dir. prat. trib., 2015, II, 497 ss.
MESSINA, La compensazione nel diritto tributario, Milano, 2006
MONTANARI, Limiti al diritto al rimborso iva alla luce dei principi del legittimo affidamento, della proporzionalità e della neutralità, in Dir. prat. trib. int., 2011, II, 819 ss.
PISTOLESI, Necessità di un assetto uniforme tra atti di blocco dei rimborsi e fermo amministrativo, in Corr. trib., 2011, 2686
RANDAZZO, Perplessità sul fermo del rimborso iva per supposto credito da future note di variazione, in GT – Riv. giur. trib., 2010, 245 ss.
RANDAZZO, Per le SS.UU. è escluso il fermo amministrativo del rimborso iva se il contribuente ha prestato garanzia in Corr. trib., 2020, 371
TABET, Contributo allo studio del rimborso d’imposta, Roma, 1985
TESAURO, Il rimborso d’imposta, Torino, 1975
TRIVELLIN, Commento all’art. 23, in Comm. sanz. ammin. trib., Moschetti – Tosi (a cura di), Padova, 2000, 725 ss.
VARESANO-LUPI-STEVANATO-INGRAO, Sospensione dei rimborsi iva, “carichi pendenti”, compensazione e tutela giurisdizionale, in Dialoghi trib., n. 5/2009.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.