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Emergenza Covid-19 e inapplicabilità della presunzione di continuità ex art. 7, d.l. 23/2020 per i soli soggetti IAS-adopter: vi è una reale e irrazionale disparità di trattamento?
Di Maria Di Sarli -
Abstract
Il saggio mette a confronto l’art. 7, d.l. 23/2020 con cui è stata introdotta – in via temporanea – una presunzione di continuità nella redazione dei bilanci civilistici per gli esercizi 2019 e 2020 e i principi contabili internazionali, in particolare per quel che riguarda la procedura di accertamento dello stato di going concern, mettendo in luce come, sul piano applicativo, le norme emergenziali riservate alle sole società che redigono il bilancio in conformità alle norme codicistiche non siano in concreto suscettibili di dare origine ad una rilevante disparità di trattamento con le società IAS-adopter. In ogni caso, limitatamente ai profili sotto i quali gli IAS/IFRS appaiono più rigorosi, segnatamente quelli riguardanti l’analiticità dell’informativa, la differenza di disciplina non è da considerarsi irrazionale, ma giustificata dalla rilevanza pubblica dei soggetti IAS adopter.
Does the inapplicability of the presumption of going concern ex art. 7, d.l. 23/2020 for subjects IAS adopter really determine a relevant and irrational difference in treatment? – The article offers an analysis of the art. 7 d.l. 23/2020 and its comparison with the IAS/IFRS GAAP and comes to the conclusion that, where a difference exists, it is not irrational, but justified in the light of the public relevance of the company IAS compliant.
Sommario:1. Introduzione. – 2. Regole di interazione tra la disciplina civilistica e gli IAS/IFRS. – 3. I criteri di accertamento dello stato di continuità fissati dagli IAS/IFRS. – 4. Considerazioni conclusive.
1. L’art. 7, del D.L. 23/2020 convertito con modificazioni nella l. 5 giugno 2020, n. 40 e intitolato “disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, com’è noto, in via emergenziale, ha accordato alle società che si trovavano in normale stato di continuità prima che iniziassero ad essere emanate misure restrittive volte ad evitare il diffondersi dell’epidemia da coronavirus di continuare ad applicare i criteri di funzionamento nella redazione dei bilanci 2019 e 2020.
Nello specifico, la norma in questione introduce una deroga temporanea alla normale procedura di accertamento dello stato di going concern perché in luogo di un’analisi prospettica consente una verifica retrospettiva. In altre parole, l’assunto della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, n.1, c.c. rimane alla base della predisposizione del bilancio, ma esso – in via temporanea – è ammesso che venga fondato su ipotesi diverse, precisamente non sulla capacità di agire come una entità in funzionamento almeno nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (cfr. OIC 11, parr. 22-24), ma sulla sussistenza dello stato di continuità nel periodo antecedente l’inizio del fermo delle attività produttive.
L’introduzione di tale previsione ha dato origine a qualche problema interpretativo, in particolare per quel che riguarda il suo ambito di applicazione.
Più precisamente, si era posto il problema se essa fosse applicabile anche da parte dei soggetti IAS-adopter (in senso negativo, v. M. Di Sarli, L’applicazione della presunzione di continuità nella redazione dei bilanci IAS/IFRS: è davveroammissibile (opportuna)?, in www.ilcaso.it, 9 maggio 2020, e, per la posizione contraria, Ventoruzzo, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19, in Soc., 2020,526 ss.; in merito si vedano anche Assonime, Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019. Il caso 5/2020, in www.assonime.it; Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, Le novità dei decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L. “Cura Italia n. 18/2020 e D.L. 23/2020), del 15 aprile 2020, 8).
Sulla questione è recentemente intervenuto lo standard setter italiano, chiarendo che la norma è da intendersi riferita ai soli soggetti che redigono il bilancio in conformità alle norme civilistiche (OIC, Documento interpretativo n. 6, giugno 2020).
Il punto però merita qualche, ulteriore approfondimento per verificare se le norme emergenziali introdotte dal nostro legislatore siano effettivamente suscettibili di creare uno “scalino”, seppur temporaneo, tra bilanci civilistici e bilanci IAS/IFRS, dando luogo ad una denunciata disparità di trattamento (cfr. Ventoruzzo, Continuità aziendale, cit.).
2. Come accennato, l’art. 7, D.L. 23/2020, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020, ha introdotto una deroga alla normale procedura di accertamento dello stato di going concern contenuta nei principi contabili domestici (cfr. OIC 11): in luogo di un’analisi prospettica, infatti, ne consente una retrospettiva. Precisamente, è stato previsto che «la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività, di cui all’art. 2423-bis, comma primo, n. 1) del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020».
Si tratta di verificare se tale metodologia operativa sia estranea e incompatibile con gli IAS/IFRS oppure se essa possa essere comunque in qualche misura applicata ancorché i soggetti IAS adopter, come precisato, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 7, d.l. 23/2020.
La materia è disciplinata dallo IAS 1, par. 26 ove viene stabilito che «nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio», ma poi si aggiunge anche che «se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate», avvertendo però che fuori da questi casi, «la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale».
In base al tenore letterale dello IAS 1, dunque, l’analisi retrospettiva consentita dall’art. 7, D.L. 23/2020, sul piano applicativo, non pare poi tanto distante dalla semplificazione prevista (peraltro in via ordinaria e non solo emergenziale) dallo IAS 1. In altre parole, benché, sul piano teorico, lo IAS 1, par. 26 e l’art. 7, D.L. 23/2020 non siano perfettamente sovrapponibili (il primo si riferisce alle società redditizie e con facile accesso alla liquidità, il secondo a società in stato di continuità nell’esercizio precedente), mi pare che in sostanza la loro applicazione conduca a selezionare pressoché le medesime società, soprattutto se si tiene conto delle numerose misure a sostegno della liquidità delle imprese che via via si stanno assumendo (Garesio, Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle misure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di Irrera, Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, in I quaderni di RES, 2020, disponibile su www.centrores.org, 117 ss.).
Invero, ad una analisi più attenta, pare doversi prefigurare che l’applicazione delle due disposizioni semplificatrici – quella italiana e quella contenuta negli IAS/IFRS -, circoscritta ai tempi del coronovirus, sia capace di condurre ad esiti simili solamente con riferimento al bilancio 2019. Mentre la norma nazionale infatti “blinda” l’unitario giudizio sullo stato di continuità antecedente al 23 febbraio 2020 per due esercizi (il 2019 e il 2020), i principi contabili internazionali, invece, paiono richiedere in ogni caso un giudizio “anno per anno”, in quanto stabiliscono che l’ipotesi della continuità possa essere assunta dalle società che abbiano, da un lato, “un pregresso di attività redditizia”, e, dall’altro, una capacità attuale di accedere facilmente a risorse finanziarie. Bene, queste due condizioni potrebbero non essere facilmente soddisfatte con riferimento al bilancio 2020 da molte società. Tuttavia, auspicando che entro la data di formazione di tale bilancio l’emergenza sanitaria sia rientrata e con essa anche le incertezze legate alla possibilità di formulare previsioni future, le società potranno tornare ad una normale analisi forward looking per verificare le reali capacità di tenuta dello stato di continuità nei dodici mesi successivi, nell’ottica di offrire ai destinatari del bilancio informazioni aderenti alla realtà.
In conclusione, per le società IAS adopter che non soddisfino le condizioni per l’applicazione della procedura semplificata di accertamento dello stato di continuità previsto dallo IAS 1, par. 26 resta fermo l’obbligo di fondare l’assunto dello stato di going concern sulla base di un’analisi prospettica. Del resto, lo IAS 1 non contiene una previsione simile a quella che troviamo inserita nell’IFRS 9, par. 5.5.11. in virtù della quale deve farsi ricorso a informazioni forward looking sempre che esse siano “disponibili senza eccessivi costi o sforzi”. E’ proprio sulla scorta di tale previsione che l’Esma, ai fini della determinazione del livello del rischio di credito ai sensi dell’IFRS 9, ha consentito che “if reasonable and supportable information that is more forward-looking than information on the past due status of the concerned exposures is not available without undue cost or effort (either on an individual or a colletive basis), issuers may use past due information to determine whether there have been significant increases in credit risk since initial recognition” cfr. Esma, Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9, del 25 marzo 2020).
In ogni caso, è opportuno osservare fin d’ora che, pur ammettendo una simile semplificazione operativa, l’Esma ha al tempo stesso ribadito l’importanza di fornire ogni rilevante informazione in ordine agli impatti potenziali del Covid-19 sull’andamento e le prospettive della gestione e ha sottolineato – sotto un profilo più generale – che questo adempimento è particolarmente importante per quelle aree del bilancio nelle quali gli IAS/IFRS richiedono una significativa attività di giudizio. In definitiva, se si ammettono semplificazioni su metodi e procedure operative, nessuna semplificazione è accordata sul piano della analiticità dell’informazione (cfr. Esma, Accounting, cit., 3 e Id., Imolication of the Covid-19 outbreak on the half-yearly financial reports, 20 maggio 2020).
3. Il rischio che si crei uno “scalino” fra bilanci civilistici e bilanci IAS/IFRS pare ridimensionato anche dalle regole che dettano i presupposti per l’abbandono dei criteri di funzionamento. In proposito, lo IAS 1 stabilisce che «un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze.
In base a quanto previsto dai principi contabili internazionali, dunque, l’abbandono dei criteri di funzionamento s’impone solamente allorché si intenda liquidare la società oppure quando non vi sia una alternativa realistica allo scioglimento della stessa. La mera incertezza circa la capacità della società di proseguire come una entità in funzionamento, invece, non comporta il passaggio immediato alla redazione del bilancio in un’ottica di liquidazione, ma pone solamente l’obbligo di fornire adeguate informazioni relativamente alle circostanze e alle condizioni capaci di compromettere la continuità aziendale.
I principi contabili italiani sul punto sono ancora più netti.
E infatti, l’OIC 11 al par. 24 stabilisce che «quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività», ma al par. 23 precisa anche che «ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività» (in proposito è opportuno precisare che l’approccio dei principi contabili è fortemente criticato in dottrina, ammettendo che il crinale che separa una situazione di continuità da una di discontinuità sia sdrucciolevole: così Spiotta, Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, Milano, 2017, 66; si ritiene, tuttavia, che per l’abbandono dell’ipotesi di going concern non sia necessaria una formale messa in liquidazione, ma sia invece sufficiente che, a giudizio degli amministratori, l’esito ineludibile (ed a breve termine) sia quello della liquidazione della società: in tal senso si vedano in particolare: Colombo, I principi in tema di redazione del bilancio, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 3, Torino, 2007, 156 ove afferma che le scelte in ordine ai criteri di valutazione applicabili sono “il riflesso delle effettive prospettive gestionali, non di situazioni giuridico formali”. Tale posizione è condivisa anche da: Racugno, Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari, in Giur. comm., 2010, I, 224 ss. e Strampelli, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv. soc., 2012, 605 ss.).
Secondo i principi contabili interni e internazionali quindi i meri sintomi di una perdita di continuità potenzialmente riassorbibile (come potrebbe essere quella causata dall’epidemia da Covid-19) non determinano l’immediata inidoneità dei criteri di funzionamento a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società.
In questa prospettiva il ricorso alla presunzione di continuità di cui all’art. 7, D.L. 23/2020, nella generalità dei casi, appare del tutto superflua, in quanto finché la prospettiva dello scioglimento non si fa concreta i principi contabili non consentono di abbandonare i criteri di funzionamento. Allo stesso tempo, posto che il quadro concettuale della disciplina del bilancio è rimasto intatto, in primis la clausola generale della fair presentation, le società in definitivo stato di dissesto che abbiano deliberato (o intendano deliberare) lo scioglimento nonostante tutte le norme messe in campo dal legislatore per scongiurarlo, non sono legittimate a ricorrere alla presunzione di continuità.
L’applicazione dell’art. 7, D.L. 23/2020 non è obbligatoria, ma è rimessa alla discrezionalità tecnica del redattore del bilancio che potrà avvalersene, ma con il vincolo di fornire una informazione chiara, veritiera e corretta (sull’idea che la presunzione di continuità non abbia carattere assoluto v. in particolare Guidotto, La temporanea sospensione del giudizio di continuità aziendale nel bilancio d’esercizio, in Fall., 2020, 169) .
In quest’ottica, l’applicazione delle norme contabili interne non pare suscettibile di discostarsi in modo rilevante da quella degli IAS/IFRS.
4. Sulla scorta del quadro illustrato, e a ben vedere, le norme emergenziali emanate dal nostro legislatore effettivamente capaci di scongiurare l’abbandono dei criteri di funzionamento sono quelle che hanno momentaneamente disinnescato le cause di scioglimento, essenzialmente, l’art. 10 e l’art. 6 del D.L. 23/2020 (sulle quali v. Irrera-Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di M. Irrera, cit., 18 ss.; sul punto v. anche D’Attorre, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, in Fall., 597 ss., e, in senso critico, Galletti, I doveri reattivi dell’imprenditore sotto l’impero CoVid-19 e l’obbligo di non arrendersi, in Il Fallimentarista, 15 maggio 2020 e Irrera, Le novità in tema di procedure concorsuali nella conversione in legge del decreto liquidità (ovvero quando i rimedi sono peggiori del male o inefficaci), in www.ilcaso.it, 3 giugno 2020).
Si tratta di norme che agiscono sul piano del diritto societario e non di quello contabile pertanto sono indirizzate a tutte le società, a prescindere dalle regole contabili adottate, e vanno ad incidere direttamente sul giudizio di continuità perché consentono la prosecuzione dell’attività d’impresa in situazioni che normalmente la precluderebbero.
In questo contesto, l’art. 7, D. L. 23/2020 si limita a potenziare la portata di tali norme perché introduce, come più sopra chiarito, una semplificazione nella procedura di accertamento dello stato di going concern e soprattutto nella sua modalità di illustrazione in bilancio, essendo possibile a tal fine fare mero riferimento alle risultanze del bilancio precedente.
Per le società non obbligate alla redazione del bilancio sulla base degli IAS/IFRS si tratta di semplificazioni giustificate dal fatto che per esse, con riferimento al bilancio, prevale la funzione organizzativa rispetto a quella informativa.
Sulla base di questa premessa, il legislatore italiano, al dichiarato scopo di “agevolare la redazione dei bilanci” (così, espressamente, la relazione illustrativa al D. L. 23/2020) ha sollevato gli amministratori delle società non aventi una rilevanza pubblica da una scivolosa e complessa valutazione prospettica della tenuta dello stato di continuità.
Tuttavia, è da ritenere che, in virtù di quanto inderogabilmente previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c., per gli amministratori sia rimasto fermo l’obbligo del monitoraggio dello stato di continuità, salvo che i suoi esiti sono capaci di incidere sui criteri di formazione del bilancio solamente nel caso di perdita irreversibile dello stato di funzionamento e di una ineluttabile messa in liquidazione della società. Fuori da questi casi, i rischi della perdita di continuità, per quel che riguarda il bilancio, assumono rilievo solamente sul piano informativo.
E’ su questo punto però che l’art. 7, D.L. 23/2020 mi pare sia intervenuto più incisivamente, in quanto consente agli amministratori di ovviare ad una analitica illustrazione dei dati a fondamento dell’ipotesi di going concern, prevedendo che «il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente». Se la ricostruzione della portata dell’art. 7, D.L. 23/2020 proposta è corretta, anche alla luce di quanto più sopra esposto, pare potersi concludere che per le società Ias adopter: a) una forma di accertamento retrospettivo dello stato di continuità è già contemplata dallo IAS 1, le cui previsioni prevalgono sulla disciplina nazionale in virtù delle regole in materia di gerarchia delle fonti; b) le semplificazioni previste dall’art. 7, d.l. 23/2020 in ordine alla illustrazione dei criteri sui quali è stata fondata l’ipotesi dello stato di funzionamento non sono compatibili con il livello di trasparenza richiesto alle società quotate o vigilate (tanto risulta confermato dalla portata del richiamo di attenzione indirizzato dalla Consob alle società soggette alla sua vigilanza cfr. Consob, Richiamo di attenzione n. 6/2020, del 9 aprile 2020, disponibile sul sito www.consob.it.).
Come ultima nota conclusiva, si osserva che per le società IAS adopter il ricorso alle semplificazioni ammesse dall’art. 7, D.L. 23//2020, oltre a non essere giuridicamente ammissibile, non è da considerarsi neppure opportuno soprattutto nel caso di società multi-quotate.
Non si può dimenticare, infatti, quanto lungo e complesso sia stato il processo di armonizzazione contabile faticosamente condotto dalle istituzioni europee per conseguire il riconoscimento dei bilanci delle società con sede nell’Unione fuori dai mercati europei e segnatamente negli USA (la SEC solo nel 2007 ha adottato il provvedimento di riconoscimento dei bilanci redatti in conformità agli IAS/IFRS, cfr. https://www.sec.gov/rules/concept/2007/33-8831.pdf e https://www.sec.gov /rules/final/2007/33-8879.pdf.): fino a quel momento per le società aventi titoli quotati nei mercati statunitensi che non redigevano i bilanci in conformità agli USA-Gaap era richiesta la redazione di un documento di riconciliazione a tali principi, da sottoporre al giudizio di un revisore locale. Queste regole, come è evidente, creavano costi e inefficienze.
Nonostante tale riconoscimento, tuttora i bilanci IAS/IFRS sono circondati da una sorta di “diffidenza”, dal momento che tale sistema di regole è connotato da un minore grado di dettaglio rispetto agli Usa-Gaap, circostanza che ne favorisce applicazioni non uniformi (in un Report del 2012, la SEC afferma: “although the financial statements that the SEC staff analysed largely appeared to comply with IFRSs, there is diversity in application of IFRSs globally. Regulators in various jurisdictions would need to work cooperatively to foster consistent application and enforcement of IFRSs”, cfr. SEC, Work Plan for the Consideration of Incorporating IFRSs into the Financial Reporting System for U.S. IssuersW, 2012, disponibile su https://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-final-report.pdf.). Esito che, come è evidente, è giudicato molto negativamente e che si suggerisce di mitigare attraverso l’emanazione di guide applicative, ma soprattutto con il rafforzamento del sistema di enforcement (SEC, Work Plan for the Consideration of Incorporating IFRSs, cit.). Per soddisfare tale istanza, a livello europeo, è stato attribuito all’Esma un ruolo di coordinamento per l’armonizzazione dell’informazione contabile, mentre sul fronte interno sono stati individuati gli enforcer nazionali (nel nostro Paese tale prerogativa è attribuita alla Consob, v. Strampelli, L’enforcement “pubblico” dell’informazione contabile tra strumenti di carattere preventivo e sanzioni reputazionali, in Riv. soc., 2015, 573 ss.).
Con riferimento agli IAS/IFRS, dunque, la consistency nell’applicazione dei principi contabili non è sufficiente che venga perseguita a livello meramente interno, ma deve essere estesa a livello sovranazionale: l’obiettivo dell’armonizzazione infatti è quello di garantire un unico linguaggio contabile per un efficiente funzionamento dei mercati. In questa prospettiva, per le società italiane Iascompliant il ricorso alle semplificazioni accordate dal legislatore per la verifica e la illustrazione dello stato di funzionamento ai fini della redazione del bilancio rappresenterebbe un boomerang: la loro applicazione infatti rischierebbe di essere interpretata come un indice di minore completezza e affidabilità dell’informativa, circostanza che potrebbe pregiudicare il successo di iniziative di raccolta del capitale quanto mai necessarie data la crisi patrimoniale e finanziaria in cui versano molte imprese a fronte dell’emergenza sanitaria.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Assonime, Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019. Il caso 5/2020, in www.assonime.it
Colombo, I principi in tema di redazione del bilancio, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da Abbadessa-Portale, 3, Torino, 2007
Consob, Richiamo di attenzione n. 6/2020, del 9 aprile 2020, disponibile sul sito www.consob.it.
D’Attorre, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, in Fall.,597 ss.
Di Sarli, L’applicazione della presunzione di continuità nella redazione dei bilanci IAS/IFRS: e’ davvero ammissibile (opportuna)?, in www.ilcaso.it, 9 maggio 2020
Esma, Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9, del 25 marzo 2020
Esma, Imolication of the Covid-19 outbreak on the half-yearly financial reports, 20 maggio 2020
Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, Le novità dei decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L. “Cura Italia n. 18/2020 e D.L. 23/2020), del 15 aprile 2020
Galletti, I doveri reattivi dell’imprenditore sotto l’impero CoVid-19 e l’obbligo di non arrendersi, in Il Fallimentarista, 15 maggio 2020
Garesio, Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle misure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di Irrera, Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, in I quaderni di RES, 2020, disponibile su www.centrores.org
Guidotto, La temporanea sospensione del giudizio di continuità aziendale nel bilancio d’esercizio, in Fall., 2020, 168
Irrera-Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di Irrera, Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, in I quaderni di RES, 2020, disponibile su www.centrores.org
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Spiotta, Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, Milano, 2017
Strampelli, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv. soc., 2012, 605 ss.
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A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
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Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
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