La Cassazione porta alla Corte costituzionale la questione della rilevanza dei collegamenti negoziali ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro

Di Andrea Fedele -
Le modificazioni recentemente introdotte nell’art. 20 D.P.R. n. 131/1986 non escludono la rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’imposta, dei collegamenti sul piano degli effetti degli atti, né di quelli considerati nella disciplina di tributi in rapporto di alternatività con il registro. La Cassazione effettua talvolta, accertando “collegamenti negoziali”, veri e propri interventi antielusivi, riconducibili alla disciplina dell’art. 10 bis L. n. 22/2000. Non vi è quindi ragione di dichiarare incostituzionali le succitate modificazioni. The new rules introduced by Section 20 of Presidential Decree n. 131/1986 for the application of registration tax do not exclude the releva. . .