Interpretativa di secondo livello e incostituzionalità della disciplina di risulta?

Di Giuliano Tabet -
Due erano le possibilità per sollevare la questione di costituzionalità nei confronti dell’art. 20  T. U 131/1986, cosi come integrato ad opera degli articoli 1, c. 87, l. 205/17 e 1,c .1084, l.145/ 18. Una via era di dubitare della modalità con cui era stata imposta con effetto retroattivo la modifica circa la irrilevanza degli elementi extratestuali riconducibili all’atto soggetto a registrazione, ai fini della sua qualificazione. Ciò in quanto la natura interpretativa dell‘intervento legislativo era stato unanimemente negato dalla Cassazione. Tuttavia questa soluzione difficilmente poteva essere accolta dalla Corte costituzionale, considerato il suo orientamento consolidato sec. . .