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A VOLTE RITORNANO: LE NUOVE NORME PER IL CONTRASTO ALL’OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI (OVVERO L’ENNESIMO CASO IN CUI SONO LE IMPRESE A DOVER MONITORARE L’EVASIONE ALTRUI)
Di Loredana Carpentieri -
Abstract
Nell’ordinamento fiscale italiano è stata recentemente introdotta (con legge 19 dicembre 2019, n. 157) una misura che obbliga i committenti a controllare il corretto versamento delle ritenute IRPEF relative ai lavoratori direttamente impiegati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici nell’esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del contratto. Si tratta di una misura particolarmente gravosa per le imprese e suscettibile di sollevare molti dubbi operativi.
Sometimes they come back: the new rules for the contrast to the failed payment of the withholding taxes (that is the umpteenth case in which companies have to flag the government about tax evasion). – In the Italian tax system was recently introduced (by law of 19 December 2019, n. 157) a measure which obliges contractors to check that withholding tax on workers directly employed by contractors and subcontractors in the performance of the works and services covered by the contract is correctly paid.This is a particularly burdensome measure for businesses and may raise many operational doubts
Sommario: 1. La reintroduzione, a carico del committente, dell’obbligo di controllare il corretto versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore – 2. Il contenuto della norma – 3. I dubbi operativi sollevati dalla lettera della norma . 4. La possibile (ma tortuosa) via per sottrarsi al perimetro applicativo della norma – 5. Conclusioni minime (e un auspicio)
1. Tra gli interventi in materia fiscale recati dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 124 del 2019, il c.d. collegato alla legge di bilancio 2020) merita di essere segnalata la discussa (re)introduzione di una misura che si rivela particolarmente gravosa per le imprese sotto il profilo della gestione amministrativa: l’obbligo, per i committenti, di monitorare (con il corollario di sanzioni ad hoc) il corretto versamento delle ritenute IRPEF relative ai lavoratori direttamente impiegati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici nell’esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del contratto.
Non si tratta di una misura “nuova” per il nostro sistema fiscale: misure analoghe erano già state introdotte in passato (cfr.: art. 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006 e art. 50 del decreto-legge n. 69 del 2013) per la c.d. filiera degli appalti, ma erano state poi espunte dal sistema, proprio perché si erano rivelate da un lato troppo onerose da gestire, per le imprese, rispetto alla portata del fenomeno evasivo che si voleva colpire e, dall’altro, perché avevano finito paradossalmente per avallare fenomeni di pretestuoso rifiuto dei pagamenti da parte dei committenti.
Nella relazione illustrativa alla citata legge n. 157 del 2019, l’introduzione della misura in commento viene giustificata in base alla considerazione che, in sede di controllo, è emerso come “in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzino, come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato. Il fenomeno talune volte vede la costituzione da parte di soggetti privati interessati a fruire delle prestazioni di lavoro, di sodalizi in forma cooperativa o comunque societaria, strumentali all’evasione delle ritenute fiscali».
Ebbene, è certamente condivisibile accertare e colpire l’evasione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; meno condivisibile però è addossare questi controlli sulla generalità delle imprese committenti, costrette a “collaborare” con il fisco nell’accertamento dell’altrui evasione e a sopportare ulteriori oneri di compliance in presenza di una norma peraltro non del tutto chiara nei suoi presupposti applicativi e con decorrenza già dal 1° gennaio 2020 (decorrenza che peraltro – secondo l’avviso espresso dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 – dovrebbe riguardare tutti i contratti di appalto, subappalto o affidamento in corso a tale data, anche se stipulati in data antecedente). E, attenzione, come già rilevato, questo compito di “sorveglianza” imposto alle imprese committenti non è privo di sanzione: in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, i committenti sono tenuti al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice (o affidataria o subappaltatrice) per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
2. In dettaglio, l’art. 4 della legge n. 157 ha inserito, nel testo del decreto legislativo n. 241 del 1997, una nuova disposizione con la quale si prevede che i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento IRPEF relative ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
In sostanza, le imprese appaltatrici o subappaltatrici, oltre a dover ovviamente effettuare i versamenti delle ritenute, saranno pertanto assoggettate a un duplice obbligo informativo: dovranno trasmettere al committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza prevista per il pagamento delle ritenute, copia delle deleghe di pagamento relative ai versamenti effettuati per i lavoratori direttamente impiegati nell’opera, insieme all’elenco nominativo degli stessi, identificati per codice fiscale, con il dettaglio ore e l’ammontare della retribuzione corrisposta al singolo dipendente per l’opera affidata dal committente.
I committenti, dal canto loro, dovranno verificare la correttezza dei suddetti versamenti e, in caso di mancata ricezione dei modelli di pagamento nei 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento ovvero nel caso in cui tali versamenti risultino omessi o insufficienti, dovranno sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese appaltatrici fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate (sembra così configurarsi una sorta di eccezione dilatoria; su tali tipi di eccezioni cfr.: F. ADDIS, Le eccezioni dilatorie, in Trattato del contratto diretto da Vincenzo Roppo, V, Rimedi, 2, Milano, 2006, pp. 413 ss..) e dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’inadempienza del soggetto appaltatore.
3. Ad oggi, i presupposti applicativi della nuova norma non risultano affatto chiari, nonostante i primi chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate con risoluzioni nn. 108 e 109 del dicembre 2019. L’obbligo, in capo al committente, di controllare il corretto versamento delle ritenute da parte dell’appaltante, nasce infatti in presenza di una pluralità di requisiti, non sempre facili da identificare. In primis, i contratti suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo della norma possono essere i più diversi, visto il riferimento, oltre che ai contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati, anche “ai rapporti negoziali comunque denominati”; non è chiaro poi cosa debba intendersi per utilizzo “prevalente” di manodopera (al di là della suggestione di una disposizione genericamente volta ad indirizzarsi agli appalti labour intensive); particolarmente complesso appare anche il riferimento, non meglio specificato, allo svolgimento delle opere e dei servizi commissionati “presso le sedi del committente” (quali sono le sedi del committente, ad esempio, per un’impresa che conclude contratti di appalto per la manutenzione di una rete elettrica o autostradale?).
Anche l’ulteriore requisito dell’utilizzo di “beni strumentali di proprietà” del committente “o ad esso riconducibili in qualsiasi forma” meriterebbe qualche chiarimento in più; in un appalto per la pulizia o la manutenzione di un grande edificio, l’utilizzo dei pennelli o delle scope del committente dovrebbe far scattare, per quest’ultimo, l’obbligo di monitorare il corretto versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore?
Particolarmente complessa sembra anche la procedura documentale da implementare per i soggetti (committenti e appaltatori) che ricadono nell’ambito applicativo della nuova disciplina. Sulla quantificazione dei versamenti IRPEF relativi ai lavoratori impiegati direttamente sulle opere e sui servizi commissionati, la risoluzione n.108/E del 2019, considerato l’obbligo di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nella esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, afferma che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (pensiamo a lavoratori che possono essere impiegati in più appalti o subappalti nello stesso mese) deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio il numero delle ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Ad avviso dell’Agenzia, l’appaltatore (o il subappaltatore o l’affidatario) dovrebbero prima calcolare le ritenute IRPEF secondo le regole generali e poi ripartirle tra i diversi committenti, imputando le somme in relazione alle ore direttamente prestate nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Ma così si prospetta un metodo di versamento nuovo, da implementare molto velocemente, e che resta suscettibile di entrare in crisi ogni volta che, in capo al lavoratore, si verificano eventi che conducono a una sospensione della prestazione.
4. Qualora risultino integrati i presupposti per cadere nel perimetro della nuova disciplina, l’unica possibilità per uscrine, bypassando così tutti i complessi adempimenti dalla stessa richiesti, riguarda il caso in cui le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici possano comunicare al committente di essere in possesso di determinati requisiti di “affidabilità fiscale”, allegando apposito certificato che dovrà essere rilasciato dall’Agenzia delle entrate (e che sarà valido per quattro mesi dalla data del rilascio).
Il sospirato certificato potrà essere ottenuto dalle imprese appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito, nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio (si tratta dunque di un periodo mobile) “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi rislutanti dalle dichiarazioni medesime”. Le stesse imprese appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) dovranno altresì dimostrare di non avere “iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione” (previsione che non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia interventuta decadenza).
5. In considerazione dei numerosi punti meritevoli di un tempestivo chiarimento nell’ambito di una disciplina che comunque chiede alle imprese del settore non solo di “allestire” in fretta i flussi documentali necessari a gestire i nuovi adempimenti, ma anche di “rileggere” i contratti già stipulati prima del 1° gennaio 2020, sarebbe opportuno che la decorrenza del nuovo regime venisse posticipata di qualche mese. Le imprese devono avere il tempo di adattare i loro processi gestionali e di comprendere l’impatto delle nuove norme sui contratti già in essere. Più in generale, rileviamo che le imprese sempre più spesso sono chiamate a operare gratuitamente come “ausiliari” del fisco nel controllo degli adempimenti così come nella riscossione delle imposte, scontando anche pesanti sanzioni in caso di non corretta applicazione delle norme tributarie; proprio per queste ragioni, sarebbe importante che le norme di nuova introduzione fossero ben ponderate e, ben prima della loro decorrenza, ne venissero chiariti perimetro applicativo ed effetti.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: in linea generale, per i profili civilistici del contratto di appalto v. P. RESCIGNO, Appalto (diritto privato), in Enc. giur. , II, Roma, 1988; SCACCHI, Appalto (diritto privato) in Enc. Giur., Roma, 2006; D. RUBINO – G. IUDICA, Appalto (artt. 1655-1677), in Commentario al codice civile Scialoja Branca, diretto da F. GALGANO, Bologna-Roma, 2007; O. MAZZOTTA, voce Appalto (appalto di lavoro e appalto di opere e servizi), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 2008. Sulla previgente normativa in tema di responsabilità fiscale negli appalti: G. SARDO, La nuova responsabilità fiscale dell’appaltatore e del subappaltatore: problemi civilistici aperti, ne Il corriere giuridico, 2013, p. 1257; G. FRANSONI – G. CORASANITI, La responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore e la responsabilità sanzionatoria del committente negli appalti, ne I Contratti, 2013, pp. 728 ss..; per un commento della nuova norma v. Fondazione Studi Consulenti del lavoro, Nuove misure di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, Approfondimento del 7 gennaio 2020.
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