Donazioni estere: l’apoditticità di una tesi, parzialmente condivisibile, dell’Agenzia delle Entrate

Di Gianfranco Gaffuri -
Il comma 1 bis dell’articolo 55 del D.lgs. 346/1990 assolve ad una funzione antievasiva, impedendo che sfuggano all’imposta le liberalità compiute all’estero – qualora già non siano soggette a registrazione, secondo le regole originarie e proprie di questo adempimento – se il beneficiario sia residente nello Stato. L’allargamento dell’obbligo di registrare stabilito dalla disposizione menzionata non implica affatto un mutamento del prelievo effettivo riferibile alle donazioni dirette e indirette, che resta fissato dalle disposizioni fondamentali. Ne consegue che l’imposta sulle liberalità, formali e informali, può essere pretesa, quand’anche il beneficiario dimori stabi. . .