Il regime d’imposizione indiretta dell’atto istitutivo e di dotazione del trust nei più recenti e plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità.

Di Maria Luisa Cenni -
1. La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze emesse tra il giugno e il settembre del 2019, ha avuto modo di sviluppare un’approfondita giurisprudenza sul trattamento ai fini delle imposte indirette dell’atto istitutivo e di dotazione del trust e ha consolidato definitivamente l’orientamento secondo cui non è riscontrabile un trasferimento imponibile né nell’atto istitutivo del trust né nell’atto di disposizione fra disponente e trustee, con conseguente inapplicabilità a tali atti dell’imposta sulle donazioni e applicabilità, per contro, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Il riferimento è operato, in particolare, alle sentenze R. . .