In caso di falsificazione dei documenti di transito anche l’autista risponde dell’obbligazione doganale

Di Lorenzo Ugolini -
(commento a Cass., sez. trib., 27 giugno 2019, n. 17237) 1. Il soggetto che guida il camion di proprietà della società sub-vettore è responsabile in solido con essa dell’obbligazione doganale sorta a seguito del mancato appuramento del regime del transito esterno. Egli, infatti, in qualità di autista del mezzo, avrebbe dovuto, secondo ragione, sapere che si trattava di merce vincolata a un regime doganale, giacché la stessa era scortata dai documenti di trasporto T1 emessi da un’autorità doganale europea. Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 27 giugno 2019, n. 17237, si è pronunciata sull’individuazione della figura del debitore q. . .