Sull’inutilizzabilità del “procedimento di controllo formale” al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’art. 36 ter del d.p.R. 600/73

Di Francesco Pedrotti -
  1. Le considerazioni che seguono ([1]) mirano a sostenere che – in forza di un’interpretazione letterale e in base alla ratio, sistematica e adeguatrice dell’art. 36 ter, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 – il procedimento di controllo formale contemplato dalla norma poc’anzi citata non è attivabile, da parte dell’amministrazione finanziaria, in presenza di fattispecie diverse da quelle espressamente previste dalla norma medesima. 2. Venendo, in prima battuta, all’argomento letterale, si nota come il testo della norma predetta limiti l’azione dell’amministrazione finanziaria alla rettifica della base imponibile e/o dell’imposta determinate dal contribuente . . .