Sul regime fiscale delle rinunzie nell’imposizione dei trasferimenti della ricchezza (nota a Cass. n. 2052/2019)

Di Andrea Fedele -
La Cassazione ritiene che tutte le rinunzie a diritti reali siano soggette ad imposta sulle successioni e donazioni, e quindi alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, in quanto atti a titolo gratuito. Un esame della complessiva disciplina delle imposte sui trasferimenti della ricchezza fa propendere per l’assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni delle sole rinunzie che realizzino attribuzioni liberali; le altre rinunzie sarebbero invece soggette ad imposta di registro e ad imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ridotta, in virtù dell’equiparazione a trasferim enti a titolo oneroso. The Supreme Court holds that all waivers to in rem ri. . .