Evoluzione e regime intertemporale della disciplina fiscale delle stock option al cospetto della clausola generale (statutaria) che vieta la retroattività per i tributi periodici (nota a Cass. n. 18917/2018)

Di Angelo Contrino -
Nella sentenza in commento è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 3, comma 1, L. n. 212/2000, quale clausola generale di diritto intertemporale operante in assenza di un regime transitorio in deroga espressa, ed è stata ritenuta applicabile ai c.d. piani in corso la nuova (e peggiorativa) disciplina fiscale in materia di stock option recata dal D.L. n. 262/2006, sul presupposto che tale disciplina fiscale non integri il requisito della “periodicità”: invero, tale requisito va riferito e accertato con riguardo al “tributo” su cui si innesta la disciplina fiscale in questione, ossia l’Irpef, non costituendo regime fiscale autonomo. Inoltre, e contrariamente a quanto. . .