ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (C.D. ROTTAMAZIONE TER) E DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI TRIBUTARI

Di Bernardo Bellicini -
1. Com’è noto, il contribuente non può utilizzare i crediti fiscali maturati per far fronte ad altre obbligazioni relative a imposte di diversa natura, nel caso in cui risulti moroso al pagamento di cartelle esattoriali che si considerano quindi scadute. Ciò in forza del disposto dell’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010 (avente ad oggetto la preclusione dell’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), secondo cui la compensazione orizzontale dei crediti, relativi alle imposte erariali, è vietata sino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il ter. . .