Omesso versamento di ritenute previdenziali anche in caso di cessazione della carica.

Di IVO CARACCIOLI -
Sentenza n. 1511/18 La Cassazione con la sentenza n. 1511/2018 ritiene che del reato di cui all’art. 2 D.L. n. 463/1983 convertito in L. 638/1983, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, risponde colui che era obbligato al versamento al momento dell’insorgenza del debito contributivo, anche se “ medio tempore” abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa  stessa. Nel caso esaminato l’imputato aveva cessato la carica di amministratore della società nel momento in cui era stata notificata la diffida ex art. 2 comma 1 bis l. 683/1983 e questo portava la difesa a ritenere che lo stesso non potesse piu regolarizzare la posizione contributiva. . .