“Vincoli di destinazione” e imposte sui trasferimenti della ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale

Di Andrea Fedele -
Con l’ art. 2, comma 47 e seguenti, D. L. n. 262/2006, come modificato con la lege di conversione 24.11.2006, n. 286, si è introdotta, nella definizione dei presupposti dell’imposta sulle successioni e donazioni, la formula “costituzione di vincoli di destinazione”. Lo scritto tenta di individuare il significato ed il portato normativo della formula nel contesto in cui essa è inserita, avendo riguardo alla natura e struttura dei possibili atti costitutivi, alla natura e rilevanza dei loro effetti. Esclusa, per ragioni sistematiche, la riferibilità dell’espressione ad assetti effettuali onerosi ed alle ipotesi in cui il “vincolo” si risolve esclusivamente nella costitu. . .