Modifiche (plurime) al regime agevolato delle stock option e disciplina ratione temporis applicabile ai c.d. “piani in corso” in mancanza di norma transitoria

Di Sara Loi -
(Corte di Cassazione, sezione V civile, ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3458) 1. Nel corso dell’anno 2006 la disciplina agevolativa in materia di stock option di cui all’art. 51, comma 2, lett. g-bis) del t.u.i.r. – che prevedeva, a determinate condizioni, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dell’incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione delle opzioni e il momento di esercizio delle stesse, e l’assoggettamento a prelievo di tale incremento solo all’atto della vendita delle azioni con l’imposizione del 12,50% prevista per i capital gain – ha subito tre modifiche in successione (con il D.l. n. 223/2006; L. n. 248/06 di conversione de. . .