Nelle liti tributarie il contributo unificato “raddoppia” soltanto in Cassazione

Redazione
(nota a Cass., sez. VI-T, ord. 2 ottobre 2018 n. 23980) Con la recente ordinanza 2 ottobre 2018 n. 23980 la sezione VI-T della Corte di Cassazione ha confermato (cfr., già, id., ord. 11 giugno 2018, n. 15111) che nelle liti tributarie il contributo unificato “raddoppia” solo in Cassazione, nel senso che l’appellante soccombente non ha l’obbligo «di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta» poiché questa «misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria», prevista dall’articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 11. . .