Esercizio abusivo di una professione anche per il non abilitato che svolge atti in modo da creare l’apparenza di un’attività professionale regolamentata.

Redazione
Sentenza n. 33464/18 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33464/2018, ritiene responsabile del reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) il ricorrente per aver esercitato abusivamente prestazioni professionali per le quali era richiesta l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché consulenti del lavoro. Per l’imputato, invece, la propria attività poteva essere ricondotta al principio costituzionale di libertà economica (art. 41 Cost.) e quindi alla L. n. 4/2013 di liberalizzazione delle professioni non organizzate o senza albo. La Corte  ritiene che la citata legge “disposizioni in materia di profesioni non o. . .