La Cassazione e i contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza: una soluzione di buon senso che enfatizza le criticità dell’imposta di registro

Di Guglielmo Fransoni -
(Commento a Corte di Cassazione, sez. VI-T, sent. n. 19799 del 26 luglio 2018) 1. La sentenza che si commenta è certamente destinata a essere accolta con grande e meritato favore da chiunque abbia dimestichezza con la prassi negoziale, nell’ambito della quale il numero dei contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza – si badi bene: per motivi esclusivamente fiscali – è assai cospicuo e comprende, con notevole frequenza, anche contratti molto complessi, negoziati e sottoscritti fra parti compresenti nel medesimo luogo. In questi contesti, è sempre stato incombente il dubbio che occorresse almeno imprimere ai documenti contrattuali la “forma” della “corrispondenza”, . . .