Dal divieto di opporsi all’esecuzione tributaria «a valle» della cartella di pagamento emerge un incostituzionale vuoto di tutela

Redazione
(nota a Corte cost., sent. 31 maggio 2018, n. 114) Con la recente sentenza 31 maggio 2018, n. 114, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella «parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso» di intimazione «di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ.», sul presupposto che per rispettare gli artt. 24 e 113 Cost. occorra sempre «una risposta di giustizia» e che questa risposta non possa essere postuma, né con. . .