Processo penale e tributario che si svolgono nello stesso “tempo” non comportano il ne bis in idem.

Di IVO CARACCIOLI -
Sentenza n. 6993/2018 La sentenza della Corte di Cassazione n. 6993/2018 si affianca, nel contenuto, alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo con la pronuncia della Grande Camera del 2016, A e B c. Norvegia (ric. N. 24130/11 e 29758/11), nella quale si afferma il principio secondo cui “non viola il ne bis in idem la celebrazione di un processo penale e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanz ionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa, purchè sussista tra i due procedimenti una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”. Il principio del ne bis in idem è garantito dall’ar. . .