L’alternatività iva-registro ed i suoi limiti

Di Andrea Fedele -
La Cassazione interpreta restrittivamente la disposizione di cui alla nota II all’art. 8 tariffa, parte prima allegata al DPR 131/1986, escludendo dall’alternatività IVA- registro le sentenze, di accertamento, che ammettono al passivo un credito costituente corrispettivo soggetto ad IVA. La Corte costituzionale, qualificando tale indirizzo interpretativo come “diritto vivente”, restringe, con sentenza “manipolativa”, l’efficacia normativa della lettera c) comma 1 dell’art. 8 della tariffa stessa, ottenendo l’estensione, argomentata per identità di ratio, dell’alternatività alle sentenze suddette. L’artificiosità della costruzione dimostra che è preferibile un’int. . .