Troppe disposizioni confondono anche la Corte di cassazione

Di Andrea Aliberti -
(nota critica a sentenza n. 23784/2017: non si applica la sanzione del 30 % per mancato pagamento del terzo del tributo nel termine di impugnazione dell’avviso di accertamento).   Con sentenza n. 23784, depositata in data 11 ottobre 2017, la Corte di cassazione pare avere ritenuto applicabile la sanzione per ritardato od omesso versamento nei confronti del contribuente che ritardi o ometta il versamento delle imposte e sanzioni dovute in pendenza del giudizio di primo grado. Tale interpretazione comporterebbe, quindi, l’obbligo di pagamento della sanzione pari al 30 per cento dell’imposta (art. 13, d. lgs. n. 471/1997) nei frequentissimi casi in cui sia impugnato l’avviso di accerta. . .