L’inapplicabilità della disciplina del raddoppio dei termini all’Irap

Di Maria Teresa Montemitro -
(Commento a Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 20435 del 25 agosto 2017) La Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, con ordinanza n. 20435 del 25 agosto 2017, ha confermato l’orientamento già espresso in passato (cfr. Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 4775 dell’11 marzo 2016) in merito all’inapplicabilità all’Irap della disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti vigente ratione temporis, ovvero fino al periodo di imposta 2015, in quanto in riferimento all’imposta sulle attività produttive non sono previste sanzioni penali. Come noto, prima della modifica introdotta con la L. 208/2015, . . .