RICICLAGGIO O REIMPIEGO DI DENARO, BENI, O UTILITA’?

Di IVO CARACCIOLI -
Sentenza n. 11491/2017 Con la sentenza n. 11491/2017 la Cassazione ritiene che rientri nell’ambito dell’art. 648-bis c.p. (riciclaggio) la condotta del rappresentante legale di una società che fa transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento soci non oneroso, le somme provenienti da delitto commesso in precedenza dal socio finanziatore. Come noto, l’art. 648-bis punisce “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La Corte , in linea con l’orientamento giurisprudenziale prec. . .