ANCHE NEL PATTEGGIAMENTO LA CONFISCA PER EQUIVALENTE E’ OBBLIGATORIA

Di IVO CARACCIOLI -
Sentenza n. 20905/2017 Con la sentenza n. 20905/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p. (“patteggiamento”) il giudice può applicare la confisca per equivalente anche in mancanza del consenso delle parti ad essa. Infatti le parti, scegliendo il patteggiamento, non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto oltre alla pena principale anche quelle accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo queste ultime misure obbligatorie cioè fuori dalla disponibilità delle parti stesse. Sempre secondo la sentenza in questione, il profitto dei reati tributari (nel caso specifico. . .