Violazione del principio all-in all-out e cessazione del gruppo i.v.a.

Di Enrica Mencarelli -
L’art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva i.v.a.) – che, si ricorda, consente agli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo (i.e. il “gruppo i.v.a.”) più persone giuridicamente indipendenti, tra loro strettamente vincolate da rapporti finanziari, economici e organizzativi – è stato recepito a livello nazionale alla stregua di un regime facoltativo per le imprese, la cui applicazione viene rimessa alla valutazione degli operatori economici. I gruppi di società italiani, quindi, possono scegliere se esercitare l’opzione per il regime di tassazione unitaria ai fini i.v.a. tenendo conto della relativa convenienza; resta tuttavia esclusa la facoltà di sele. . .