Se il fermo del veicolo è “fiscale” (e non “stradale”) per la Consulta la tassa automobilistica resta dovuta

Redazione
(nota a Corte cost., sentenza 2 marzo 2017, n. 47) Con la recente sentenza n. 47 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato “non fondate” le questioni di legittimità sollevate dalle CTP di Firenze e di Bologna (ex artt. 117 e 119, Cost.) in materia di cd. bollo auto, confermando che, come previsto dalle norme regionali sospettate di incostituzionalità, la tassa automobilistica resta dovuta anche durante il periodo di fermo “fiscale” del veicolo (ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973), posto che il tributo è «correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo»; dunque, anche l’«esenzione» «prevista in via di eccezione» prima dell’introduzione del fermo “. . .