La discussa rilevanza delle passività dell’azienda nell’imposta di registro

Redazione
 (Corte di Cassazione, Sezione V civile, sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2048) Recentemente si è posta in termini piuttosto evidenti una rilevante criticità di fondo afferente alle corrette modalità di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro in caso di cessione di azienda. Com’è noto, l’art. 51, comma 1 del TUR (D.P.R. n. 131 del 1986) dispone che, ai fini della determinazione della base imponibile, “si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto”. Il comma 2 del medesimo art. . .