Ritenuta d’acconto detraibile dall’imposta dovuta solo se effettivamente versata all’erario.

Di IVO CARACCIOLI -
Sentenza n. 2256/2017 Con la sentenza n. 2256 del 2017 la Corte di Cassazione intende precisare il concetto di “impo sta evasa” di cui all’art. 1 D. L.gsl. 74/2000, ribadendo l’interpretazione data dal Tribunale del Riesame secondo cui la somma corrispondente alla ritenuta d’acconto può essere detratta dall’ammontare complessivo dell’imposta dovuta solo se effettivamente corrisposta all’Erario;  diversamente deve confluire negli elementi attivi del reddito e, nel caso questi siano indicati in dichiarazione per un ammontare inferiore a quello effettivo, proprio per la sua mancata inserzione, può scattare l’imputazione ex art. 4 stesso decreto (dichiarazione infedele) conc. . .