Dalla “pigra macchina” legislativa al dietrofront della Cassazione sull’esistenza di un’imposta «sulla costituzione dei vincoli di destinazione»

Di Costantino Scalinci -
Con la sentenza in commento, la Cassazione fa un rilevante passo indietro, perché non si limita a negare che il legislatore abbia voluto introdurre un’autonoma e generale imposta sulla “mera” «costituzione di vincoli di destinazione o di indisponibilità» affermata soltanto un anno fa, ma rinnega, di fondo, che il legislatore abbia inteso tassare proprio quell’oggetto e prima ancora – escludendo l’esistenza di «un’idonea capacità contributiva » – la possibilità di compiere una scelta normativa di questo tipo, costituzionalmente legittima (art. 53, Cost.). La Corte non si avvede che il deficit di costituzionalità è, semmai, nella inadeguatezza della fattispecie e de. . .