Con la sentenza in commento (A. e B. c. Norvegia, 15 novembre 2016, ricorsi riuniti n. 24130/11 e n. 29758/11), la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (di seguito “Corte EDU”, “Corte di Strasburgo”, o “Corte”) torna a pronunciarsi sul principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito “CEDU”).
Il caso esaminato dalla Corte EDU riguarda due soggetti (di seguito “Ricorrenti”) perseguiti e condannati nell’ambito sia di un procedimento amministrativo/tributario sia di un procedimento penale, ai sensi della legislazione norvegese, per aver omesso di dichiarare ed assoggettare a tassazione i proventi derivanti da alcune operazioni di cessione di partecipazioni. Nel 2005 l’amministrazione finanziaria norvegese avviava un procedimento di accertamento avente ad oggetto una complessa fattispecie, nella quale si inserivano anche le suindicate cessioni di partecipazioni; successivamente, su denuncia della stessa amministrazione finanziaria norvegese, in relazione a tale fattispecie veniva altresì incardinato un procedimento penale per il reato di frode fiscale, che vedeva tra i soggetti incriminati i Ricorrenti. Nel 2008 questi ultimi erano destinatari di un avviso di accertamento avente ad oggetto l’omessa dichiarazione dei proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni, con conseguente liquidazione delle imposte sui redditi ed irrogazione delle sanzioni nella misura del 30% delle imposte dovute. I Ricorrenti prestavano acquiescenza ai suddetti atti impositivi, con integrale versamento di quanto richiesto a titolo di imposte e sanzioni. Nel 2009 entrambi i soggetti venivano condannati per il reato di frode fiscale aggravata; nella determinazione della pena detentiva, il giudice penale norvegese teneva espressamente in considerazione la circostanza che i condannati avessero già scontato una sanzione significativa, irrogata nell’ambito del procedimento di accertamento tributario. Avverso tale condanna i Ricorrenti esperivano, senza successo, tutti i rimedi di giudizio previsti dall’ordinamento norvegese, lamentando la violazione del principio del ne bis in idem sancito dalla CEDU. La medesima doglianza veniva sollevata, da ultimo, innanzi alla Corte di Strasburgo. La prima sezione della Corte EDU, originariamente investita del caso, declinava la propria competenza in favore della Grande Camera, ex art. 30 CEDU, in ragione della rilevanza e della criticità delle questioni sottese al caso medesimo.
Con la sentenza in commento la Grande Camera, pronunciatasi a maggioranza con 16 voti favorevoli e uno contrario (cfr. la dissenting opinion del Giudice Pinto de Albuquerque allegata alla sentenza in commento), ha escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile una violazione del principio del ne bis in idem. Tale conclusione muove dalla disamina della giurisprudenza della Corte EDU in materia, riletta tuttavia in un’ottica innovativa e, di fatto, restrittiva.
In particolare, nella sentenza viene ripreso e notevolmente ampliato il cd. criterio di connessione sostanziale e temporale (“a sufficiently close connection .. in substance and in time”) tra i due procedimenti, amministrativo e penale, celebrati con riferimento al medesimo illecito, già elaborato nella sentenza Nilsson (Corte CEDU, Seconda Sezione, Nilsson c. Svezia, ricorso n. 73661/01, 13 dicembre 2005). In tale ultima pronuncia, la Corte aveva ritenuto manifestamente infondata, e quindi inammissibile, la doglianza di violazione del principio del ne bis in idem sollevata da un cittadino svedese punito per il reato di guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente di guida (sanzione amministrativa) e con la condanna a 50 ore di lavori socialmente utili (sanzione penale). Dalle motivazioni della sentenza Nilsson c. Svezia emerge come, ad avviso dei Giudici di Strasburgo, la sanzione amministrativa, pur irrogata da un’autorità diversa da quella penale e con procedimento separato, era comunque da ricomprendere nel complessivo sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione svedese per punire il reato de quo, con la conseguenza che nella fattispecie non era ravvisabile un’illecita duplicazione di procedimenti o di condanne. E ciò in ragione sia della connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti sia della qualificazione della sanzione amministrativa quale diretta e prevedibile conseguenza dell’infrazione penale.
Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte EDU precedente alla sentenza A e B c. Norvegia in commento, come peraltro ivi rilevato, il criterio di connessione sostanziale e temporale non aveva trovato (positiva) applicazione nei casi in cui la violazione del principio del ne bis in idem era stata lamentata con riferimento ad illeciti fiscali/finanziari. Al contrario, in talune pronunce, la Corte aveva ritenuto sufficiente la sussistenza di due procedimenti aventi ad oggetto i medesimi fatti “storici” per ravvisare la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, senza neppure menzionare il criterio di connessione suindicato (cfr. Corte EDU, Seconda Sezione, Grande Stevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014, ricorsi riuniti n. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, dove le conclusioni della Corte muovono dal leading case in materia: Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhin c. Russia, 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03). In altre sentenze, la Corte, pur prendendo in considerazione il criterio di connessione sostanziale e temporale, aveva rilevato l’autonomia sostanziale dei procedimenti, tributario e penale, incardinati a carico del medesimo soggetto, con conseguente accoglimento della doglianza da quest’ultimo sollevata in relazione al divieto del bis in idem; e ciò, si noti, nonostante la Corte avesse espressamente rilevato che le due sanzioni (tributaria e penale) fossero da considerarsi tra loro connesse e finalizzate alla repressione dell’illecito di evasione fiscale (cfr. Corte EDU, Quinta Sezione, Rinas c. Finlandia, 27 aprile 2015, ricorso n. 17039/13; Corte EDU, Quarta Sezione, Osterlund c. Finlandia, 10 febbraio 2015, ricorso n. 53197/13; Corte EDU, Quinta Sezione, Lucky Dev. c. Svezia, 27 novembre 2014, ricorso n. 7356/2010; Corte EDU, Quarta Sezione, Nykanen c. Finlandia, 20 maggio 2014, ricorso n. 11828/11; Corte EDU, Quarta Sezione Glantz c. Finlandia, 20 maggio 2014, ricorso n. 37394/11). In tali pronunce, per escludere che la connessione tra i due procedimenti fosse tale da ricondurli ad un sistema sanzionatorio unitario, i Giudici di Strasburgo avevano valorizzato, inter alia, le seguenti circostanze: (i) il procedimento tributario e quello penale erano stati condotti da autorità differenti, (ii) tali procedimenti erano pervenuti in via del tutto indipendente a determinare la misura delle rispettive sanzioni e, soprattutto, (iii) la valutazione del comportamento del contribuente e della sua conseguente assoggettabilità alla sanzione tributaria era stata effettuata sulla base della specifica normativa dettata ai fini fiscali, indipendentemente dagli accertamenti compiuti nell’ambito del procedimento penale. Tale ultimo elemento aveva dunque assunto valore dirimente al fine di escludere la rilevanza (esimente) del criterio di connessione sostanziale e temporale elaborato nel caso Nilsson, dove invece la sanzione amministrativa (ritiro della patente) rappresentava una diretta conseguenza della contestazione ai fini penali del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che all’autorità amministrativa fosse demandata un’autonoma potestà accertatrice (Corte EDU, Glantz c. Finlandia cit., p. 62; Corte EDU, Nykanen c. Finlandia cit., p. 51; Corte EDU, Rinas c. Finlandia cit., p. 54).
Pur muovendo dall’esame della giurisprudenza sopra richiamata, nella sentenza in commento la Grande Camera ha di fatto fornito una differente lettura dei principi ivi sanciti, così da restringere notevolmente l’ambito di applicazione del divieto di bis in idem. Al riguardo risulta significativo che, già nelle considerazioni preliminari, la Corte abbia rilevato la mancata ratifica dell’art. 4 del Protocollo 7 da parte di alcuni Stati contraenti (Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Turchia) nonché la formulazione di riserve interpretative da parte di altri (Portogallo, Austria, Francia e Italia, la cui riserva è stata tuttavia giudicata inammissibile, cfr. Corte EDU, Grande Stevens e altri c. Italia cit., pp. 204/211), quasi a sottolineare come il principio del ne bis in idem non trovi ad oggi pacifico accoglimento in ambito europeo. Sotto un profilo generale, la Corte ha inoltre evidenziato come il divieto sancito dall’art. 4, Protocollo n. 7 alla CEDU non valga ad escludere, ex se, che gli Stati contraenti possano prevedere un sistema sanzionatorio articolato in diverse fasi o procedure, con l’effetto di punire con differenti misure afflittive un unico illecito; e ciò vale in particolare, a parere della Grande Camera, con riguardo all’illecito di evasione fiscale, caratterizzato da un alto grado di pericolosità sociale.
Nel merito, i Giudici di Strasburgo hanno valorizzato il succitato criterio di connessione sostanziale e temporale tra il procedimento amministrativo e il procedimento tributario quale strumento fondamentale per verificare l’eventuale violazione del principio del ne bis in idem; tale verifica, indicata nella sentenza in commento come “Nilsson test”, deve essere condotta con particolare riguardo ai seguenti elementi:
la diversa e complementare finalità perseguita dalla sanzione amministrativa rispetto a quella penale, laddove, con riguardo all’illecito fiscale, la prima avrebbe natura dissuasiva e deterrente mentre la seconda assolverebbe ad una funzione propriamente punitiva; e ciò anche in considerazione dell’ulteriore elemento di fraudolenza usualmente richiesto al fine dell’irrogazione della sanzione penale;
lo svolgimento coordinato dei due procedimenti, amministrativo e penale così da evitare, in particolare, la duplicazione dell’attività istruttoria di raccolta delle prove;
la prevedibilità, in fatto e in diritto, dell’applicazione di una condanna cumulativa a fronte della medesima condotta illecita;
l’applicazione delle sanzioni in modo che, nella determinazione di quella successiva, venga tenuta in considerazione l’entità di quella irrogata per prima.
Qualora sussistano le condizioni suindicate, e sia quindi ravvisabile una connessione sufficientemente stretta da un punto di vista sostanziale e cronologico tra i due procedimenti, la fase amministrativa/tributaria e quella penale, apparentemente distinte, devono in realtà essere ricondotte ad un unico procedimento sostanziale, di talché non risulta ravvisabile alcuna illecita duplicazione di perseguimenti o di condanne ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7. Sulla base del criterio di connessione sostanziale e temporale, la Corte ha dunque ritenuto che, nella causa A e B c. Norvegia, i procedimenti sanzionatori azionati a carico dei Ricorrenti, formalmente frazionati in due fasi distinte, fossero in realtà integrati e complementari, così da costituire un unitario sistema afflittivo, disciplinato dall’ordinamento norvegese al fine di reprime il medesimo illecito di frode fiscale, con conseguente rigetto delle doglianze degli stessi Ricorrenti.
La sentenza in commento segna dunque un revirement della Corte EDU in materia di ne bis in idem. In particolare, la valorizzazione della diversa funzione perseguita dalla sanzione tributaria rispetto a quella fiscale, pare rimettere in discussione, nella sostanza, uno dei profili più rilevanti nell’interpretazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, rappresentato dall’individuazione dell’unica fattispecie (i.e. dell’idem) in relazione alla quale deve essere verificata l’eventuale duplicazione dei procedimenti afflittivi. Al riguardo si rammenta che nella causa Zolotoukhin c. Russia (Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine c. Russia, 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03) la Grande Camera, discostandosi dalla giurisprudenza precedente, aveva statuito come, ai fini dell’individuazione della stessa offesa (same offence), occorresse fare riferimento al fatto storico che ha dato luogo all’irrogazione delle sanzioni, a prescindere dagli altri elementi costitutivi dell’illecito amministrativo e di quello penale, abbandonando così ogni riferimento alle rispettive norme incriminatrici. Tale interpretazione sostanzialistica, che attribuiva valore dirimente alla identità della condotta oggettiva, è stata recepita nelle successive pronunce della Corte EDU (cfr. ex multis, in aggiunta a quelle sopra richiamate, Corte EDU, Quarta Sezione, Kiiveri c. Finlandia, 10 maggio 2015, ricorso n. 53753/12; Corte EDU, Quarta Sezione, Häkkä c. Finlandia, 20 maggio 2014, ricorso n. 758/11; Pirttimäki c. Finlandia, 20 maggio 2014, ricorso n. 35232/11). La sentenza Zolotoukhin è peraltro richiamata anche nella pronuncia in commento; in essa, tuttavia, la rilevanza attribuita dalla Grande Camera alla differente finalità perseguita dalla sanzione tributaria rispetto a quella penale, nonché alla diversa declinazione nelle due fattispecie dell’elemento soggettivo – che nel reato penale si configura come volontà fraudolenta – paiono di fatto reintrodurre i medesimi criteri interpretativi valorizzati dalla Corte prima della sentenza Zolotoukhin e, in tale sede, espressamente disattesi e superati. Di converso, risulta evidente l’analogia dei criteri applicati nella sentenza A. e B. c. Norvegia rispetto a quelli individuati nella sentenza Rosenquist (Corte EDU, Quarta Sezione, Rosenquist c. Svezia, 14 settembre 2004, ricorso n. 60619/00), in cui la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per violazione del principio del ne bis in idem in ragione delle differenze sussistenti tra l’illecito penale e quello amministrativo/tributario, sia con riguardo ai rispettivi elementi costitutivi, come disciplinati dalle rispettive norme incriminatrici, sia con riferimento alle finalità sottese alle relative sanzioni.
Si rileva, inoltre, il contrasto tra la sentenza oggetto della presente nota con la precedente giurisprudenza della Corte EDU con riferimento alla rilevanza attribuita dalla Corte al fatto che la determinazione della misura afflittiva in sede penale tenga (o meno) conto della sanzione applicata nel procedimento amministrativo/tributario. Nella sentenza A. e B. c. Norvegia, infatti, la Grande Camera ha sostenuto che tale coordinamento sanzionatorio dovesse ritenersi indicativo dell’unitarietà del sistema punitivo norvegese, di cui la sanzione tributaria e quella penale costituirebbero parti complementari, con conseguente esclusione di un’illecita duplicazione ai sensi dell’art. 4, Protocollo n. 7 alla CEDU. Si rammenta, tuttavia, che la medesima argomentazione era stata utilizzata in chiave difensiva dallo Stato italiano, senza successo, nella causa Grande Stevens, in relazione al quale la Corte ha invece ravvisato una violazione del principio del ne bis in idem (Corte EDU, Grande Stevens e altri c. Italia cit., p. 218).
Le suddette criticità sono ben sintetizzate nella dissenting opinion del Giudice Pinto de Albuquerque, secondo cui, con la sentenza in commento, la Grande Camera avrebbe “deciso di abbandonare il principio fondamentale nella cultura giuridica europea in base a cui nessuno può essere perseguito più di una volta per la medesima condotta (principio di unitarietà dell’azione repressiva)” (traduzione a cura dell’autore).
In ambito nazionale l’interpretazione restrittiva contenuta nella pronuncia A e B c. Norvegia potrebbe corroborare l’orientamento negativo già espresso, ripetutamente, dalla Corte di Cassazione in materia di ne bis in idem, proprio con riferimento agli illeciti tributari puniti sia con la sanzione amministrativa, sia con quella penale. Al riguardo, risulta significativa, ex multis, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 20266 del 15 maggio 2014, pronunciata in relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. In tale sede, i Giudici di legittimità hanno respinto l’eccezione formulata dalla difesa dell’imputato che, richiamando la sentenza Grande Stevens, aveva paventato una violazione del principio del ne bis in idem in quanto l’imputato stesso era già stato condannato nell’ambito del procedimento tributario al pagamento dell’imposta evasa, oltre ad interessi e sanzioni. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “a fronte del processo penale per reati tributari, è pacifico che lo stesso viaggi in parallelo con l’esistenza di un debito tributario da adempiersi, che è cosa diversa dalla sanzione penale”.
A ciò si aggiunga che l’ordinamento nazionale parrebbe soddisfare, almeno potenzialmente, alcuni dei requisiti individuati dalla sentenza A e B c. Norvegia al fine di valutare l’interconnessione tra il procedimento tributario e quello penale, così da escludere l’illecita duplicazione delle misure afflittive irrogate ad esito dei suddetti procedimenti. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, infatti, l’intervenuto pagamento del debito tributario e delle correlate sanzioni, determinati dall’amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di accertamento, opera per alcuni reati tributari come causa di non punibilità ovvero come circostanza attenuante (cfr. art. 13 e 13 bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Sotto il profilo fattuale, inoltre, la connessione tra l’attività accertativa posta in essere ai fini tributari e quella svolta in sede penale potrebbe essere ravvisabile con una certa frequenza; si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui l’azione penale venga avviata a seguito della trasmissione della notizia di reato da parte dei funzionari dell’Agenzia, ex art. 331 c.p.p.
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