Decadenza da agevolazioni fiscali e responsabilità solidale del venditore per imposta di registro

Di Simone Ghinassi -
(Cass.sez.trib., 30 novembre 2016, n. 24400) L’art. 57, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone: “L’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa”. La fattispecie tipica di applicabilità di detta norma è quella di decadenza da agevolazioni fiscali imputabile ad una dichiarazione non veritiera resa dall’acquirente nell’atto soggetto a tassazione od in un suo comportamento successivo all’atto stesso. Non vi è dubbio invero che in tal caso si tratta di imposta “complementare”, in quanto percepita successivamente alla registrazione (pertanto non principale) e non avente funzione. . .