La navigazione senza limiti è riservata ai soli abbonati. Per sottoscrivere l'abbonamento clicca qui.
ENTI NON COMMERCIALI E “AIUTI DI STATO”: LIMITI ALL’OPERATIVITÀ DEL DIRITTO EUROPEO
Di Francesco Farri -
Non costituiscono “aiuti di Stato”, ai sensi del diritto europeo, né l’esenzione IMU per alcuni enti non commerciali nel testo dell’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 applicabile dopo il 2012, né la norma di cui all’art. 149, comma 4 del TUIR. Invece, l’esenzione ICI/IMU così come delineata prima del 2012 non garantiva l’esclusione di “aiuti di Stato” (poiché non escludeva che dell’esenzione ICI potessero godere anche soggetti che svolgevano attività benefica con modalità commerciali), ma la Repubblica Italiana non è tenuta a procedere a recuperi d’imposta data la impossibilità di identificare esattamente i beneficiari di eventuali “aiuti” e la relativa quantificazione. E’ quanto afferma il Tribunale UE con sentenza del 15 settembre 2016, causa T-220/13, rigettando con condanna alle spese tutti i motivi con cui la S.r.l. Montessori aveva impugnato l’ultima decisione della Commissione sul tema (decisione 2013/284/UE).
Anzitutto, ai punti 69-111 della sentenza è stata ribadita la ragionevolezza della decisione della Commissione nella parte in cui ha ritenuto, non già difficile, bensì oggettivamente impossibile per le amministrazioni italiane il recupero degli eventuali importi qualificabili come “aiuti di Stato” in relazione alla disciplina ICI applicabile prima del 2012. Ciò in quanto, per un verso, è risultato assodato che “né le banche dati catastali né le banche dati fiscali consentivano di identificare il tipo di attività (economica o non economica) svolta negli immobili di proprietà degli enti non commerciali, e nemmeno di calcolare oggettivamente l’importo dell’imposta da recuperare” e, per altro verso, non è stata fornita idonea prova che altri possibili procedimenti accertativi (ivi compresa la ispezione in loco) si manifestassero in via generale idonei “per identificare la natura dell’utilizzo dei loro immobili in passato” (punto 108 della sentenza), considerato che non può essere presunta la stabilità di destinazione degli immobili (punto 106 della sentenza). Al riguardo, in particolare, il Tribunale precisa (punto 106 della sentenza) come in sede europea non possa presumersi “che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio (cfr. CGCE, sent. 17.09.2009, causa C-520/07, Commissione/MTU Friedrichshafen, p. 58)”. In altre parole, non vale in sede europea alcuna inversione dell’onere della prova a beneficio dell’ente che voglia procedere al recupero degli aiuti. Di ciò deve tenersi conto anche a livello nazionale, escludendo l’operatività di presunzioni legali almeno in tale àmbito.
Ai punti 128-145 della sentenza, poi, si chiarisce come la nuova regolamentazione dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i del d.lgs. n. 504/1992 e s.m.i., richiamato per l’IMU dall’art. 8, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011), la quale riconosce l’esenzione soltanto laddove le attività benefiche (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto) siano svolte con “modalità non commerciali” (art. 91-bis del d.l. n. 1/2012), sia sufficiente ad escludere la configurabilità di aiuti di Stato rilevanti ai fini dell’ordinamento europeo, anche considerato (punto 138 della sentenza) il principio dell’esenzione pro quota in caso di utilizzo promiscuo dell’immobile (art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e d.m. n. 200/2012). Il Tribunale (punto 137 della sentenza) muove da un’osservazione di carattere generale, secondo cui il problema degli aiuti di Stato non si pone poiché l’esenzione IMU si applica unicamente “a enti che non possono essere considerati ‘imprese’ ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione”, visto che “il regolamento di attuazione esclude espressamente dal campo di applicazione dell’esenzione dall’IMU le attività che, per loro natura, si pongono in concorrenza con quelle di altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro”. Siffatta premessa, di per sé esaustiva, viene completata con riferimento all’àmbito dell’istruzione (punti 139-144 della sentenza) dall’osservazione secondo cui “è irrilevante il fatto che talora gli alunni o i loro genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche, al fine di contribuire in una certa misura ai costi di gestione del sistema“: garantendo il regolamento nazionale che la retta debba coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio, il Tribunale ritiene infatti garantita l’esclusione del carattere economico dell’attività.
Tra i due passaggi in cui si sviluppa questa parte del ragionamento del Tribunale è dato notare un certo salto logico, poiché la coerente conclusione della premessa (punto 137 della sentenza) sarebbe stata l’esclusione tout court dal campo di applicazione degli aiuti di Stato quanto meno delle attività svolte dagli enti non commerciali nel campo dell’istruzione obbligatoria. Invero, vista la netta predominanza nel comparto di un attore pubblico istituzionale che offre il servizio a titolo pressoché gratuito e quindi in una situazione quasi monopolistica (Daniele N., La pubblica istruzione, Milano 2001), tale settore non può essere considerato in Italia un “mercato aperto alla concorrenza (importazione o esportazione di beni o prestazione di servizi transnazionali)” (causa T-298/97, Alzetta, punti 93 ss.; in senso analogo CGCE, sent. 1 luglio 2008, causa C-49/07, punto 28). Da ciò consegue che l’esclusione dal campo applicativo della normativa europea in materia di aiuti di Stato dovrebbe risultare automatica (come peraltro già in più occasioni riconosciuto dalla Commissione: 8 agosto 2006, 14 novembre 2006, 19 dicembre 2008, 15 febbraio 2010), poiché difetta uno dei requisiti richiesti dall’articolo 107 TFUE affinché una misura selettiva incidente sul bilancio dello Stato sia considerata “aiuto di Stato”, ossia la circostanza che essa incida sugli scambi tra Stati membri e falsi o minacci di falsare la concorrenza imprenditoriale. E ciò risulta a maggior ragione evidente per le scuole che abbiano ottenuto la qualifica di paritarie ai sensi dell’art. 33 Cost.: esse, infatti, sono a tutti gli effetti inserite nel “sistema nazionale di istruzione” (art. 1, comma 1 della l. n. 62/2000: Giovannelli M., IMU ed Europa, in Iustitia, 2013, 82), con la conseguenza che non ricorre il presupposto (estraneità rispetto al sistema nazionale di istruzione) in corrispondenza del quale il criterio della economicità del servizio può in astratto divenire rilevante secondo CGCE, sent. 11 settembre 2007, causa C-318/05, punti 71-72. Va sottolineato come, sulla questione, la decisione della Commissione non abbia potuto svolgere gli opportuni approfondimenti per sostanziale difetto di attività difensiva da parte della Repubblica Italiana (punto 132 della decisione della Commissione). Talché rimane aperto il campo alla dimostrazione che, almeno in alcuni dei comparti di attività benefiche cui si riferisce l’esenzione ICI/IMU (punto 134 della decisione della Commissione), non sussistono i presupposti applicativi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, così come il campo rimane aperto alla dimostrazione della ricorrenza di motivi di esonero dalla relativa applicazione ai sensi del comma 2 dell’art. 106 o dei commi 2 e 3 dell’art. 107 TFUE (sui quali la Repubblica non ha svolto adeguata istruttoria, come chiarito ai punti 143-150 della decisione della Commissione).
Infine, ai punti 112-127 della sentenza in commento, il Tribunale conferma che non può considerarsi aiuto di Stato la previsione dell’ultimo comma dell’art. 149 del TUIR, secondo cui gli enti ecclesiastici riconosciuti e le associazioni sportive dilettantistiche sono sempre considerati ai fini fiscali come enti non commerciali e non possono trasformarsi in enti commerciali anche se le attività commerciali divengono prevalente su quelle istituzionali. In realtà, pur pervenendo alla giusta conclusione, il Tribunale non sembra cogliere esattamente il punto: l’indagine sulla compatibilità dell’art. 149, comma 4 del TUIR con il divieto di aiuti avrebbe, infatti, dovuto prendere le mosse dall’esame delle conseguenze che la norma in questione comporta e dalla verifica della riconducibilità o meno di esse alla nozione di “aiuto di Stato”. Fermo restando che la normativa sugli aiuti di Stato si disinteressa per definizione delle attività non imprenditoriali, l’unica conseguenza che la norma determina è quella per cui, per dette tipologie di enti, l’attività di impresa verrà sempre assoggettata a imposizione (al netto di norme specifiche per casi particolari e indipendenti dall’art. 149, come ad es. art. 148 del TUIR) sulla base delle regole valevoli per gli imprenditori individuali e le società di persone (artt. 143 e 144 TUIR) e non sulla base delle regole valevoli per le società di capitali (art. 81 TUIR). In ciò si traduce, in definitiva e come del resto afferma l’ultimo capoverso del par. 1.3. della circolare n. 124/E/1998 (il cui contenuto il Tribunale e la Commissione mostrano di aver frainteso), l’impossibilità di riqualificazione in enti commerciali disposta per alcune tipologie di enti dall’art. 149, comma 4 del TUIR. In questo quadro, pare da escludere la stessa configurabilità di un “vantaggio” selettivo rilevante ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. Invero, le due modalità di determinazione del reddito di impresa si differenziano da un punto di vista sostanziale (l’unico rilevante in questa sede) essenzialmente perché solo nel primo caso possono distinguersi beni relativi all’impresa da beni a essa estranei (assoggettati a imposizione sulla base delle altre categorie del Titolo I del TUIR) e perché alcune componenti reddituali (in particolare, plusvalenze, dividendi, interessi) sono disciplinate diversamente. Sennonché, per il primo aspetto la differenza di trattamento non può comunque essere considerata rilevante ai fini europei (poiché la normativa sugli aiuti di Stato non si occupa delle attività non imprenditoriali e, conseguentemente, non è interessata al trattamento delle componenti reddituali non riferibili all’attività d’impresa) e, per il secondo aspetto (ma per la verità anche per il primo, vista l’indeducibilità dei costi dei beni non relativi all’impresa), non è possibile formulare un giudizio generale secondo cui una disciplina sarebbe sempre e in astratto più vantaggiosa dell’altra (ad esempio, alle plusvalenze degli enti non commerciali, tassate in base al titolo I del TUIR, si applica una esenzione del 60%, deteriore rispetto alla esenzione applicabile alle società di capitali, che può essere del 95%). A ciò si aggiunga che, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la qualificazione tributaria è oggetto di specifiche previsioni di un Trattato Internazionale concluso dall’Italia con uno Stato extra-UE prima della nascita dalla Comunità Europea e comunque prima della definizione nei termini attuali della competenza europea in materia di aiuti di Stato (art. 29, comma 2, lett. h del Concordato Lateranense del 1929, riversato con minimi aggiustamenti dall’art. 7 degli Accordi di Villa Madama del 1984), talché tale qualificazione e le conseguenze che direttamente ne derivano, come l’art. 149, comma 4 del TUIR, prevalgono sul diritto europeo ai sensi dello stesso art. 351 TFUE.
A prescindere da ciò, va poi osservato che la previsione, per determinate categorie di operatori, di un carico fiscale minore nei settori impositivi (come l’imposizione diretta, di cui si discute) ove non sia previsto il giuridico ribaltamento dell’onere tributario su altri soggetti non si presta a tradursi di per sé in un “aiuto di Stato” precluso dall’art. 107 TFUE. Per sostenere l’astratta configurabilità di tale fattispecie, invero, dovrebbe preliminarmente dimostrarsi che il minor onere fiscale in capo a una certa categoria di operatori sia idoneo a dar vita a economie di scala che permettano ad essa di offrire beni e servizi a prezzi minori rispetto al mercato: altrimenti, infatti, tale minor onere fiscale non si presta a incidere in modo giuridicamente rilevante sul costo del servizio/bene, ma unicamente sul margine di guadagno del prestatore/cedente che, come tale, nessun rilievo riveste sul piano della concorrenza e, così, degli “aiuti di Stato”. Quanto appena osservato vale, in particolare, anche per la disposizione agevolativa di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601/1973, che neppure astrattamente si presta ad incidere sulla concorrenza a meno che non venga dimostrata da parte dell’ente accertatore una (improbabile) traduzione di essa in economie di scala. Occorre, dunque, affrontare il problema degli “aiuti di Stato” con il giusto rigore giuridico e guardarsi da quell’abuso del relativo concetto in cui incorre chi rinviene presunte discriminazioni e violazioni della concorrenza in ogni differenza di trattamento tra diverse realtà soggettive.
A ciò deve aggiungersi un’ultima considerazione. Nell’ordinamento costituzionale italiano, il principio di capacità contributiva che regge il comparto impositivo quale estrinsecazione del principio di uguaglianza si sostanzia in un sistema di vera e propria “contabilità sociale” che non può limitarsi alla contabilità della pubblica amministrazione, ma deve necessariamente guardare e valorizzare il ruolo di quei corpi che il patto fondamentale ha riconosciuto come stabilmente funzionali alla gestione a livello autonomo di esigenze fondamentali della persona, tra cui una certa parte degli enti non commerciali (per approfondimenti Farri F., Punti fermi e profili di irrazionalità nel regime fiscale della famiglia, in questa Rivista, parr. 2-3). Da ciò deriva l’esigenza di valorizzare il ruolo sociale dei corpi sociali in termini di “diritto al non intervento fiscale dello Stato per permettere di assolvere – laddove è possibile – innanzitutto autonomamente (ovvero con risorse proprie) i compiti di rilievo sociale” di tali entità, in un’ottica di “fiscalità compensativa” (così Antonini L., Sussidiarietà fiscale, Milano 2005, 137; vedasi sul punto anche Scalinci C., Il tributo senza soggetto, Padova 2011, 176-180). Ciò non è garantito negli stessi termini a livello europeo, laddove la combinazione di una lettura particolarmente estensiva del concetto di “impresa” e di una lettura restrittiva dell’art. 106, comma 2 TFUE può generare un conflitto con le esigenze poste dalla portata dei principii di uguaglianza e capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano. In casi del genere, tuttavia, è l’impostazione costituzionale nazionale a dover prevalere, poiché la materia attiene ai principi supremi dell’ordinamento (Gallo F., Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rass. trib., 2006, 410; Id., I principi di diritto tributario: problemi attuali, in Rass. trib., 2008, par. 2; Corte Cost., sentt. nn. 223/2012 e 116/2013) e, come tale, prevale su regolamentazioni europee confliggenti (sui cd. controlimiti cfr., tra le molte, Corte Cost., n. 232/1989, n. 73/2001; in dottrina, per tutti, Cartabia M., Principi inviolabili e integrazione europea, Milano 1995, 6-11 e 176-221).
Occorre, quindi, chiarire che la normativa europea in tema di “aiuti di Stato” non può essere utilizzata come grimaldello per attrarre alla competenza UE materie che gli Stati hanno deciso di non attribuire ad essa (come l’imposizione diretta o a maggior ragione la finanza locale: cfr. artt. 113 e 115 TFUE), né per bypassare principi supremi dell’ordinamento nazionale come quello di capacità contributiva in tutte le sue dimensioni, ivi compresa quella della necessità di una fiscalità compensativa per gli enti che, nel contesto nazionale, si accollino stabilmente la gestione di esigenze sociali primarie ed essenziali della cui soddisfazione, in carenza di operatori autorganizzati, dovrebbero farsi carico le pubbliche amministrazioni.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.