Il rimborso delle spese della fase del reclamo nell’ipotesi di accoglimento delle richieste del contribuente

Di Melo Martella -
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, nonostante la mancanza di una espressa previsione normativa contenuta negli artt. 15 e 17-bis, D.lgs. n. 546/1992, riconosce l’interesse del contribuente alla costituzione in giudizio per ottenere il rimborso degli oneri sostenuti nella fase del reclamo, che si è conclusa con l’accoglimento dell’istanza. Dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell’annullamento del provvedimento impositivo impugnato, i giudici hanno condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese per la difesa tecnica, inclusa la maggiorazione del 50% prevista dall’art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. 546/1992. The Provinci. . .