DEPOSITO DI COPIA DELL’APPELLO IN CTP: ULTIMO DUBBIO RISOLTO DALLA CORTE COSTITUZIONALE

DiFrancesco FarriFrancesco Farri -
Con sentenza n. 121 depositata il 30 maggio 2015, la Corte Costituzionale ha deciso su quello che, probabilmente, rappresentava l’unico problema rimasto aperto in relazione all’obbligo di deposito di copia del ricorso in appello presso la segreteria del giudice a quo, a pena di inammissibilità dell’appello stesso. La norma, introdotta nel corpo del comma 2 dell’art. 53 da parte dell’art. 3-bis del d.l. 30.09.2005, n. 203, si applicava ove l’appellante avesse notificato l’atto di appello ai sensi dell’art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992 (ossia a mezzo raccomandata o presentazione presso l’ufficio protocollo dell’ente impositore) e non invece nei casi di notifica ai se. . .