Quando la c.d. cessione “spezzatino” non è soggetta ad imposta di registro

Redazione
(Corte di Cassazione, Sezione V civile, sentenza n. 9575 dell’11 maggio 2016) Con l’interessante pronuncia in commento, la Suprema Corte si è espressa in merito alla possibilità di “riqualificare” la cessione di singoli beni aziendali a favore dello stesso acquirente come “vendita frazionata di azienda” (c.d. cessione “spezzatino”). Com’è noto, la cessione di beni strumentali sconta l’IVA, mentre, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non sono considerate cessioni di beni (e, quindi, risultano escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA) le cessioni “che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda”. La cessione d’azie. . .