LA “PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO” NEI REATI TRIBUTARI

Di IVO CARACCIOLI -
art. 131 bis c.p.p. Con il nuovo istituto della “particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 16/3/2015 n. 28, si prevede la non punibilità per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena quando “per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo,valutate ai sensi dell’art. 133 c.1 c.p. ,l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Sull’interpretazione di tale nuova figura, che sta dando luogo in sede pratica a notevoli aspettative e problematiche,si sono pronuncia due sentenz. . .