Onus probandi e impugnazione-merito: no a «consulenze o indagini tecniche d’ufficio» ”al buio”

Redazione
Cass., sez. V-trib., sentenza 13 gennaio 2016, n. 404 Con la sentenza 13 gennaio 2016, n. 404, la sezione tributaria della Cassazione ribadisce che «il giudice di merito, ove ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo e deve quantificare la corretta pretesa dell’amministrazione» (giudizio di impugnazione-merito), chiarendo che la Commissione può e deve farlo «sempre nei limiti tracciati dalle parti» – «ovverosia in base al principio “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet“, di cui è espressione l’art. 115 c.p.c.» (cfr., altresì, Cass., sez. V-trib., sent. 28 novembre 2014, n. 2. . .