L’irragionevole regime transitorio del cd. nuovo redditometro

Redazione
Cass., sez. VI-T, ord. 6 novembre 2015, n. 22744 Con ordinanza 6 novembre 2015, n. 22744, la Cassazione conferma il proprio orientamento per l’inapplicabilità del cd. nuovo redditometro [ex d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e d.m. 24.12.2012] ai periodi d’imposta antecedenti al 2010 (o per l’applicabilità a quelli «successivi al 2009») – semplicemente – poiché così sarebbe prescritto dalla relativa specifica disciplina transitoria (art. 22, d.l. 78/2010) dinanzi alla quale «recede» il «diritto intertemporale». Come già in precedenza (cfr., Cass., sez. civ. V-trib., sentenza 6 ottobre 2014, n. 21041), la Corte ribadisce la natur. . .