IL CONTRADDITTORIO IN SEDE DI CONTROLLO FORMALE

Redazione
(Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-11-2015, n. 22489) La sentenza 22489 del 2015 contiene alcune puntualizzazioni piuttosto rilevanti in ordine alla disciplina del controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973. La prina di tali statuizioni attiene alla rilevanza del contraddittorio nel complessivo procedimento delineato da tale norma. In modo assai condivisibile la Corte qualifica la “interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo” come “necessaria”. Il che significa, che la mancanza di tale interlocuzione determina l’invalidità della successiva iscrizione a ruolo. Il contraddittorio – la cui necessità e previetà l. . .