L’assenza di alternatività nella scelta imprenditoriale rende deducibili i costi black list

Di Giorgio Beretta -
(Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza del 13 aprile 2016, n. 2196) Come noto, la Legge di stabilità 2016 (L., 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 142, lett. a) ha rimosso, a far data dal 1° gennaio 2016, le limitazioni alla deducibilità dei cd. costi “black list” previste per le imprese residenti dai commi 10-12-bis dell’art. 110 TUIR. Conseguentemente, per i periodi di imposta dal 2016 in poi le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Paesi “black list” divengono deducibili secondo le ordinarie regole, ovvero a condizione che siano soddisfatti i requisiti di effettività, inerenza, . . .