La tassazione delle donazioni indirette e l’animus donandi che non si trova: brevi riflessioni sui poteri presuntivi dell’Erario (mancanti) in materia di atti gratuiti

Di Silvio Rivetti -
Abstract L’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990, Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, statuisce che anche le donazioni indirette sono da sottoporre a tassazione; e la sezione tributaria della Corte di Cassazione tende ad applicare la norma in esame in termini estremamente ampi, presumendo che ogni tipo di arricchimento gratuito indiretto, disposto a favore di terzi, sia connotato da animus donandi e come tale sia da gravarsi d’imposta. Il presente contributo, avvalendosi anche dello spunto offerto da un recente arresto di Cassazione civile, intende suggerire una lettura critica dell’orientamento giurisprudenzial-tributario citato, che pare essersi consolidato pi. . .