La navigazione senza limiti è riservata ai soli abbonati. Per sottoscrivere l'abbonamento clicca qui.
Le “entità ibride” tra soggettività passiva convenzionale, utilizzi abusivo/elusivi e transparent entity clause del “Modello OCSE”.
Di Federica Famà -
Abstract
L’articolo esamina le questioni problematiche relative all’imposizione internazionale delle entità ibride, alla luce anche delle novità introdotte con il Progetto BEPS e le ultime modifiche del Modello OCSE di Convenzione fiscale.
The role of “hybrid entities” between tax treaty access, mismatch arrangements and the “OECD Model” transparent entity clause. – The article evaluates the main problems related to the international taxation of hybrid entities and further analyses the provisions introduced in the OECD Model Convention during its updating process in 2017, which occurred on the basis of the principles enclosed in the BEPS Project.
Sommario:1. Il ruolo degli ibridi nelle operazioni di pianificazione fiscale aggressiva. – 2. Ragioni e effetti dei disallineamenti da ibridi nel contesto convenzionale. – 3. Le soluzioni offerte nel Partnership Report e nel Progetto BEPS. – 4. La nuova transparent entity clause (art. 1, par. 2, Modello OCSE) e l’estensione del source-follow-residence principle a tutte le entità ibride. – 5. La necessità di una clausola di salvaguardia (art. 1, par. 3, Modello OCSE) e le modifiche apportate agli artt. 23A e 23B – 6. L’introduzione di nuove disposizioni per mezzo della Convenzione Multilaterale e i dubbi interpretativi che pongono.
1. Nel contesto di una sempre crescente attenzione per i fenomeni di doppia non imposizione, si è posto – diventando uno tra i principali temi affrontati nello studio delle Convenzioni contro le doppie imposizioni – il problema dei c.d. “ibridi”, termine con cui si indica, in generale, qualsiasi entità o strumento finanziario qualificato fiscalmente in maniera antinomica in due o più giurisdizioni. Per tale caratteristica, gli ibridi si prestano facilmente a un uso di tipo abusivo, consentendo di sfruttare, da un lato, le diversità di trattamento fiscale esistenti nei singoli ordinamenti nazionali e, dall’altro, la carenza di disposizioni ad hoc nelle Convenzioni bilaterali per determinare fenomeni di “doppia non imposizione” o di “differimento” sine die della tassazione.
Il problema è stato di recente affrontato nell’ambito del Progetto BEPS e, in particolare, nell’Action 2 – Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements (per una compiuta disamina, Parada, Double Non-taxation and the Use of Hybrid Entities: An Alternative Approach in the New Era of Beps, Alphen aan den Rijn, 2018), di cui si analizzeranno nel prosieguo le soluzione prospettate con particolare riferimento alle “entità ibride”, quali sono le partnership, i trust, le check-the-box entities, et similia.
2. Dal punto di vista convenzionale, l’utilizzo delle entità ibride per finalità abusivo/elusive è ascrivibile a due circostanze.
La prima è da ricercare nell’art. 1 del Modello Ocse, il quale delimita la sfera applicativa delle Convenzioni fiscali stesse alle “persone che sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti”: affinché le Convenzioni possano dirsi applicabili a un soggetto è, dunque, necessario che questo si qualifichi come “persona” in senso convenzionale, ossia – in base a quanto rispettivamente disposto ai successivi artt. 3 e 4 – che sia una “…persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone…” e sia residente in senso convenzionale in uno degli Stati contraenti, con assoggettamento a tassazione illimitata in ragione della sua residenza (c.d. worldwide taxation o full tax liability). Poiché, di norma, le entità ibride sono fiscalmente trasparenti in un Paese e autonomi soggetti passivi d’imposta nell’altro Paese interessato, la soggettività ai fini convenzionali non può essere determinata con certezza, ben potendo esistere soltanto in uno dei due Stati contraenti.
La seconda si ricollega alle norme di distribuzione (artt. 6-22), le quali – una volta individuato il diritto di ognuno degli Stati contraenti a esercitare la propria potestà impositiva – nulla dispongono rispetto ai principi che l’imposizione deve seguire: più precisamente, nonostante la loro applicazione presupponga un collegamento effettivo tra i redditi cui le norme fanno riferimento e i soggetti che ne richiedano l’applicazione, le norme di distribuzione non individuano in maniera specifica il soggetto passivo al quale tali redditi devono essere attribuiti, né forniscono una definizione convenzionale dei termini “paid to” o “derived by”, così che gli Stati, nel momento in cui sono chiamati ad applicare le Convenzioni, non possono che rifarsi ai criteri previsti dai propri ordinamenti interni. Senza peraltro considerare che una corretta applicazione delle Convenzioni può essere ostacolata dalla presenza di “conflitti di attribuzione”, che si determinano quando in una giurisdizione i redditi vengono attribuiti all’entità ibrida e nell’altra ai suoi membri (per un’analisi delle questioni esposte, condotta con particolare riferimento al trust, si vedano Danon, Conflicts of attribution of income involving trusts under the OECD Model Convention: the possible impact of the OECD Partnership Report, in Intertax, 2004 (vol. 32), n. 5, pag. 210 e Brabazon, International Taxation of Trust income: principles, planning and design, Cambridge, 2019).
Ad esempio, nel caso di una partnership opaca nello Stato di residenza (Stato R) e trasparente nello Stato della fonte (Stato F) è possibile che si verifichi una parziale doppia imposizione. Infatti, lo Stato F – poiché reputa la partnership trasparente – potrebbe contestare la soggettività convenzionale della stessa, sostenendo che, in base al suo diritto interno, le somme non sono “pagate a” un soggetto residente nello Stato R e negando, quindi, di essere tenuto a ridurre il prelievo alla fonte. Al tempo stesso, però, lo Stato R, riconoscendo la soggettività convenzionale della partnership, garantirà a questa un credito o un’esenzione per le imposte assolte all’estero in misura pari al prelievo massimo consentito dalla Convenzione.
Ancora, nel caso di un trust considerato trasparente nel suo Stato di residenza R, dotato di un beneficiario residente nello Stato B, ove è qualificato quale autonomo soggetto passivo, e percettore di redditi provenienti da un soggetto residente nello Stato F, dove sono assoggettati a una ritenuta alla fonte ridotta o nulla, è possibile che si determini una “doppia non imposizione”, poiché nessuno dei due Stati eserciterà la propria potestà impositiva, attribuendo tali redditi a un soggetto non residente sul loro territorio. Infatti, nella prospettiva dello Stato R, il reddito derivante dallo Stato F viene direttamente attribuito ai beneficiari e lì tassato, mentre nella prospettiva dello Stato B il reddito fluisce dallo Stato F al trust, dove è tassato, per poi essere distribuito ai beneficiari.
3. Un primo tentativo di porre rimedio a tali problematiche è stato attuato con la pubblicazione del Partnership Report (1999), ove è stato elaborato il c.d. source-follow-residence principle. In forza di tale principio, è richiesto allo Stato F di considerare il reddito come se fosse “pagato a” un soggetto residente nello Stato R, qualora, sulla base della disciplina interna di quest’ultimo, il reddito sia attribuito al soggetto che invoca l’applicazione della Convenzione; e ciò indipendentemente dal fatto che, sulla base della disciplina interna dello Stato F, il richiedente non possa essere considerato quale soggetto passivo dell’imposizione rispetto a quel determinato reddito (cfr. OECD, The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Parigi, 1999). Il richiamato Report mira, in sostanza, ad armonizzare il trattamento fiscale internazionale delle partnership, imponendo allo Stato F di conformarsi ai criteri attributivi previsti dallo Stato R, non allo scopo di determinare il soggetto o l’evento che il primo può tassare, ma al mero fine di individuare i soggetti legittimati a fruire dei benefici convenzionali.
Le soluzioni ivi prospettate, che sono state successivamente implementate nel Commentario al “Modello OCSE”, contestualizzano e codificano, con riferimento alle sole partnership, la corretta interpretazione dei termini “pagato a” e “derivato da”, definendo, almeno dal punto di vista della doppia imposizione, numerose situazioni di conflitto. Riprendendo il primo esempio fatto nel paragrafo 2, dato che lo Stato R attribuisce i redditi derivanti dallo Stato F alla partnership ivi residente, lo Stato F – dovendo adeguarsi ai criteri attributivi dello Stato R – sarà tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte conforme a quanto previsto dalla Convenzione vigente con lo Stato R; al contempo, lo Stato R dovrà riconoscere alla partnership un credito o un’esenzione in misura pari al prelievo effettuato dallo Stato F, poiché avvenuto in conformità a quanto previsto dalla Convenzione.
Una parte della dottrina tributaria internazionale ha sostenuto fortemente la tesi della estensibilità del source-follow-residence principle alle altre entità ibride (cfr. Danon, Conflicts of attribution of income involving trusts under the OECD Model Convention: the possible impact of the OECD Partnership Report, cit.), ma tale tesi ha trovato un ostacolo nel wording del Commentario, ove sono menzionate soltanto le partnership.
L’individuazione di una soluzione che evitasse lo sfruttamento dei conflitti di attribuzione per determinare una “doppia non imposizione” anche per le altre entità ibride si è avuta nell’ambito del Progetto BEPS, e in particolare nell’Action 2 (cfr. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 – Final Report, Parigi, 2015 – c.d. Hybrid Report), ove il contrasto ai disallineamenti da ibridi, sia diretti sia indiretti, è stato affrontato sia indirizzando agli Stati una serie di raccomandazioni specifiche, sia proponendo alcune modifiche al testo del “Modello OCSE” di Convenzione fiscale.
Con riguardo alle raccomandazioni, la cui disamina non è oggetto del presente contributo, è sufficiente osservare che il loro ambito di applicazione ha confini ristretti rispetto al problema, risultando sostanzialmente inidonee a prevenire l’ampio ventaglio delle strategie di pianificazione fiscale aggressiva attuate tramite le entità ibride.
In ispecie, avendo a oggetto unicamente casi di doppia deduzione (D/D) o di deduzione/non inclusione (D/NI), le raccomandazioni presuppongono quale condizione necessaria che almeno uno dei soggetti coinvolti abbia dedotto i redditi considerati. Ma – come si è visto nel secondo esempio del paragrafo 2 – nel caso di entità ibride una “doppia non imposizione” può determinarsi anche in mancanza di una deduzione: è sufficiente infatti che, a prescindere dal fatto che sia stato dedotto o meno, il reddito derivante da un soggetto estero residente nello Stato F sia assoggettato a una ritenuta alla fonte ridotta o nulla e, poi, sfugga a un’imposizione effettiva sia nello Stato di residenza dell’entità ibrida (Stato R) sia nello Stato di residenza del beneficiario (Stato B).
Il risultato illustrato potrebbe essere meglio qualificato come “doppia non inclusione”, poiché – indipendentemente, lo si ripete, dall’esistenza o meno di una deduzione – la “doppia non imposizione” è determinata dalla mancata inclusione delle relative somme tra i redditi tassabili in capo sia all’entità ibrida sia ai suoi membri.
4. Passando alle modifiche al “Modello OCSE” di Convenzione fiscale implementate in occasione dell’aggiornamento del 2017, è di particolare interesse l’introduzione della c.d. transparent entity clause (Art. 1, par. 2), per mezzo della quale si è tentato di stabilire un coordinamento tra le discipline nazionali idoneo a prevenire tanto i problemi di soggettività convenzionale quanto quelli relativi ai conflitti di attribuzione.
La nuova disposizione mira a estendere il source-follow-residence principle alle “entità ibride” diverse dalle partnership, prevedendo che, ai fini dei trattati fiscali, i redditi derivanti o veicolati da un’entità considerata trasparente in una giurisdizione, anche solo parzialmente, sono trattati come redditi di un soggetto residente di uno Stato contraente nella misura in cui detto Stato li attribuisca ai fini dell’imposizione a tale soggetto.
Viene, in particolare, delineato un percorso in tre fasi. Nella prima, lo Stato della fonte – chiamato ad applicare la Convenzione – identifica il reddito derivante o veicolato da un’entità ibrida, in forza della propria disciplina interna. Nella seconda, il medesimo Stato verifica se uno dei due ordinamenti qualifica tale entità come fiscalmente trasparente, facendo riferimento alla propria disciplina interna e, separatamente, a quella dell’altro Stato contraente. Nella terza fase, se è così, esso verifica se lo Stato di residenza del soggetto che richiede l’applicazione della Convenzione attribuisca allo stesso i redditi prodotti dall’entità ibrida, facendo riferimento – indipendentemente dalla disciplina che ha consentito di rispondere affermativamente al punto precedente – unicamente alla disciplina interna a detto Stato. Da ciò consegue che nel conflitto tra opacità e trasparenza prevale la qualificazione giuridica riservata all’entità ibrida dallo Stato di residenza del soggetto che richiede l’applicazione della Convenzione.
Come chiosato anche nel Commentario, la disposizione recata dalla nuova clausola va interpretata nel senso di ricomprendere qualsiasi reddito derivante o veicolato da un’entità trasparente, indipendentemente dal soggetto al quale tale reddito viene attribuito a livello interno e dal fatto che l’entità ibrida sia o meno dotata di personalità giuridica o sia qualificabile come “persona” in senso convenzionale. Non è richiesto che l’entità ibrida si trovi in uno dei due Stati contraenti, essendo sufficiente che uno di loro la consideri totalmente o parzialmente trasparente e che i redditi da essa prodotti siano attribuiti a un soggetto residente sul loro territorio. La nuova disposizione non garantisce che i soggetti così identificati siano necessariamente anche i beneficiari effettivi dei redditi considerati: se, ad esempio, i redditi fossero percepiti da una partnership in veste di agente o mandatario di un soggetto diverso dai partner, il fatto che le somme possano essere considerate come reddito di un soggetto residente in uno Stato contraente non impedirebbe allo Stato della fonte di disconoscere l’applicabilità delle Convenzione, sul presupposto che né la partnership né i partner siano i beneficial owner dei redditi. L’applicazione dell’art. 1, par. 2, ha valore solo ai fini convenzionali e, dunque, non implica una modifica delle discipline interne ai singoli Stati relativamente alle disposizioni riguardanti sia la qualifica degli enti sia l’attribuzione dei redditi.
5. La disciplina disposta dall’art. 1, par. 2, è completata da una saving clause (art. 1, par. 3) e dalle modifiche apportate agli artt. 23A e 23B.
Il nuovo art. 1, par. 3 – nel garantire agli Stati contraenti il diritto di tassare illimitatamente i redditi attribuiti ai propri residenti – delimita il funzionamento della disposizione recata dal paragrafo 2, così da prevenire possibili dubbi interpretativi nel caso in cui entrambi gli Stati contraenti dovessero agire simultaneamente sia come Stato della fonte sia come Stato della residenza. Ciò, ad esempio, si verifica quando un soggetto residente nello Stato F corrisponde dividendi ad un trust localizzato nello Stato R, il quale lo reputa trasparente e attribuisce i redditi prodotti dal trust ai suoi beneficiari, uno dei quali sia a sua volta residente nello Stato F: in base alla disposizione in esame, indipendentemente dal fatto che l’imposizione del beneficiario avvenga in base alla Convenzione, poiché lo Stato F è tenuto ad adeguarsi ai criteri attributivi dello Stato R e poiché è un soggetto residente dello Stato F, il beneficiario non fruirà dell’applicazione delle aliquote convenzionali, ma sarà assoggettato a tassazione in maniera ordinaria.
Se l’applicazione combinata dei paragrafi 2 e 3 determina una doppia imposizione, si pone rimedio con gli strumenti di double taxation relief (Artt. 23A e 23B): agli Stati contraenti viene richiesto di riconoscere un credito d’imposta o un’esenzione per le imposte assolte all’estero nella misura in cui (i) l’altro Stato contraente abbia attuato un prelievo conforme alla Convenzione bilaterale e (ii) tale prelievo non sia stato effettuato unicamente sulla base della residenza del soggetto passivo (e, dunque, nei due casi, alternativi, in cui lo Stato abbia esercitato la propria potestà impositiva perché è ivi localizzata la fonte del reddito o è ivi localizzata una stabile organizzazione).
Quest’ultimo punto genera nuove perplessità rispetto al caso di entità ibride e di rapporti triangolari, poiché, qualora l’entità sia considerata opaca nello Stato di residenza e trasparente nello Stato di residenza dei beneficiari, nessuno di questi sarà tenuto a riconoscere un credito o un’esenzione per il prelievo subito nell’altro Stato, a meno che non sia ivi localizzata anche la fonte del reddito.
6. Le nuove disposizioni introdotte nel Modello OCSE sono parte integrante anche della Convenzione Multilaterale, siglata il 7 giungo 2017 ed entrata in vigore il 1 luglio 2018, la quale – a fronte di 94 adesioni – è stata ratificata solo da 52 Paesi: l’Italia è tra i Paesi che hanno aderito ma non hanno ancora proceduto alla ratifica.
Le misure illustrate costituiscono i primi interventi con cui si è tentato di affrontare in maniera coerente e sistematica i problemi generati dai disallineamenti da ibridi, ancorché permangano ancora numerosi dubbi interpretativi.
Fra le altre, è ancora aperta la questione relativa all’interazione dell’art. 1, par. 2, con il requisito del beneficiario effettivo, non essendo chiaro se questo costituisca un presupposto per l’applicazione della transparent entity clause o se, invece, la qualità di beneficial owner vada verificata in un momento successivo. Le soluzioni esegetiche sul campo sono sostanzialmente due: la prima è nel senso di un’applicazione separata e anteriore della clausola del beneficiario effettivo, argomentandosi che la sussistenza fattuale di tale requisito va determinata dallo Stato della fonte sulla base dei propri criteri qualificativi e attributivi, senza che questi siano influenzati dai principi appartenenti ad un’altra giurisdizione; la seconda è, invece, nel senso opposto di una verifica postuma del requisito del beneficiario effettivo, che ricade sui soggetti individuati per mezzo dell’art. 1, par. 2 (per un approfondimento sulle due tesi in Bulletin for International Taxation, 2017 (vol. 71), n. 9). Fra le due, si reputa preferibile la seconda interpretazione, in quanto l’art. 1, par. 2, riguarda non solo l’individuazione del soggetto che ha diritto a beneficiare delle disposizioni convenzionali, ma sovente anche l’applicabilità stessa della Convenzione: non sembra, dunque, possibile affermare che la verifica del requisito della beneficial ownership possa avvenire in un momento antecedente all’applicazione dell’art. 1, par. 2, posto che uno degli Stati contraenti potrebbe non considerare – ancora – il soggetto “verificato” come legittimato all’applicazione della Convenzione fiscale
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Bergedhal, Hybrid entities and the OECD Model (2017): The end of the road?, in Bulletin for international taxation, 2018 (vol. 72), n. 7, pubblicato online 8 giugno 2018
Brabazon, International Taxation of Trust income: principles, planning and design, in Cambridge Tax Law Series, Cambridge, 2019
Brabazon, BEPS Action 2: Trusts as Hybrid Entities, in British Tax Review, 2018, No. 2, pubblicato online 21 giugno 2018
Danon, Conflicts of attribution of income involving trusts under the OECD Model Convention: the possible impact of the OECD Partnership Report, in Intertax, 2004 (vol. 32), n. 5, 210
Garbarino – Turina, Il Progetto BEPS e gli “Hybrid Mismatch Arrangement”: un esame del relativo “Deliverable”, in Fiscalità e Commercio Internazionale, 5/2015, 20
Giusti, La fiscalità dei trust nella dimensione internazionale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 4/2019, 504
Kahlenberg, Hybrid Entities: Problems Arising from the Attribution of Income Through Withholding Tax Relief – Can Specific Domestic Provisions be a Suitable Solution Concept?, in Intertax, 2016 (vol. 44), n. 2, 146
Karaianov, The ATAD 2 Anti-Hybrid Rules versus EU Member State Tax Treaties with third States: is override possibile?, in European Taxation, 2019 (vol. 59), n. 2/3, pubblicato online 28 gennaio 2019
Nikolakakis et Al., Some Reflections on the Proposed Revisions to the OECD Model and Commentaries, and on the Multilateral Instrument, with Respect to Fiscally Transparent Entities – Part. 1, in Bulletin for International Taxation, 2017 (vol. 71), n. 9, pubblicato online 14 agosto 2017
Nikolakakis et Al., Some Reflections on the Proposed Revisions to the OECD Model and Commentaries, and on the Multilateral Instrument, with Respect to Fiscally Transparent Entities – Part. 2, in Bulletin for International Taxation, 2017 (vol. 71), n. 10, pubblicato online 14 settembre 2017
Parada, Double Non-taxation and the Use of Hybrid Entities: An Alternative Approach in the New Era of Beps, in Series on International Taxation (vol. 66), Alphen aan den Rijn, 2018
Parada, Hybrid Entity Mismatches and the International Trend of Matching Tax Outcomes: A Critical Approach, in Intertax, 2018 (vol. 46), n. 12, pubblicato online 1 dicembre 2018
Verhoog – Breuer, Hybrid Entity Issues in a Tax Treaty Context: OECD Approach versus Actual Tax Treaties, in Intertax, 2016 (vol. 44), n. 8-9, 684
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
Questo sito utilizza cookies tecnici funzionali all'esperienza di navigazione e cookies, anche di terze parti, per offrirti servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni dei suddetti cookies clicca il pulsante "informativa estesa". Se accetti cliccando su "Accetta e continua" acconsenti all'uso dei cookie.