La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25219 dell’11 ottobre 2018 (di seguito, la “Sentenza”) ci offre l’occasione per analizzare il (condivisibile) principio di diritto con essa affermato secondo cui le previsioni recate nelle convenzioni contro le doppie imposizioni (di seguito, le “Convenzioni”) possono trovare applicazione anche nel caso in cui non si manifesti, in concreto, alcun rischio di doppia imposizione internazionale in ragione del fatto che lo Stato al quale pattiziamente competa in via esclusiva l’esercizio del potere impositivo non lo eserciti per norma interna.
La controversia da cui origina la sentenza in commento
La pronuncia in esame riguarda una controversia sorta dalla contestazione, mossa dall’Agenzia delle Entrate ad una società di diritto tedesco, di avere omesso di dichiarare ed assoggettare ad imposizione in Italia la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria in una società di diritto italiano.
Tale pretesa veniva contestata dalla società tedesca lamentandone, per quanto qui ci interessa, la contrarietà rispetto a quanto previsto dall’art. 13, par. 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania a Bonn il 18 ottobre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge di ratifica del 24 novembre 1992 n.459 (di seguito, la “Convenzione Italia-Germania”). In base a tale norma pattizia si prevede infatti che gli utili conseguiti da una persona residente in uno dei predetti Stati dall’alienazione di beni siti nell’altro Stato contrente diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti (i.e. beni immobili, beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, navi e aeromobili) sono imponibili “soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente” (nel caso di specie, la Germania).
Tale disciplina convenzionale si sovrapponeva al regime interno tedesco, che, a partire dal periodo d’imposta 1994 prevedeva un’esenzione delle plusvalenze realizzate da società residenti e derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali (per maggiori approfondimenti sul regime in esame, si rinvia, ex multis, a M. Günkel – E. Schmitz, Germany as an International Holding Company Location, in International Tax Review, 1997, Vol. 25, No. 5, pag. 213; C. Romano, Holding Company Regimes in Europe: A Comparative Survey in, European Taxation, 7/1999, pag. 262; R. Martini – T. Weimar, Selected issues in the tax treatment of cross-border inbound and outbound capital gains on shares under domestic law in Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties a cura di G. Maisto, IBFD 2013, pag. 734 e ss.). È pacifico da quanto precede che l’applicazione congiunta della norma pattizia e di quella interna tedesca avrebbe determinato l’effettiva non imposizione della plusvalenza de qua.
L’accertamento veniva confermato nei primi due gradi di giudizio. In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con sentenza n. 409 emessa il 12 dicembre 2007 (depositata il 1° febbraio 2008) riteneva non applicabile la Convenzione Italia-Germania in quanto “nella fattispecie non si verifica alcun caso di doppia imposizione”. La successiva sentenza n. 74 del 5 luglio 2010 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (depositata il 20 settembre 2010), nel confermare la sentenza di primo grado, rilevava che “il contribuente pretende in maniera palesemente contraddittoria, l’applicazione della convenzione italo-tedesca istituita per evitare la doppia imposizione, mentre dagli atti risulta in modo inequivocabile che non vi è traccia alcuna di doppia imposizione, resta perciò doveroso applicare gli art. 23 e 112 TUIR”.
La Sentenza in commento ha cassato l’arresto della Commissione Tributaria Regionale ritenendo che “[l]’osservazione secondo cui la società [tedesca] non risulta avere assolto l’obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere impositivo, ma giustifica semmai l’attivazione della facoltà di “scambio di informazioni” prevista dalla stessa Convenzione (art. 27) ai fini della applicazione delle norme convenzionali e per contrastare fatti di evasione fiscale, fermo restando che lo Stato titolare del potere impositivo sulla fattispecie in oggetto rimane esclusivamente la Germania quale paese di residenza della società che ha conseguito l’utile riconducibile alla previsione di cui all’art.13 paragrafo 4 della Convenzione”.
Sulla natura “distributiva” delle norme contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni
Alla base della Sentenza in esame si pone la qualificazione delle disposizioni pattizie, aventi ad oggetto le diverse categorie reddituali, quali norme “distributive” (cfr. C. van Raad, Five fundamental rules in applying tax treaties, in J. Douclé (a cura di), Liber Amicorum Luc Hinnekens, Brussel (2002), pag. 587 e ss.) che operano “una ripartizione del potere impositivo tra gli Stati contraenti con riguardo agli ambiti di possibile sovrapposizione della fiscalità dei due Stati”.
Come noto, la doppia imposizione internazionale si verifica qualora due o più Stati adottino, nell’esercizio della propria potestà impositiva, criteri di collegamento territoriale tali da rendere la medesima fattispecie imponibile in una pluralità di ordinamenti tributari. In ragione della possibilità che si verifichi un siffatto fenomeno di doppia imposizione, il quale contrasta con lo sviluppo delle attività economiche e degli scambi tra gli Stati, questi, attraverso le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, convengono sulla ripartizione delle rispettive potestà impositive al fine di prevenire il potenziale emergere di casi di doppia imposizione (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 3414 del 21 febbraio 2005, secondo cui le previsioni contenute nelle Convenzioni assolvono “una funzione limitativa rispetto all’esercizio della potestà impositiva…onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale (Cass. nn. 1231 e 2532 del 2001)”; in dottrina cfr., ex multis, C. Sacchetto, voce: Diritto tributario [convenzioni internazionali], in Enc. Dir., Annali I, 2007; E. Reimer – A. Rust, Klaus Vogel on Double Taxation Convention, IV° Ed, Kluver International, 2015 pagg. 29-30).
Sotto il profilo internazionalistico, le predette Convenzioni si qualificano come accordi internazionali soggetti alle generali regole ermeneutiche previste agli artt. 31, 32 e 33 dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 marzo 1969, in relazioni alle quali “esigenze di certezza nelle relazioni internazionali portano a ritenere indispensabile una prevalenza del testo scritto su ogni altra forma di manifestazione della volontà [degli Stati contraenti]” (così, inter alia, G. Melis, L’interpretazione nel diritto tributario, Padova, 2003, pagg. 587 e ss.).
Ciò vale a dire – come già anche rilevato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto (cfr. Cass. Sez. Trib. sent. n. 23984 del 24 novembre 2016) – che nell’interpretazione delle norme convenzionali sul riparto del potere impositivo convenuto tra gli Stati contraenti ci si deve prioritariamente attenere al loro “dato letterale” ritenendo che laddove “è usata l’espressione «soltanto» [questa sta chiaramente] a significare l’esclusiva potestà [impositiva] di uno Stato”, con effetto preclusivo dell’esercizio della propria potestà impositiva da parte dell’altro Stato contraente.
Ne consegue la condivisibilità della Sentenza in commento, che riforma le decisione del giudice di merito secondo cui, nel caso di specie, sarebbe stato “doveroso applicare gli art. 23 e 112 TUIR”, giacché tale tesi si pone in evidente contrasto con la norma ritraibile da un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 13, par. 4 della Convenzione Italia-Germania.
Inoltre, sotto il profilo interno, come anche rilevato dalla Sentenza in esame, le previsioni recate nelle Convenzioni “costituiscono disposizioni speciali derogatorie alle norme tributarie nazionali, sia per il principio generale della prevalenza delle norme internazionali pattizie sulle corrispondenti norme nazionali, sia perché la prevalenza degli accordi internazionali sulle disposizioni interne concernenti le imposte sui redditi è espressamente stabilita dall’art.75 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600”.
Difatti le pattuizioni recate nelle Convenzioni costituiscono un atto normativo sovraordinato rispetto alle leggi dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. in quanto foriere di obblighi internazionali che vincolano la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni (cfr. Corte Cost., sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, n. 311 del 26 novembre 2009 e n. 317 del 4 dicembre 2009 e Corte di Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2009, n. 1138 relativa proprio all’applicazione dei suddetti principi alle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni; cfr., in dottrina, B. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2002, p. 320; V. Uckmar – G. Corasaniti – P. De’ Capitani di Vimercate, Diritto tributario internazionale. Manuale, Padova, 2009, p. 6 ss.; P. Tarigo, Criteri di collegamento convenzionali nella recente giurisprudenza della Cassazione, in Rass. trib., 2009, p. 1591).
Sull’applicabilità delle norme convenzionali “distributive” anche in assenza di un’effettiva doppia imposizione
Naturale corollario della predetta natura “distributiva” delle norme convenzionali è il principio, conseguentemente ribadito dalla Sentenza in commento, secondo cui il mancato assoggettamento di un reddito ad imposta nello Stato contrante cui pattiziamente si attribuisce in via esclusiva il potere impositivo “non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere impositivo”.
Difatti, come già più volte rilevato sia dalla giurisprudenza che in via di prassi, dall’Agenzia delle Entrate, è del tutto “coerente con tali finalità [distributive ndr.] la sola esistenza del potere impositivo principale di uno Stato Contraente indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta in tale paese” (così, ex multis, Cass. Sez. Trib. sent. n. 23984 del 24 novembre 2016; Cass. Sez. V ord. nn. 27602, 27601, 27600, 27599, 27598, 27597, 27596, 27595, 24594, 27593, 27592, 27591, 27590, 27589, 27588 del 20 dicembre 2011; Cass. Sez. V sent. nn. 24248, 24247, 24246 del 18 novembre 2011; Cass. Sez. V ord. nn. 6584 e 6583 del 22 marzo 2011; Cass. Sez. V ord. n. 23431 del 19 novembre 2010, n. 23389 del 18 novembre 2010, nn. 23151 e 23150 del 16 novembre 2010, nn. 22652, 22651, 22650, 22649, 22648, 22647, 22646, 22645, 22644, 22643, 22642, 22641, 22640 del 8 novembre 2010, nn. 22528, 22527, 22526 del 4 novembre 2010, nn. 22393, 22392, 22391 del 3 novembre 2010, nn. 22060, 22059, 22058, 22055, 22054, 22053, 22052, 22051, 22050, 22047, 22046 del 28 ottobre 2010, nn. 21774, 21773, 21772 del 22 ottobre 2010, nn. 21481 e 21480 del 19 ottobre 2010, nn. 21119, 21118, 21117, 21116 del 13 ottobre 2010, nn. 20648, 20647, 20646, 20645, 20644 del 5 ottobre 2010, nn. 20515, 20514, 20513. 20512, 20511 del 30 settembre 2010, nn. 20380, 20379, 20378, 20377, 20376, 20375, 20374 del 28 settembre 2010; tra la giurisprudenza di merito più recente, cfr. Comm. Trib. Reg. di Pescara, sent. n. 1096 dell’8 ottobre 2016; Comm. Trib. Prov. di I° grado di Ternto, sent. n. 97 del 2 maggio 2016; Comm. Trib. Prov. di Milano, sent. n. 3705 del 26 aprile 2016, Comm. Trib. Prov. di Udine sent. n. 498 del 28 dicembre 2015; con riferimento alla prassi, cfr. Ris. n. 167 del 21 aprile 2008).
Tale orientamento appare altresì del tutto conforme alle indicazioni dell’OCSE sul punto, secondo cui è radicalmente irrilevante ai fini dell’applicazione di una Convenzione che sia effettivamente applicata e riscossa l’imposta da parte dello Stato cui pattiziamente compete l’esclusivo esercizio della potestà impositiva (cfr. il par. 8.11 del Commentario all’art. 4 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (2017), secondo cui “a person is considered liable to comprehensive taxation even if the Contracting State does not in fact impose tax”; con riferimento alle precedenti versioni del Commentario al Modello OCSE, cfr. par. 8.6 del Commentario (2014), ed il par. 8.2 del Commentario (2003)).
Parimenti, ad avviso della più attenta dottrina, la possibilità che, per effetto del combinato disposto delle rilevanti norme convenzionali e della disciplina interna degli Stati contraenti, un determinato componente di reddito non sia assoggettato ad imposta in alcuno di detti Stati è una diretta conseguenza della struttura sistematica delle convenzioni contro le doppie imposizioni che riproducono il Modello OCSE, alla quale è possibile porre rimedio includendo nel testo pattizio apposite clausole di riserva della potestà impositiva (c.d. subject-to-tax clauses). Sul punto, ad esempio, Lang rileva che “it must be assumed that the contracting states accepted that the national tax system are subject to change and that a contracting state may at a later stage decide not to exercise a right to tax assigned to it by the convention” (M. Lang, Double Non-Taxation, General Report, in Cah. Dr. Fisc. Int., Vol. 89a, IFA (Vienna) 2004, Rotterdam (NL), 2004, pag. 85). Analogamente, van Weeghel evidenzia che “if a state accepts the exemption system in a tax treaty, it accepts the possibility that the income remains untaxed” (S. van Weeghel, The Improper Use of Tax Treaties: with particular reference to the Netherlands and the United States, Londra (UK), 1998, pag. 107). Resta salva, ovviamente la possibilità per gli Stati contraenti di disapplicare le norme convenzionali nell’ipotesi di abuso delle stesse da parte del contribuente, circostanza tuttavia che non incrina, ma anzi conferma, il principio secondo cui l’effetto delle norme “distributive” prescinde dall’effettiva imposizione del reddito nello Stato a cui tale norme allochino la potestà impositiva in via esclusiva. In questa prospettiva, la conclusione della Suprema Corte di Cassazione appare, inoltre, coerente con le modifiche che saranno apportate al preambolo delle convenzioni stipulate dall’Italia per effetto della futura entrata in vigore della Convenzione Multilaterale (con riferimento alla quale, invero, l’Italia non ha ancora proceduto alla ratifica). Come già rilevato in proposito (cfr. G. Cuzzolaro, Prime riflessioni sulle modifiche che verranno apportate dalla Convenzione Multilaterale al preambolo dei Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia in Rivista di Diritto Tributario – supplemento on line del 15 gennaio 2018), tali modifiche appaiono finalizzate al contrasto delle sole “opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione” che possano derivare da “l’evasione o l’elusione fiscale (ivi compresi schemi di treaty-shopping finalizzati ad ottenere gli sgravi previsti dal presente accordo a beneficio indiretto di residenti di giurisdizioni terze)”.
In tal senso va inteso anche l’obiter dictum della Corte di Cassazione secondo cui la presenza di un fenomeno di doppia non imposizione “giustifica semmai l’attivazione della facoltà di “scambio di informazioni” prevista dalla stessa Convenzione ai fini della applicazione delle norme convenzionali e per contrastare fatti di evasione fiscale”.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
Questo sito utilizza cookies tecnici funzionali all'esperienza di navigazione e cookies, anche di terze parti, per offrirti servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni dei suddetti cookies clicca il pulsante "informativa estesa". Se accetti cliccando su "Accetta e continua" acconsenti all'uso dei cookie.